DPR 177/2011: importanti novità in tema di certificazione dei contratti
Era il 30 gennaio quando da queste stesse pagine davo evidenza della nota n. 694/2024dell’INL sulla certificazione dei contratti in ambito DPR 177/2011 e oggi, a distanza di circa due mesi, assistiamo a una repentina “correzione” della posizione precedentemente espressa dall’Ente.
Piccolo riassunto per chi non ha avuto modo di seguire in dettaglio la questione.
Con il documento INL-DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.U.0000694.24-01-2024 avente a oggetto “D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento”, la Direzione generale INL, a seguito di specifiche richieste da parte degli Uffici territoriali, ha fornito chiarimenti concernenti l’obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto.
Il clamore suscitato tra gli addetti ai lavori immediatamente a valle della pubblicazione del documento, ha riguardato una specifica parte del testo, ovvero quella in cui era affermato: ‘Inoltre, nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto’.
In altre parole, se da una parte è stata confermata la non necessità di certificare il contratto “commerciale” di appalto tra committente e appaltatore – come invece era stata finora la posizione di diverse sedi territoriali di INL che hanno sanzionato molte aziende per mancata certificazione e come peraltro riscontrabile anche dal modello di richiesta di certificazione del contratto pubblicato dall’INL in cui si parla di “appalto/subappalto” – è stato introdotto a carico delle aziende che svolgono attività in appalto in ambienti sospetti di inquinamento o confinati presso terzi, un nuovo (e inspiegabile) adempimento, ovvero quello di certificare il contratto di lavoro di tutti i propri dipendenti che svolgono tale attività anche se assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Con la recente pubblicazione della nota 1937 del 07/03/2024, quanto sopra viene annullato ed è precisato che, ai fini della lettura del D.P.R. n. 177/2011, deve essere osservata una interpretazione “letterale” dello stesso secondo la quale sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I – recante “Certificazione dei contratti di lavoro” – del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.