Skip to main content

Autore: sicurezzaformazione

Il nuovo regolamento e la patente a crediti

Finalmente, siamo arrivati alla pubblicazione dell’attesodecreto attuativo in materia di patente a crediti, il Decreto 18 settembre 2024 n. 132 “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.

L’introduzione della Patente a Crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008così come configurato dall’articolo 19 del Decreto Legge 19/2024, rappresenta una svolta significativa nel campo della sicurezza sul lavoro.

Questa nuova regolamentazione si pone l’obiettivo di rafforzare il controllo e la vigilanza su chi opera nei settori edili e in contesti ad alto rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.

QUADRO NORMATIVO

La patente a crediti è uno strumento pensato per combattere il lavoro sommerso e migliorare la vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro .

Le modifiche introdotte dall’articolo 19 del Decreto Legge 19/2024 hanno ridefinito l’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, aggiornando il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in un’ottica di prevenzione e controllo.

Il sistema si basa su un meccanismo di attribuzione e gestione dei crediti, attraverso il quale è possibile monitorare costantemente il rispetto delle normative da parte delle imprese. Solo coloro che rispettano gli standard di sicurezza e contribuzione possono operare nei cantieri temporanei o mobili.

SOGGETTI OBBLIGATI AL POSSESSO DELLA PATENTE A CREDITI

La patente a crediti è obbligatoria per:

  • Le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89 Comma 1 Lettera a) del D.Lgs. 81/2008.
  • I lavoratori autonomi che prestano attività in tali contesti.

Sono esclusi dall’obbligo solo coloro che forniscono semplici prestazioni intellettuali o mere forniture di materiali.

MODALITA’ DI OTTENIMENTO DELLA PATENTE

L’articolo 1 del Decreto Ministeriale descrive nel dettaglio le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente a crediti. Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il portale è strutturato per garantire l’identificazione sicura del soggetto richiedente e per verificare il possesso dei requisiti necessari, che sono:

  1. Iscrizione alla Camera di Commercio.
  2. Formazione obbligatoria in materia di sicurezza per datori di lavoro, dirigenti e lavoratori autonomi.
  3. Regolarità contributiva (DURC).
  4. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  5. Certificazione di regolarità fiscale (DURF).
  6. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un soggetto munito di delega scritta.

Autocertificazioni e Dichiarazioni Sostitutive

Il Decreto introduce la possibilità per le imprese di presentare autocertificazioni per alcuni requisiti. In particolare:

  • L’iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva e fiscale possono essere autocertificate secondo le disposizioni dell’art. 46 del DPR 445/2000.
  • Gli obblighi formativi, il possesso del documento di valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) possono essere attestati attraverso dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000..

Tuttavia in caso di falsificazione dei dati o violazione delle autocertificazioni, la patente viene immediatamente revocata e può essere richiesta nuovamente solo dopo 12 mesi.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare INL.R.000004.23-09-2024 è comunque possibile presentare, utilizzando l’apposito modello, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

SISTEMA DI PUNTEGGIO

Il sistema della patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti. Questo punteggio può essere incrementato fino a 100 crediti mediante comportamenti virtuosi, come:

  • Adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati.
  • Asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza.
  • Formazione aggiuntiva per i lavoratori, soprattutto quelli stranieri.
  • Investimenti tecnologici per migliorare la sicurezza.

Tuttavia, possono esserci decurtazioni di crediti in caso di violazioni, come:

  • 5 punti per infortuni con assenza superiore a 60 giorni.
  • 8 punti per infortuni che causano inabilità permanente.
  • 20 punti in caso di infortunio mortale.

Il recupero dei crediti decurtati è possibile mediante:

  • Corsi di formazione specifici.
  • Adozione di misure correttive per migliorare la sicurezza.

SOSPENSIONE DELLE PATENTE

L’articolo 3 del Decreto Ministeriale 18 settembre 2024 disciplina le circostanze e le modalità in cui può essere disposta la sospensione cautelare della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Questa sospensione rappresenta una misura straordinaria e viene applicata in caso di incidenti gravi legati a gravi violazioni delle norme di sicurezza, configurando in molti casi la colpa grave da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Sospensione della Patente in Caso di Incidenti Gravi

La sospensione cautelare della patente è prevista nei seguenti casi di incidenti gravi:

  • Infortuni mortali, che rappresentano la violazione più grave delle norme di sicurezza.
  • Infortuni con inabilità permanente o temporanea superiore a 60 giorni, che indicano una significativa carenza nelle misure di prevenzione e protezione.

