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3 Novembre 2025

L’attestato di formazione appartiene al lavoratore (Garante Privacy 2025)

Il Garante per la protezione dei dati personali – Provvedimento n. 571 del 11 settembre 2025 – ha chiarito definitivamente che l’attestato di formazione in materia di sicurezza sul lavoro è un dato personale del lavoratore, e che questi ha diritto a ottenerne copia o originale.

Con il Provvedimento n. 571/2025, il Garante Privacy ha affermato un principio di diritto destinato a incidere profondamente sulla gestione documentale della formazione aziendale:

“Gli attestati di formazione e i relativi registri contengono dati personali riferibili ai lavoratori, la cui disponibilità deve essere garantita all’interessato, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.”

Si tratta di una precisazione coerente con l’art. 4, par. 1, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo cui costituisce dato personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”, e con l’art. 15 che riconosce all’interessato il diritto di ottenere copia dei propri dati.

L’attestato di formazione, previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, certifica un percorso individuale di apprendimento: è quindi un bene personale del lavoratore, non un titolo aziendale.

Il datore di lavoro può conservarne copia per esigenze organizzative o di vigilanza, ma non può trattenerne l’originale, né opporsi alla sua consegna.

Il Garante ricorda inoltre che:

“Il titolare del trattamento è tenuto ad assicurare la disponibilità e la portabilità dei dati che riguardano l’interessato, garantendo l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento.”

In termini operativi, ciò implica:

– consegnare l’attestato al lavoratore al termine del corso, contro firma di ricevuta;

– conservare una copia nel fascicolo formativo, con informativa aggiornata ex art. 13 GDPR;

– rilasciare copia conforme su richiesta, anche dopo la fine del rapporto di lavoro.

Il principio è ormai consolidato:

– la formazione appartiene alle lavorateici e ai lavoratori, non all’impresa.

Negare la consegna o trattenere l’attestato significa violare la normativa sulla protezione dei dati personali e i doveri di correttezza contrattuale civilistica del datore di lavoro.