Skip to main content

DLgs 135/2024 e sostanze reprotossiche

E’ in vigore dallo scorso 11 ottobre 2024 il Decreto Legislativo 135/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2024, ha introdotto una serie di obblighi significativi per le imprese, modificando peraltro il DLgs 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Concetto di reprotossico

Il termine “reprotossico” si riferisce a una classe di sostanze chimiche che ha effetti negativi sul sistema riproduttivo, sia maschile che femminile.

Queste sostanze possono compromettere la fertilità, causare aborti spontanei, malformazioni congenite o ritardi nello sviluppo del feto.

Quali sono le sostanze reprotossiche?

Tra le sostanze reprotossiche più comuni figurano i metalli pesanti (come piombo e cadmio), alcune sostanze organiche volatili (VOC) e composti presenti in pesticidi e solventi industriali.

La classificazione di reprotossicità segue i criteri stabiliti dal Regolamento REACH (CE n. 1907/2006) e dal CLP (Regolamento CE n. 1272/2008), che definiscono specifiche categorie di pericolo (categoria 1A 1B) in base alla gravità degli effetti sulla salute riproduttiva.

Sono poi definite le sostanze reprotossiche prive di soglia, per le quali non esite un livello di esposizione sicuro e quelle con valore soglia, per le quali esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale i rischi sono adeguatamente contenuti.

Quali le novità del decreto?

Il decreto rafforza inoltre le misure di sicurezza, imponendo ai datori di lavoro l’obbligo di effettuare una valutazione accurata dei rischi, garantire una formazione adeguata ai dipendenti e implementare programmi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a tali sostanze.

Estende inoltre la tutela prevista per lavoratori esposti a sostanze cancerogene e mutagene, anche a quelle tossiche per la riproduzione.

Stabilisce inoltre specifici valori limite di esposizione professionale e biologica per queste sostanze, distinguendo tra quelle con soglia e quelle senza soglia. Tra le modifiche sono da rilevare in particolare quelle relative ai composti del Nichel e del Piombo, il Monossido di carbonio, Benzene e Nitrobenzene.

Quali obblighi per le aziende?

Il D. Lgs. 135/2024 impone alle aziende una revisione significativa delle loro procedure di valutazione gestione delle sostanze chimiche, con un focus particolare sulla sicurezza e sulla prevenzione dei rischi legati alle sostanze reprotossiche.

La logica a cui vengono assoggettate queste sostanze è quella già applicata alle sostanze cancerogene: priorità alla sostituzione, quando non è possibile adozione di sistemi chiusi, quando non è possibile riduzione al minimo del rischio. L’esposizione (che deve essere misurata) non deve superare i valori limite definiti.

Le aziende devono adottare misure preventive e assicurare la conformità entro le scadenze stabilite, per evitare sanzioni e garantire la protezione dei lavoratori e dell’ambiente.

Gli obblighi principali per le aziende sono di seguito riassunti.

  • Valutazione dei rischi: obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione a sostanze pericolose, includendo le nuove categorie di agenti introdotte dal decreto.
  • Formazione e informazione dei lavoratori: i lavoratori devono essere formati e informati adeguatamente sui rischi connessi all’uso di sostanze pericolose prima di iniziare l’attività. La formazione deve essere aggiornata almeno ogni cinque anni o ogni volta che intervengono modifiche nelle lavorazioni che influiscono sulla natura o sull’entità dei rischi. Particolare attenzione deve essere data quando i lavoratori sono esposti o potenzialmente esposti a nuovi agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione.
  • Sorveglianza sanitaria: obbligo di sottoporre i lavoratori esposti a sorveglianza sanitaria, per monitorare l’impatto dell’esposizione anche a sostanze tossiche per la riproduzione sul loro stato di salute.
  • Conservazione della documentazione: le aziende devono conservare per almeno cinque anni, dalla cessazione di qualsiasi attività che espone a sostanze reprotossiche, il registro delle esposizioni e le cartelle sanitarie dei lavoratori, garantendo la tracciabilità dei rischi e degli eventuali impatti sulla salute.

CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

A cosa serve

La finalità del Sistema di certificazione della parità di genere alle imprese è quella di favorire l’adozione di politiche per la parità di genere e per l’empowerment femminile a livello aziendale e quindi di migliorare la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro, di leadership e di armonizzazione dei tempi vita e lavoro.

Al fine di promuovere l’adozione della certificazione della parità di genere da parte delle imprese, il Sistema prevede un principio di premialità che si realizza con l’introduzione di meccanismi di incentivazione.