In questi casi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la sua sede territorialmente competente, ha il potere di adottare un provvedimento di sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. Questa sospensione impedisce all’impresa di svolgere nuove attività nei cantieri, sebbene sia generalmente consentito completare i lavori già in corso al momento della sospensione, per evitare interruzioni critiche nel progetto.

VERIFICA DELL’IDONEITA’

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b-bis D.Lgs. n. 81/200, il committente o il responsabile dei lavori ha il dovere di verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti con almeno 15 crediti, prima dell’inizio dei lavori. Questo obbligo si applica a tutte le imprese che operano in cantiere (inclusi ovviamente i subappalti). In particolare:

  • Prima dell’inizio dei lavori, il committente (o il responsabile dei lavori se nominato/delegato) deve controllare la documentazione delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, verificando che abbiano una patente valida e con il punteggio minimo richiesto o dell’attestato di qualificazione SOA di almeno terza categoria.
  • Nel caso di imprese non soggette all’obbligo della patente, come quelle che forniscono mere forniture o prestazioni intellettuali, il committente/responsabile dei lavori acquisisce la evidenza documentale di tali circostanze che esentano dall’obbligo di cui sopra.

SANZIONI

Sanzioni per la Mancanza della Patente a Crediti

Le imprese che operano senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti sono soggette a sanzioni amministrative particolarmente severe. Le principali conseguenze includono:

  • Sanzione fino al 10% del valore complessivo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, come stabilito dalla normativa. Questo implica che le imprese coinvolte in progetti di grande valore possono essere soggette a sanzioni particolarmente elevate.
  • Interruzione immediata delle attività nel caso in cui il punteggio della patente scenda sotto i 15 crediti. Le attività potranno essere riprese solo una volta che i crediti saranno reintegrati.

Sanzioni per Committenti e Responsabili dei Lavori

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede anche sanzioni per il committente o il responsabile dei lavori che non ottemperano all’obbligo di verifica del possesso della patente a credriti o dell’attestato di qualificazione SOA. In particolare, il mancato rispetto di tale obbligo, specificato nel comma 9, lettera b-bis dell’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, può portare a:

  • Sanzioni amministrative pecuniarie: la violazione dell’articolo 90 comma 9, lettera c) è punita con una sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per il committente o responsabile dei lavori che non trasmette la documentazione di verifica all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori.

La patente a crediti e le indicazioni del decreto attuativo

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, richiesto dal nuovo articolo 27 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Ministero del lavoro e delle politiche sociale ha recentemente segnalato che lo schema messo a punto nel tavolo sulla patente a crediti è il “frutto di un confronto costante e serrato in vista dell’entrata in vigore dello strumento a partire dal 1°ottobre 2024”.

Le indicazioni del decreto attuativo: la domanda e il portale

Nel documento del Ministero “Patente a crediti. Le indicazioni del decreto attuativo” si ricorda innanzitutto che questo strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro, obbligatorio per il settore edile, entrerà in vigore il prossimo primo ottobre 2024.

La patente a crediti varrà per le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue, ma “non è prevista per mere forniture o prestazioni intellettuali”.

Come arrivare alla patente a crediti?

Si indica che le domande, dal 1° ottobre 2024, verranno inviate attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. E la domanda “può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato”.

Si ricorda che “il rilascio è automatico” e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente a crediti “è possibile lavorare”.

In merito a cosa serve per presentare richiesta riprendiamo una parte di una slide:

Queste sono poi le informazioni contenute nel portale:

  • dati identificativi del titolare della patente;
  • dati anagrafici del richiedente;
  • data di rilascio e numero;
  • punteggio al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  • eventuali sospensioni;
  • eventuali decurtazioni dei crediti.

E possono accedere i titolari di interesse qualificato (ad esempio pubbliche amministrazioni, RLS, responsabili dei lavori, coordinatori, …).

