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reg ue uso di esplosivi
29 Gennaio 2021

Regolamento UE 2019/1148 relativo all’immssione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi

Regolamento UE 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi.

Il Regolamento UE 2019/1148 relativo ai precursori degli esplosivi entrerà in vigore il prossimo 1° febbraio in tutti gli stati membri dell’UE, esso impone misure più rigorose per quanto riguarda l’uso di precursori di esplosivi in tutta Europa ovvero “stabilisce le norme per la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze che possono essere utilizzate per legittimi, ma che potrebbero anche essere utilizzate impropriamente per la fabbricazione dei esplosivi artigianali.”

Tale regolamento ha l’obbiettivo di rafforzare il sistema per prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi, in risposta all’evoluzione della minaccia alla pubblica sicurezza causata dal terrorismo e da altre gravi attività criminali, limitando pertanto al pubblico la disponibilità di tali sostanze e assicurando l’adeguata segnalazione alle autorità di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Nel Regolamento si fa riferimento a due allegati con specifiche rivolte alla vendita al consumatore finale. Con circolare del 14-08-2019 il Ministero degli Interni aveva specificato che “(..) il regime attuale, a meno di una rivalutazione della scelta a suo tempo effettuata a livello nazionale, è quello del divieto assoluto di messa a disposizione ai privati dei precursori di esplosivi (Allegato I del Reg. UE 2019/1148).”

Quindi tutti i prodotti contenenti un precursore di esplosivi devono essere venduti ad uso esclusivamente professionale e non possono essere venduti a privati.

Nello specifico, secondo il Reg. UE 2019/1148, qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o gruppo che fornisca i precursori, sia online che offline, deve:

  • richiedere e verificare per ciascuna transazione un documento attestate l’identità del potenziale cliente e l’uso che intende fare del precursore o del prodotto contenente il precursore;
  • conservare le informazioni sugli acquisti (Vedi Allegato IV del Reg. UE 2019/1148) per almeno 18 mesi;
  • rifiutare di mettere a disposizione i precursori esplosivi, se ritengono che la transazione sia sospetta;
  • segnalare le sparizioni e i furti significativi entro 24 ore alle autorità competenti;
  • informare l’utilizzatore professionale o un altro operatore economico a cui fornisce precursori di esplosivi disciplinati che gli stessi sono soggetti a una restrizione o all’obbligo di segnalazione e garantire che il proprio personale sia consapevole ed adeguatamente istruito in merito agli obblighi del Reg. UE 2019/1148.

Allegati:
regolamento_ue_2019_1148_-_precursori_di_esplosivi.pdf