In base all’art. 5, comma 2, della legge 5 novembre 2021 n. 162 (Legge Gribaudo), alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere in applicazione della prassi UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato è concesso un esonero dal versamento di una percentuale dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l’anno 2022. In particolare, sono stanziati 50 milioni di euro per il 2022 e l’esonero è determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa. L’art. 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 ha stanziato ulteriori fondi per finanziare la misura a regime, prevedendo 50 milioni di euro a partire dal 2023. La definizione delle modalità attuative della decontribuzione per le imprese certificate è regolata da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro con delega per le pari opportunità adottato il 20 ottobre 2022. La circolare INPS n. 137 del 27 dicembre 2022 stabilisce le istruzioni operative per l’accesso all’esonero contributivo per i datori di lavoro delle aziende che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022. Con il messaggio INPS n. 4614 del 21 dicembre 2023 è stata avviata la campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023.

Inoltre, sempre ai sensi della Legge Gribaudo (art. 5, comma 3) alle aziende che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere in applicazione alla prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione di proposte progettuali, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

Infine, con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo quanto previsto all’art. 108, comma 7, così come modificato dall’art. 6 co. 2 bis del decreto legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 87, le amministrazioni aggiudicatrici indicano, nei loro avvisi, un maggiore punteggio legato al possesso della certificazione di genere. L’art 106, comma 8, del nuovo codice dei contratti pubblici prevede, inoltre, per tutte le tipologie di contratto una diminuzione della garanzia del 20%, cumulabile con tutte le altre riduzioni previste dalla legge, in caso di possesso di certificazioni (riportate nell’allegato II. 13 al Codice) attestanti specifiche qualità, tra le quali rientra anche la certificazione della parità di genere.

Come ottenere la certificazione

La certificazione avviene su base volontaria e su richiesta dell’impresa. Al rilascio della certificazione provvedono gli organismi di certificazione accreditati presso Accredia (ai sensi del regolamento CE 765/2008) che operano sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022.

La prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata in data 16 marzo 2022 da UNI – Ente italiano di normazione, è stata elaborata al fine di definire criteri, prescrizioni tecniche ed elementi funzionali alla certificazione della parità di genere nelle imprese.

La prassi UNI/PdR 125:2022 prevede l’adozione di specifici indicatori, Key Performance Indicator (KPI), in relazione a 6 aree di valutazione per le differenti variabili che contraddistinguono un’organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere:

  • Cultura e strategia
  • Governance
  • Processi Human Resources
  • Opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda
  • Equità remunerativa per genere
  • Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro

Ogni area è contraddistinta da un peso percentuale, per un totale pari a 100, che contribuisce alla misurazione del livello attuale dell’organizzazione e rispetto al quale è misurato il miglioramento nel tempo. Ogni indicatore è associato a un punteggio il cui raggiungimento o meno viene ponderato per il peso dell’area di valutazione: è previsto il raggiungimento del punteggio minimo complessivo del 60% per determinare l’accesso alla certificazione da parte dell’organizzazione.

La certificazione ha validità triennale ed è soggetta a monitoraggio annuale.

Il nuovo regolamento e la patente a crediti

Finalmente, siamo arrivati alla pubblicazione dell’attesodecreto attuativo in materia di patente a crediti, il Decreto 18 settembre 2024 n. 132 “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.

L’introduzione della Patente a Crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008così come configurato dall’articolo 19 del Decreto Legge 19/2024, rappresenta una svolta significativa nel campo della sicurezza sul lavoro.

Questa nuova regolamentazione si pone l’obiettivo di rafforzare il controllo e la vigilanza su chi opera nei settori edili e in contesti ad alto rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.

QUADRO NORMATIVO

La patente a crediti è uno strumento pensato per combattere il lavoro sommerso e migliorare la vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro .

Le modifiche introdotte dall’articolo 19 del Decreto Legge 19/2024 hanno ridefinito l’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, aggiornando il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in un’ottica di prevenzione e controllo.

Il sistema si basa su un meccanismo di attribuzione e gestione dei crediti, attraverso il quale è possibile monitorare costantemente il rispetto delle normative da parte delle imprese. Solo coloro che rispettano gli standard di sicurezza e contribuzione possono operare nei cantieri temporanei o mobili.

