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13 Maggio 2024

Modello OT23 del 2025 per la riduzione del tasso INAIL per la prevenzione

È stato presentato il nuovo Modello OT23 dell’INAIL per il 2025, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente le misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sul posto di lavoro. Frutto di una stretta collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, questo modello individua le azioni che le aziende possono intraprendere nel corso del 2024 per ridurre il tasso medio di tariffa per la prevenzione.
È stata inoltre resa disponibile una dettagliata guida alla compilazione per assistere le aziende nell’implementazione di questo modello. 

Riduzione del tasso medio di prevenzione (OT23): di cosa si tratta?

Le imprese che implementano interventi volti a migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, oltre a quelli legalmente prescritti, possono beneficiare di una riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione, come previsto dall’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, adottate mediante decreto interministeriale il 27 febbraio 2019.

Questa riduzione corrisponde a una percentuale stabilita dall’articolo 23 stesso, applicata al tasso medio di tariffa delle categorie di rischio in cui sono incluse le attività dell’impresa.

La riduzione per la prevenzione si aggiunge ad eventuali sconti derivanti da un buon andamento degli incidenti sul lavoro (calcolato dopo i primi due anni di attività, come stabilito dagli articoli 19 e 20 delle stesse Modalità).

Per ottenere questa riduzione, l’azienda, direttamente o tramite un intermediario, deve presentare la richiesta tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione” entro il 28 febbraio (o il 29 febbraio negli anni bisestili), allegando la documentazione comprovante relativa agli interventi effettuati.

La domanda OT23 richiede all’azienda di specificare gli interventi effettuati nell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda. Questi interventi sono suddivisi in sei sezioni:

SEZIONE A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)

SEZIONE B: Prevenzione del rischio stradale

SEZIONE C: Prevenzione delle malattie professionali

SEZIONE D: Formazione, addestramento, informazione

SEZIONE E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative

SEZIONE F: Gestione delle emergenze e DPI

Gli interventi sono classificati come tipo A o tipo B a seconda del loro impatto preventivo. Per ottenere la riduzione, l’azienda deve aver realizzato un intervento di tipo A o due interventi di tipo B.

Gli interventi possono riguardare una o più posizioni assicurative territoriali (PAT) dell’azienda, tranne quelli relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro (sezione E) e al piano di gestione delle emergenze in caso di incendio (intervento F5), che devono essere applicati su tutte le PAT.

Alcuni interventi possono essere riproposti per più anni (pluriennale), con l’obbligo di presentare la domanda ogni anno. Ad esempio, l’intervento A 3.2 può essere selezionato per un massimo di tre anni. La documentazione relativa all’intervento selezionato per l’anno 2025 può includere fatture di acquisto o contratti di leasing delle macchine sostitutive datate nell’anno 2024 o nei due anni precedenti (2023 e 2022).