Le indicazioni del decreto attuativo: l’attribuzione dei crediti

Veniamo ai crediti.

Si parla della possibile attribuzione di massimo 100 crediti nell’arco di 40 anni, “a tutte le aziende iscritte alla C.C.I.A.A. impiegate nei cantieri temporanei o mobili”.

Si ha una dotazione iniziale di 30 crediti. Poi sono possibili “ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell’azienda”:

  • fino a 10 crediti, al momento del rilascio
  • fino a 20 crediti, dopo il rilascio della patente”.

ulteriori 40 crediti “attribuibili nel tempo per attività, investimenti o formazione:

  • fino a 30 crediti, per azioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • fino a 10 crediti, per altre azioni/condizioni”.

Le indicazioni per l’attribuzione di crediti per storicità aziendale (massimo 30 crediti complessivi):

  • fino a 10 crediti: “attribuibili al momento del rilascio della patente sulla base della data di iscrizione alla C.C.I.A.A.:
    • Fino a 5 anni: 0
    • Da 5 a 10 anni: 3
    • Da 11 a 15 anni: 5
    • Da 16 a 20 anni: 8
    • Oltre 20 anni: 10”.
  • fino a 20 crediti: “attribuibili dopo il rilascio della patente a crediti così calcolati: 1 credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni (Esempio: Data di rilascio della patente 1.10.2024, Maturazione 20 crediti aggiuntivi 1.10.2064)”.

Queste altre indicazioni poi sull’attribuzione di crediti ulteriori (massimo 40 crediti complessivi):

  • fino a 30 crediti: attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:
    • certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
    • investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri
    • utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative
  • fino a 10 crediti: attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:
    • possesso di Certificazione SOA di I e II classifica
    • applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
    • possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale”.

Scarica il documento di riferimento:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Patente a crediti. Le indicazioni del decreto attuativo”, slide pubblicate il 24 luglio 2024.

Modello OT23 del 2025 per la riduzione del tasso INAIL per la prevenzione

È stato presentato il nuovo Modello OT23 dell’INAIL per il 2025, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente le misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sul posto di lavoro. Frutto di una stretta collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, questo modello individua le azioni che le aziende possono intraprendere nel corso del 2024 per ridurre il tasso medio di tariffa per la prevenzione.
È stata inoltre resa disponibile una dettagliata guida alla compilazione per assistere le aziende nell’implementazione di questo modello. 

Riduzione del tasso medio di prevenzione (OT23): di cosa si tratta?

Le imprese che implementano interventi volti a migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, oltre a quelli legalmente prescritti, possono beneficiare di una riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione, come previsto dall’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, adottate mediante decreto interministeriale il 27 febbraio 2019.

Questa riduzione corrisponde a una percentuale stabilita dall’articolo 23 stesso, applicata al tasso medio di tariffa delle categorie di rischio in cui sono incluse le attività dell’impresa.

La riduzione per la prevenzione si aggiunge ad eventuali sconti derivanti da un buon andamento degli incidenti sul lavoro (calcolato dopo i primi due anni di attività, come stabilito dagli articoli 19 e 20 delle stesse Modalità).

Per ottenere questa riduzione, l’azienda, direttamente o tramite un intermediario, deve presentare la richiesta tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione” entro il 28 febbraio (o il 29 febbraio negli anni bisestili), allegando la documentazione comprovante relativa agli interventi effettuati.

La domanda OT23 richiede all’azienda di specificare gli interventi effettuati nell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda. Questi interventi sono suddivisi in sei sezioni:

SEZIONE A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)

SEZIONE B: Prevenzione del rischio stradale

SEZIONE C: Prevenzione delle malattie professionali

SEZIONE D: Formazione, addestramento, informazione

SEZIONE E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative

SEZIONE F: Gestione delle emergenze e DPI

Gli interventi sono classificati come tipo A o tipo B a seconda del loro impatto preventivo. Per ottenere la riduzione, l’azienda deve aver realizzato un intervento di tipo A o due interventi di tipo B.