SOGGETTI OBBLIGATI AL POSSESSO DELLA PATENTE A CREDITI

La patente a crediti è obbligatoria per:

  • Le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89 Comma 1 Lettera a) del D.Lgs. 81/2008.
  • I lavoratori autonomi che prestano attività in tali contesti.

Sono esclusi dall’obbligo solo coloro che forniscono semplici prestazioni intellettuali o mere forniture di materiali.

MODALITA’ DI OTTENIMENTO DELLA PATENTE

L’articolo 1 del Decreto Ministeriale descrive nel dettaglio le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente a crediti. Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il portale è strutturato per garantire l’identificazione sicura del soggetto richiedente e per verificare il possesso dei requisiti necessari, che sono:

  1. Iscrizione alla Camera di Commercio.
  2. Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per datori di lavoro, dirigenti e lavoratori autonomi.
  3. Regolarità contributiva (DURC).
  4. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  5. Certificazione di regolarità fiscale (DURF).
  6. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un soggetto munito di delega scritta.

Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive

Il Decreto introduce la possibilità per le imprese di presentare autocertificazioni per alcuni requisiti. In particolare:

  • L’iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva e fiscale possono essere autocertificate secondo le disposizioni dell’art. 46 del DPR 445/2000.
  • Gli obblighi formativi, il possesso del documento di valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) possono essere attestati attraverso dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000..

Tuttavia in caso di falsificazione dei dati o violazione delle autocertificazioni, la patente viene immediatamente revocata e può essere richiesta nuovamente solo dopo 12 mesi.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare INL.R.000004.23-09-2024 è comunque possibile presentare, utilizzando l’apposito modello, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

SISTEMA DI PUNTEGGIO

Il sistema della patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti. Questo punteggio può essere incrementato fino a 100 crediti mediante comportamenti virtuosi, come:

  • Adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati.
  • Asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza.
  • Formazione aggiuntiva per i lavoratori, soprattutto quelli stranieri.
  • Investimenti tecnologici per migliorare la sicurezza.

Tuttavia, possono esserci decurtazioni di crediti in caso di violazioni, come:

  • 5 punti per infortuni con assenza superiore a 60 giorni.
  • 8 punti per infortuni che causano inabilità permanente.
  • 20 punti in caso di infortunio mortale.

Il recupero dei crediti decurtati è possibile mediante:

  • Corsi di formazione specifici.
  • Adozione di misure correttive per migliorare la sicurezza.

SOSPENSIONE DELLE PATENTE

L’articolo 3 del Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 disciplina le circostanze e le modalità in cui può essere disposta la sospensione cautelare della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Questa sospensione rappresenta una misura straordinaria e viene applicata in caso di incidenti gravi legati a gravi violazioni delle norme di sicurezza, configurando in molti casi la colpa grave da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Sospensione della Patente in Caso di Incidenti Gravi

La sospensione cautelare della patente è prevista nei seguenti casi di incidenti gravi:

  • Infortuni mortali, che rappresentano la violazione più grave delle norme di sicurezza.
  • Infortuni con inabilità permanente o temporanea superiore a 60 giorni, che indicano una significativa carenza nelle misure di prevenzione e protezione.

In questi casi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la sua sede territorialmente competente, ha il potere di adottare un provvedimento di sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. Questa sospensione impedisce all’impresa di svolgere nuove attività nei cantieri, sebbene sia generalmente consentito completare i lavori già in corso al momento della sospensione, per evitare interruzioni critiche nel progetto.

VERIFICA DELL’IDONEITA’

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b-bis D.Lgs. n. 81/200, il committente o il responsabile dei lavori ha il dovere di verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti con almeno 15 crediti, prima dell’inizio dei lavori. Questo obbligo si applica a tutte le imprese che operano in cantiere (inclusi ovviamente i subappalti). In particolare:

  • Prima dell’inizio dei lavori, il committente (o il responsabile dei lavori se nominato/delegato) deve controllare la documentazione delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, verificando che abbiano una patente valida e con il punteggio minimo richiesto o dell’attestato di qualificazione SOA di almeno terza categoria.
  • Nel caso di imprese non soggette all’obbligo della patente, come quelle che forniscono mere forniture o prestazioni intellettuali, il committente/responsabile dei lavori acquisisce la evidenza documentale di tali circostanze che esentano dall’obbligo di cui sopra.

