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Formazione RSPP e ASPP

l D. Lgs. 81/2008 “unico testo normativo in materia di sicurezza e salute delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro” ha confermato, all’art. 32, “le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni”.

I datori di lavoro che svolgano funzioni di RSPP dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:

formazione rspp

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Primo soccorso

Il programma della formazione per gli addetti incaricati alle misure di primo soccorso è disciplinato dal Decreto 388/03 e dipende dalla tipologia di attività svolta, dal numero dei lavoratori e dalla tipologia dei rischi (tariffa INAIL).

Le aziende vengono raggruppate in tre classi (vedi schema):

corso primo soccorso

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Prevenzione incendi

L’Art. 37 del D. Lgs. 81/08 introduce l’obbligo di aggiornamento periodico per i lavoratori incaricati dell’attività di “prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.

La durata dei corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio è stabilita dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 come segue:

  • Aggiornamento addetto antincendio in aziende di Livello 1 (ex Rischio Basso): 2 ore (formazione pratica);
  • Aggiornamento addetto antincendio in aaziende di Livello 2 (ex Rischio Medio): 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico);
  • Aggiornamento addetto antincendio in aziende di Livello 3 (ex Rischio Alto): 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico).

Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021, i corsi di aggiornamento vanno ripetuti ogni 5 anni.

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Area sicurezza attrezzature di lavoro

In data 12 Marzo 2012 é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Accordo Stato-Regioni del 22 Febbraio 2012.

Tale accordo riguarda l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
  • Gru a torre;
  • Gru mobile;
  • Gru su autocarro;
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente  a bordo;
  • Trattori agricoli o forestali;
  • Macchine Movimento Terra; 
  • Pompa per calcestruzzo;

Il tutto in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza e successive modifiche ed integrazioni, che parla proprio della formazione degli utilizzatori delle attrezzature.

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Area igiene alimentare

L’igiene alimentare è quella parte della sicurezza alimentare che studia il grado della qualità di cibi e bevande dal punto di vista igienico–sanitario. Si può quindi parlare di una vera e propria scienza che studia quali possano essere le cause di intossicazione o inquinamento di un alimento.

Il Regolamento (CE) 852/2004 stabilisce i requisiti generali e specifici in materia di igiene, validi anche per la produzione primaria e prevede l’analisi dei pericoli e dei punti critici di controlli, confermando inoltre il sistema HACCP come strumento di analisi e controllo delle condizioni di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari.

Le precisazioni inerenti all’applicazione della norma vengono riportate negli allegati al Regolamento (CE) 852/2004. In particolare, si richiama l’attenzione all’obbligo della formazione degli operatori del settore.

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Area prevenzione e sicurezza sul lavoro

La presente area del sito è dedicata ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nel lavoro, in linea con quanto stabilito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La strada che si vuole percorrere è quella della costruzione e diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro, riservando ampio spazio a tutte le attività ed iniziative che concorrono ad un efficace contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro, nella consapevolezza di dover promuovere un vero e proprio cambiamento culturale in cui il cittadino, a prescindere dal proprio ruolo, sia parte di un collettivo processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione.

A seguito degli ultimi provvedimenti normativi emanati con l’Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020, della Regione Lombardia, in vigore a far data dall’1 giugno 2020, sono state introdotte le indicazioni in materia di formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza sul lavoro, erogata ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Nello specifico è consentita la possibilità di realizzare in presenza le attività formative non esercitabili a distanza previa organizzazione degli spazi, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione previste dalla scheda “Formazione Professionale” di cui all’allegato 1 della dell’Ordinanza.

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