Gli interventi possono riguardare una o più posizioni assicurative territoriali (PAT) dell’azienda, tranne quelli relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro (sezione E) e al piano di gestione delle emergenze in caso di incendio (intervento F5), che devono essere applicati su tutte le PAT.

Alcuni interventi possono essere riproposti per più anni (pluriennale), con l’obbligo di presentare la domanda ogni anno. Ad esempio, l’intervento A 3.2 può essere selezionato per un massimo di tre anni. La documentazione relativa all’intervento selezionato per l’anno 2025 può includere fatture di acquisto o contratti di leasing delle macchine sostitutive datate nell’anno 2024 o nei due anni precedenti (2023 e 2022).

DPR 177/2011: importanti novità in tema di certificazione dei contratti

Era il 30 gennaio quando da queste stesse pagine davo evidenza della nota n. 694/2024dell’INL sulla certificazione dei contratti in ambito DPR 177/2011 e oggi, a distanza di circa due mesi, assistiamo a una repentina “correzione” della posizione precedentemente espressa dall’Ente.

Piccolo riassunto per chi non ha avuto modo di seguire in dettaglio la questione.

Con il documento INL-DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.U.0000694.24-01-2024 avente a oggetto “D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento”, la Direzione generale INL, a seguito di specifiche richieste da parte degli Uffici territoriali, ha fornito chiarimenti concernenti l’obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto.

Il clamore suscitato tra gli addetti ai lavori immediatamente a valle della pubblicazione del documento, ha riguardato una specifica parte del testo, ovvero quella in cui era affermato:  ‘Inoltre, nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto’.

In altre parole, se da una parte è stata confermata la non necessità di certificare il contratto “commerciale” di appalto tra committente e appaltatore – come invece era stata finora la posizione di diverse sedi territoriali di INL che hanno sanzionato molte aziende per mancata certificazione e come peraltro riscontrabile anche dal modello di richiesta di certificazione del contratto pubblicato dall’INL in cui si parla di “appalto/subappalto” – è stato introdotto a carico delle aziende che svolgono attività in appalto in ambienti sospetti di inquinamento o confinati presso terzi, un nuovo (e inspiegabile) adempimento, ovvero quello di certificare il contratto di lavoro di tutti i propri dipendenti che svolgono tale attività anche se assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Con la recente pubblicazione della nota 1937 del 07/03/2024, quanto sopra viene annullato ed è precisato che, ai fini della lettura del D.P.R. n. 177/2011, deve essere osservata una interpretazione “letterale” dello stesso secondo la quale sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I – recante “Certificazione dei contratti di lavoro” – del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il decreto-legge 19/2024 e le novità della patente a crediti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19. Dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti.

Decreto-legge e patente a crediti: decorso, rilascio e crediti

Riguardo al sistema di qualificazione, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 con l’articolo 29, comma 19, apporta importanti cambiamenti relativamente all’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il “nuovo” articolo 27, come sostituito dal DL, introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti e a decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti.

Riportiamo quanto presente nel nuovo articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

Nel comma 1 si indica che “a far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  1. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  2. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
  3. adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  4. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Il comma 3 ricorda che la patente “è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti”.

Dunque, con una dotazione inferiore a quindici crediti non si consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

Decreto-legge e patente a crediti: decurtazioni, reintegro ed esoneri

Il comma 4 ricorda poi che la patente “subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

  1. accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;
  2. accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
  3. provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
  4. riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
    1. la morte: venti crediti;
    2. un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
    3. un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

E “nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può “sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi”. Ed è l’ispettorato nazionale del lavoro che “definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione”.

Veniamo al reintegro dei dati.

Il comma 7 ricorda che crediti decurtati “possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30”.

Come indicato sopra, e come sottolineato al comma 8, “una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14”.

Il comma 9 ricorda poi che le informazioni relative alla patente “confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo”.

E (comma 10) le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 “possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative”.

Si parla anche di esoneri e il comma 11 indica che non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo “le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.

Segnaliamo anche una modifica all’articolo 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori), comma 9 del D.Lgs. 81/2008, introducendo l’obbligo, introdotto con lettera b-bis), della verifica del “possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA”.