SANZIONI

Sanzioni per la Mancanza della Patente a Crediti

Le imprese che operano senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti sono soggette a sanzioni amministrative particolarmente severe. Le principali conseguenze includono:

  • Sanzione fino al 10% del valore complessivo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, come stabilito dalla normativa. Questo implica che le imprese coinvolte in progetti di grande valore possono essere soggette a sanzioni particolarmente elevate.
  • Interruzione immediata delle attività nel caso in cui il punteggio della patente scenda sotto i 15 crediti. Le attività potranno essere riprese solo una volta che i crediti saranno reintegrati.

Sanzioni per Committenti e Responsabili dei Lavori

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede anche sanzioni per il committente o il responsabile dei lavori che non ottemperano all’obbligo di verifica del possesso della patente a credriti o dell’attestato di qualificazione SOA. In particolare, il mancato rispetto di tale obbligo, specificato nel comma 9, lettera b-bis dell’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, può portare a:

  • Sanzioni amministrative pecuniarie: la violazione dell’articolo 90 comma 9, lettera c) è punita con una sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per il committente o responsabile dei lavori che non trasmette la documentazione di verifica all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori.

La patente a crediti e le indicazioni del decreto attuativo

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, richiesto dal nuovo articolo 27 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Ministero del lavoro e delle politiche sociale ha recentemente segnalato che lo schema messo a punto nel tavolo sulla patente a crediti è il “frutto di un confronto costante e serrato in vista dell’entrata in vigore dello strumento a partire dal 1°ottobre 2024”.

Le indicazioni del decreto attuativo: la domanda e il portale

Nel documento del Ministero “Patente a crediti. Le indicazioni del decreto attuativo” si ricorda innanzitutto che questo strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro, obbligatorio per il settore edile, entrerà in vigore il prossimo primo ottobre 2024.

La patente a crediti varrà per le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue, ma “non è prevista per mere forniture o prestazioni intellettuali”.

Come arrivare alla patente a crediti?

Si indica che le domande, dal 1° ottobre 2024, verranno inviate attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. E la domanda “può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato”.

Si ricorda che “il rilascio è automatico” e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente a crediti “è possibile lavorare”.

In merito a cosa serve per presentare richiesta riprendiamo una parte di una slide:

Queste sono poi le informazioni contenute nel portale:

  • dati identificativi del titolare della patente;
  • dati anagrafici del richiedente;
  • data di rilascio e numero;
  • punteggio al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • eventuali sospensioni;
  • eventuali decurtazioni dei crediti.

E possono accedere i titolari di interesse qualificato (ad esempio pubbliche amministrazioni, RLS, responsabili dei lavori, coordinatori, …).

Le indicazioni del decreto attuativo: l’attribuzione dei crediti

Veniamo ai crediti.

Si parla della possibile attribuzione di massimo 100 crediti nell’arco di 40 anni, “a tutte le aziende iscritte alla C.C.I.A.A. impiegate nei cantieri temporanei o mobili”.

Si ha una dotazione iniziale di 30 crediti. Poi sono possibili “ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell’azienda”:

  • fino a 10 crediti, al momento del rilascio
  • fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente”.

ulteriori 40 crediti “attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione:

  • fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni”.

Le indicazioni per l’attribuzione di crediti per storicità aziendale (massimo 30 crediti complessivi):

  • fino a 10 crediti: “attribuibili al momento del rilascio della patente sulla base della data di iscrizione alla C.C.I.A.A.:
    • Fino a 5 anni: 0
    • Da 5 a 10 anni: 3
    • Da 11 a 15 anni: 5
    • Da 16 a 20 anni: 8
    • Oltre 20 anni: 10”.
  • fino a 20 crediti: “attribuibili dopo il rilascio della patente a crediti così calcolati: 1 credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni (Esempio: Data di rilascio della patente 1.10.2024, Maturazione 20 crediti aggiuntivi 1.10.2064)”.

Queste altre indicazioni poi sull’attribuzione di crediti ulteriori (massimo 40 crediti complessivi):

  • fino a 30 crediti: attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:
    • certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
    • investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri
    • utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative
  • fino a 10 crediti: attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:
    • possesso di Certificazione SOA di I e II classifica
    • applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
    • possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale”.

Scarica il documento di riferimento:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Patente a crediti. Le indicazioni del decreto attuativo”, slide pubblicate il 24 luglio 2024.

Modello OT23 del 2025 per la riduzione del tasso INAIL per la prevenzione

È stato presentato il nuovo Modello OT23 dell’INAIL per il 2025, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente le misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sul posto di lavoro. Frutto di una stretta collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, questo modello individua le azioni che le aziende possono intraprendere nel corso del 2024 per ridurre il tasso medio di tariffa per la prevenzione.
È stata inoltre resa disponibile una dettagliata guida alla compilazione per assistere le aziende nell’implementazione di questo modello. 

