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Modello OT23 del 2025 per la riduzione del tasso INAIL per la prevenzione

È stato presentato il nuovo Modello OT23 dell’INAIL per il 2025, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente le misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sul posto di lavoro. Frutto di una stretta collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, questo modello individua le azioni che le aziende possono intraprendere nel corso del 2024 per ridurre il tasso medio di tariffa per la prevenzione.
È stata inoltre resa disponibile una dettagliata guida alla compilazione per assistere le aziende nell’implementazione di questo modello. 

Riduzione del tasso medio di prevenzione (OT23): di cosa si tratta?

Le imprese che implementano interventi volti a migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, oltre a quelli legalmente prescritti, possono beneficiare di una riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione, come previsto dall’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, adottate mediante decreto interministeriale il 27 febbraio 2019.

Questa riduzione corrisponde a una percentuale stabilita dall’articolo 23 stesso, applicata al tasso medio di tariffa delle categorie di rischio in cui sono incluse le attività dell’impresa.

La riduzione per la prevenzione si aggiunge ad eventuali sconti derivanti da un buon andamento degli incidenti sul lavoro (calcolato dopo i primi due anni di attività, come stabilito dagli articoli 19 e 20 delle stesse Modalità).

Per ottenere questa riduzione, l’azienda, direttamente o tramite un intermediario, deve presentare la richiesta tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione” entro il 28 febbraio (o il 29 febbraio negli anni bisestili), allegando la documentazione comprovante relativa agli interventi effettuati.

La domanda OT23 richiede all’azienda di specificare gli interventi effettuati nell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda. Questi interventi sono suddivisi in sei sezioni:

SEZIONE A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)

SEZIONE B: Prevenzione del rischio stradale

SEZIONE C: Prevenzione delle malattie professionali

SEZIONE D: Formazione, addestramento, informazione

SEZIONE E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative

SEZIONE F: Gestione delle emergenze e DPI

Gli interventi sono classificati come tipo A o tipo B a seconda del loro impatto preventivo. Per ottenere la riduzione, l’azienda deve aver realizzato un intervento di tipo A o due interventi di tipo B.

Gli interventi possono riguardare una o più posizioni assicurative territoriali (PAT) dell’azienda, tranne quelli relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro (sezione E) e al piano di gestione delle emergenze in caso di incendio (intervento F5), che devono essere applicati su tutte le PAT.

Alcuni interventi possono essere riproposti per più anni (pluriennale), con l’obbligo di presentare la domanda ogni anno. Ad esempio, l’intervento A 3.2 può essere selezionato per un massimo di tre anni. La documentazione relativa all’intervento selezionato per l’anno 2025 può includere fatture di acquisto o contratti di leasing delle macchine sostitutive datate nell’anno 2024 o nei due anni precedenti (2023 e 2022).

DPR 177/2011: importanti novità in tema di certificazione dei contratti

Era il 30 gennaio quando da queste stesse pagine davo evidenza della nota n. 694/2024dell’INL sulla certificazione dei contratti in ambito DPR 177/2011 e oggi, a distanza di circa due mesi, assistiamo a una repentina “correzione” della posizione precedentemente espressa dall’Ente.

Piccolo riassunto per chi non ha avuto modo di seguire in dettaglio la questione.

Con il documento INL-DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.U.0000694.24-01-2024 avente a oggetto “D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento”, la Direzione generale INL, a seguito di specifiche richieste da parte degli Uffici territoriali, ha fornito chiarimenti concernenti l’obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto.

Il clamore suscitato tra gli addetti ai lavori immediatamente a valle della pubblicazione del documento, ha riguardato una specifica parte del testo, ovvero quella in cui era affermato:  ‘Inoltre, nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto’.

