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3 Novembre 2026

AI e Sicurezza sul Lavoro: il D.Lgs. 179/2026

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 il Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 – “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione”, l’atto normativo con cui l’Italia adegua il proprio ordinamento interno al Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act – Reg. UE 2024/1689), integrando il quadro già avviato con la Legge 23 settembre 2025, n. 132.

Riveste particolare importanza il Capo III del decreto, ed in modo specifico l’articolo 42, interamente dedicato al tema “Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

A fondo pagina si riporta il testo integrale dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179:

Implicazioni operative per il DVR, la formazione e la prevenzione degli infortuni

La valutazione del rischio diventa necessaria quando l’IA non diventa un semplice strumento di supporto, ma condiziona concretamente l’attività lavorativa, senza la supervisione dell’operatore umano.

Nello specifico, il comma 2 dell’Art. 42 specifica che va valutato il rischio laddove i sistemi di IA incidano su:

  • organizzazione del lavoro;
  • ritmi produttivi;
  • modalità di esecuzione della prestazione lavorativa;
  • processi decisionali rilevanti per la sicurezza;

Ecco alcuni esempi:

  • Organizzazione del lavoro: IA che assegna automaticamente mansioni e turni
  • Ritmi produttivi: Algoritmi che impongono tempi e velocità di lavorazione
  • Modalità operative: Sistemi che indicano ai lavoratori come eseguire determinate operazioni
  • Gestione dei macchinari: IA che controlla o modifica i parametri di funzionamento
  • Processi decisionali: IA che autorizza, blocca o modifica procedure operative
  • Sorveglianza e monitoraggio: Sistemi che controllano continuamente prestazioni e comportamenti

Contestualmente, se le AI presenti in azienda rientrano nel comma 2 dell’Art 42, il comma 3 sancisce l’obbligo datoriale di erogare ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione. Tale misura punta a garantire che i lavoratori siano pienamente consapevoli:

  • sia dei rischi specifici associati all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale,
  • sia delle relative misure di prevenzione e protezione predisposte dall’organizzazione.

Cosa deve fare concretamente il datore di lavoro?

  1. Censire i sistemi di IA utilizzati in azienda.
  2. Individuare se ci sono sistemi AI che incidono sull’organizzazione o sulle modalità di svolgimento del lavoro.
  3. In caso esistano sistemi AI che rientrano nel comma 2 dell’art.42 l’azienda deve:
    1. Aggiornare il DVR effettuando la valutazione specifica del rischio IA. Tale valutazione analizzerà le possibili conseguenze sulla salute e sicurezza dei lavoratori e individuerà le misure di prevenzione e protezione necessarie.
    1. Formare i lavoratori sui rischi specifici associati all’utilizzo dei sistemi IA e sulle relative misure di prevenzione e protezione predisposte dall’organizzazione.

Art. 42

Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, assicura il coordinamento delle misure volte a garantire che l’introduzione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi avvengano nel rispetto dei principi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
  2. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza è valutato nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  3. I datori di lavoro assicurano un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate.
  4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove ‘utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale anche quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in raccordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri soggetti istituzionali competenti.