Riduzione del tasso medio di prevenzione (OT23): di cosa si tratta?

Le imprese che implementano interventi volti a migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, oltre a quelli legalmente prescritti, possono beneficiare di una riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione, come previsto dall’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, adottate mediante decreto interministeriale il 27 febbraio 2019.

Questa riduzione corrisponde a una percentuale stabilita dall’articolo 23 stesso, applicata al tasso medio di tariffa delle categorie di rischio in cui sono incluse le attività dell’impresa.

La riduzione per la prevenzione si aggiunge ad eventuali sconti derivanti da un buon andamento degli incidenti sul lavoro (calcolato dopo i primi due anni di attività, come stabilito dagli articoli 19 e 20 delle stesse Modalità).

Per ottenere questa riduzione, l’azienda, direttamente o tramite un intermediario, deve presentare la richiesta tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione” entro il 28 febbraio (o il 29 febbraio negli anni bisestili), allegando la documentazione comprovante relativa agli interventi effettuati.

La domanda OT23 richiede all’azienda di specificare gli interventi effettuati nell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda. Questi interventi sono suddivisi in sei sezioni:

SEZIONE A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)

SEZIONE B: Prevenzione del rischio stradale

SEZIONE C: Prevenzione delle malattie professionali

SEZIONE D: Formazione, addestramento, informazione

SEZIONE E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative

SEZIONE F: Gestione delle emergenze e DPI

Gli interventi sono classificati come tipo A o tipo B a seconda del loro impatto preventivo. Per ottenere la riduzione, l’azienda deve aver realizzato un intervento di tipo A o due interventi di tipo B.

Gli interventi possono riguardare una o più posizioni assicurative territoriali (PAT) dell’azienda, tranne quelli relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro (sezione E) e al piano di gestione delle emergenze in caso di incendio (intervento F5), che devono essere applicati su tutte le PAT.

Alcuni interventi possono essere riproposti per più anni (pluriennale), con l’obbligo di presentare la domanda ogni anno. Ad esempio, l’intervento A 3.2 può essere selezionato per un massimo di tre anni. La documentazione relativa all’intervento selezionato per l’anno 2025 può includere fatture di acquisto o contratti di leasing delle macchine sostitutive datate nell’anno 2024 o nei due anni precedenti (2023 e 2022).

DPR 177/2011: importanti novità in tema di certificazione dei contratti

Era il 30 gennaio quando da queste stesse pagine davo evidenza della nota n. 694/2024dell’INL sulla certificazione dei contratti in ambito DPR 177/2011 e oggi, a distanza di circa due mesi, assistiamo a una repentina “correzione” della posizione precedentemente espressa dall’Ente.

Piccolo riassunto per chi non ha avuto modo di seguire in dettaglio la questione.

Con il documento INL-DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.U.0000694.24-01-2024 avente a oggetto “D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento”, la Direzione generale INL, a seguito di specifiche richieste da parte degli Uffici territoriali, ha fornito chiarimenti concernenti l’obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto.

Il clamore suscitato tra gli addetti ai lavori immediatamente a valle della pubblicazione del documento, ha riguardato una specifica parte del testo, ovvero quella in cui era affermato:  ‘Inoltre, nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto’.

In altre parole, se da una parte è stata confermata la non necessità di certificare il contratto “commerciale” di appalto tra committente e appaltatore – come invece era stata finora la posizione di diverse sedi territoriali di INL che hanno sanzionato molte aziende per mancata certificazione e come peraltro riscontrabile anche dal modello di richiesta di certificazione del contratto pubblicato dall’INL in cui si parla di “appalto/subappalto” – è stato introdotto a carico delle aziende che svolgono attività in appalto in ambienti sospetti di inquinamento o confinati presso terzi, un nuovo (e inspiegabile) adempimento, ovvero quello di certificare il contratto di lavoro di tutti i propri dipendenti che svolgono tale attività anche se assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Con la recente pubblicazione della nota 1937 del 07/03/2024, quanto sopra viene annullato ed è precisato che, ai fini della lettura del D.P.R. n. 177/2011, deve essere osservata una interpretazione “letterale” dello stesso secondo la quale sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I – recante “Certificazione dei contratti di lavoro” – del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.