Il nuovo “Regolamento macchine” europeo operativo dal 2027
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 165/1 il “Regolamento macchine”, che abroga a decorrere dal 14 gennaio 2027 la Direttiva n. 2006/42/CE.
l regolamento macchine, i considerando e le carenze della direttiva
Per conoscere meglio gli obiettivi del Regolamento macchine, nel precedente articolo sul testo approvato dal Parlamento europeo, avevamo presentato alcuni “considerando” (parte iniziale della normativa europea che ne illustra le motivazioni e la genesi).
Avevamo ricordato che (considerando 3), con riferimento al settore delle macchine, “l’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 2006/42/CE ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità”. E questo ha reso necessario “migliorare, semplificare e adattare le disposizioni stabilite in tale direttiva alle esigenze del mercato e fornire norme chiare in relazione al quadro entro il quale i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento possono essere messi a disposizione sul mercato”. E ora (considerando 4) con il Regolamento i requisiti per i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e le procedure di valutazione della conformità, devono essere applicati “in modo uniforme da tutti gli operatori in tutta l’Unione e non devono lasciare spazio a divergenze nell’attuazione da parte degli Stati membri”.
E (considerando 5) tali Stati “sono tenuti a tutelare nel loro territorio la sicurezza e la salute delle persone, in particolare dei lavoratori e dei consumatori e, ove opportuno, degli animali domestici nonché la tutela dei beni, e, se del caso, dell’ambiente, specie nei confronti dei rischi che derivano dall’uso previsto o da qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile delle macchine o dei prodotti correlati”.
Il regolamento macchine, applicazione, nuove tecnologie e software
Ricordiamo innanzitutto che (articolo 2, comma 1) che il “Regolamento macchine” si applica alle macchine e ai prodotti correlati seguenti:
- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza;
- accessori di sollevamento;
- catene, funi e cinghie;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica”.
E il regolamento “si applica altresì alle quasi-macchine”. Mentre al comma 2 sono elencate le macchine/attrezzature per cui non si applica il presente Regolamento (le abbiamo ricordate nel precedente articolo sul testo approvato al Parlamento europeo).
Si è parlato molto dell’attenzione del Regolamento per le nuove tecnologie e nel “considerando 12” si indica che, come segnalato anche da una Commissione del 19 febbraio 2020, “l’emergere di nuove tecnologie digitali, quali l’ intelligenza artificiale, l’Internet delle cose e la robotica, pone nuove sfide in termini di sicurezza dei prodotti”.
A questo proposito (considerando 19) si segnala che l’evoluzione del settore delle macchine ha “determinato il ricorso crescente a mezzi digitali e i software svolgono un ruolo sempre più importante nella progettazione delle macchine”. Di conseguenza la definizione di macchina deve essere adattata e – con riferimento a quanto riporta il Regolamento rispetto alla normativa ancora vigente (la direttiva sarà abrogata nel 2027) – a tale riguardo, “le macchine alle quali manca solamente il caricamento di software destinati all’applicazione specifica prevista dal fabbricante e che sono oggetto della procedura di valutazione della conformità di tali macchine, dovrebbero rientrare nella definizione di macchina e non nelle definizioni di prodotti correlati o di quasi-macchine. Inoltre, la definizione di componenti di sicurezza dovrebbe riguardare non soltanto i dispositivi fisici ma anche quelli digitali. Al fine di tenere conto del crescente ricorso ad esso come componente di sicurezza, il software che svolge una funzione di sicurezza ed è immesso in maniera indipendente sul mercato dovrebbe essere considerato un componente di sicurezza”.
Si segnala, inoltre, (considerando 25) che altri rischi relativi a nuove tecnologie digitali “sono quelli provocati da terzi malintenzionati che incidono sulla sicurezza dei prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. A tale proposito i fabbricanti dovrebbero essere tenuti ad adottare misure proporzionate che si limitano alla protezione della sicurezza dei prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Ciò non preclude l’applicazione ai prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento di altri atti giuridici dell’Unione che affrontano specificamente aspetti di cibersicurezza”.