In altre parole, se da una parte è stata confermata la non necessità di certificare il contratto “commerciale” di appalto tra committente e appaltatore – come invece era stata finora la posizione di diverse sedi territoriali di INL che hanno sanzionato molte aziende per mancata certificazione e come peraltro riscontrabile anche dal modello di richiesta di certificazione del contratto pubblicato dall’INL in cui si parla di “appalto/subappalto” – è stato introdotto a carico delle aziende che svolgono attività in appalto in ambienti sospetti di inquinamento o confinati presso terzi, un nuovo (e inspiegabile) adempimento, ovvero quello di certificare il contratto di lavoro di tutti i propri dipendenti che svolgono tale attività anche se assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Con la recente pubblicazione della nota 1937 del 07/03/2024, quanto sopra viene annullato ed è precisato che, ai fini della lettura del D.P.R. n. 177/2011, deve essere osservata una interpretazione “letterale” dello stesso secondo la quale sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I – recante “Certificazione dei contratti di lavoro” – del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il decreto-legge 19/2024 e le novità della patente a crediti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19. Dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti.

Decreto-legge e patente a crediti: decorso, rilascio e crediti

Riguardo al sistema di qualificazione, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 con l’articolo 29, comma 19, apporta importanti cambiamenti relativamente all’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il “nuovo” articolo 27, come sostituito dal DL, introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti e a decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti.

Riportiamo quanto presente nel nuovo articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

Nel comma 1 si indica che “a far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  1. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  2. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
  3. adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  4. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Il comma 3 ricorda che la patente “è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti”.

Dunque, con una dotazione inferiore a quindici crediti non si consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

Decreto-legge e patente a crediti: decurtazioni, reintegro ed esoneri

Il comma 4 ricorda poi che la patente “subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

  1. accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;
  2. accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
  3. provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
  4. riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
    1. la morte: venti crediti;
    2. un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
    3. un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

E “nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può “sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi”. Ed è l’ispettorato nazionale del lavoro che “definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione”.

Veniamo al reintegro dei dati.

Il comma 7 ricorda che crediti decurtati “possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30”.

Come indicato sopra, e come sottolineato al comma 8, “una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14”.

Il comma 9 ricorda poi che le informazioni relative alla patente “confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo”.

E (comma 10) le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 “possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative”.

Si parla anche di esoneri e il comma 11 indica che non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo “le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.

Segnaliamo anche una modifica all’articolo 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori), comma 9 del D.Lgs. 81/2008, introducendo l’obbligo, introdotto con lettera b-bis), della verifica del “possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA”.

Adeguatezza ‘data protection’ confermata per 11 paesi extra-UE

Con il “Report” del 15 gennaio scorso (testo in calce) della Commissione UE al Parlamento ed al Consiglio  (allegato) sono stati resi noti i risultati delle attività di revisione di una serie di decisioni di adeguatezza adottate sotto l’imperio della Direttiva 95/46/CE (abrogata come noto dal Regolamento UE 2016/679, d’ora in poi anche solo ‘GDPR’) e quindi in gran parte risalenti.

Le decisioni di adeguatezza oggetto dell’intervento riguardano i seguenti n. 11 Paesi terzi (che non fanno parte, cioè, né dell’Unione Europea né dello Spazio Economico Europeo): AndorraArgentinaCanadaIsole Fær ØerGuernesyIsola di ManIsraeleJerseyNuova ZelandaSvizzeraUruguay.

WHISTLEBLOWING

Cosa cambia con la nuova disciplina

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023. 

Si rammenta che le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria effettuate fino alla data del 14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e regolamentare previsto per le pubbliche amministrazione e per i soggetti privati in materia di whistleblowing.

  • Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato; con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.
  • Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione decorre dal 17.12. 2023.
  • Fino a tale data, i suddetti soggetti privati che hanno adottato il modello 231 o intendono adottarlo continuano a gestire i canali interni di segnalazione secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.

Il d.lgs. 24/2023 obbliga l’ANAC ad adottare, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore, apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.
Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio nell’adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311 e consultabili al seguente link.