Passa al contenuto principale

Autore: sicurezzaformazione

Docenti – Corsi Attrezzature di Lavoro

La nostra organizzazione, operante nel settore della formazione sulla sicurezza sul lavoro, è alla ricerca di docenti qualificati per l’erogazione di corsi di formazione per operatori addetti all’utilizzo di attrezzature di lavoro, ai sensi dell’art. 73 comma 5 del Decreto Legislativo 81/2008.

La ricerca è rivolta a formatori con competenze nelle seguenti attrezzature:

– carrelli elevatori
– piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
– gru su autocarro e gru a torre
– macchine movimento terra
– carroponti e apparecchi di sollevamento
– altre attrezzature normate

Requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione dei formatori per la sicurezza e dal Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025.

 Norma tecnica CEI 76-17 – Esperto Sicurezza Laser (ESL)

La recente norma tecnica CEI 76-17, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 206/15 e dal D.Lgs. 81/2008 e smi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti ad agenti fisici, ha formalizzato i profili professionali dell’Esperto Sicurezza Laser (ESL), figura competente incaricata della valutazione dei rischi e della definizione delle misure di prevenzione e protezione.
In particolare, la presenza di personale qualificato è richiesta in tutte le realtà in cui vengano utilizzati laser di classe 3B e 4, tipicamente presenti in ambito:
-industriale e manifatturiero
-sanitario ed estetico
-laboratori di ricerca
-telecomunicazioni e applicazioni tecniche

La norma distingue due livelli di competenza:
ESL di I livello: Figura indicata per la gestione operativa delle attività con rischio laser e per il controllo delle procedure di sicurezza.
ESL di II livello: Professionista con competenze avanzate, abilitato a svolgere la valutazione completa del rischio laser, individuare le zone di pericolo, definire le misure di protezione, verificare l’idoneità dei DPI e supportare l’organizzazione anche come consulente esterno.

Si ricorda che il Datore di Lavoro è tenuto a garantire che:
-tutti i lavoratori  che utilizzano il laser, siano opportunamente formati;
-la valutazione dei rischi venga effettuata da personale adeguatamente formato e competente (ESL-II);
-vengono regolarmente aggiornate le misure di sicurezza adottate.

Sicurezza sul Lavoro: Le Nuove Regole del 2026

Il 2026 segna una svolta nella sicurezza sul lavoro in Italia con il rafforzamento del D.Lgs. 81/08, introducendo una “patente a crediti” più severa per i cantieri (sanzioni raddoppiate fino a 12.000€, decurtazione punti automatica) e l’obbligo di tracciare i near miss (quasi infortuni). La formazione diventa digitale, specifica e mirata, mentre aumentano i controlli e le sanzioni per infortuni gravi. 

Principali Novità 2026

Novità Principali della Legge 198/2025

  • Formazione Sicurezza 30 Giorni per Turismo e Ristorazione: Nelle imprese turistico-ricettive e negli esercızı di somministrazione, la formazione sulla sicurezza deve essere completata entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.
  • Obbligo di Badge di Cantiere con Codice Anticontraffazione: La imprese in appalto e subappalto nei cantieri edili e in altri settori a rischio elevato devono fornire ai dipendenti una tessera di riconoscimento con codice univoco.
  • Tracciamento dei “Mancati Infortuni” (Near Miss): Verranno adottate linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei “near miss” nelle aziende con più di 15 dipendenti, basandosi sulle procedure INAIL.
  • Patente a Crediti nei Cantieri (Rafforzata): La patente per imprese e lavoratori autonomi diventa più stringente. In caso di infortuni gravi, è prevista la sospensione cautelare fino a 12 mesi. La decurtazione punti per lavoro irregolare passa da 1 a 5 per lavoratore.
  • Tracciamento dei Near Miss (Mancati Infortuni): Obbligo di mappatura, analisi e comunicazione annuale dei “quasi infortuni” per le aziende con più di 15 dipendenti.
  • Nuove Regole per le Scale Verticali: I sistemi di protezione individuali contro le cadute diventano obbligatori per le scale verticall permanenti di attezza superiore a 3 metri (precedentemente 2 metri).
  • Rafforzata la Tutela per I Lavoratori Fragili: Ampliata la piatea di soggetti (enti del Terzo Settore, società benefitt che possono usufruire di convenzioni per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità.

Patente a Crediti: Sanzioni e Controlli Più Severi

  • Sanzione Raddoppiata: da 6.000€ a 12.000€: La multa per le imprese che operano nei cantieri senza la patente a crediti è stata raddoppiate.
  • Decurtazione Crediti per Lavoro Irregolare: In caso di lavoro “in nero”, la decurtazione dei punti dalla patente avviene per ogni singolo lavoratore irregolare identificato.
  • Sospensione Cautelare della Patente: L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può sospendere la patente fine e 12 mesi in via cautelare in caso di infortuni mortali e che causino inabilità permanente.
  • Vigilanza Prioritaria sul Subappalti: L’INL concentrerà i controlli in via prioritaria sui datori di lavoro che operano in regime di subappalto.

Appalti e Subappalti: Gli Obblighi del Committente

  • I DUVRI (Documento Unico per i Rischi da Interferenze): Il datore di lavoro committente deve elaborare un documento (DUVRI) che valuta i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività lavorative e deve allegarlo al contratto d’appalto.
  • Verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale: È obbligatorio verificare l’idoneità delle imprese appaltatrici tramite l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e un’autocertificazione.
  • Responsabilità Solidale del Committente: Il committente risponde in solido con l’appaltatore per i danni subiti dal lavoratori non indennizzati dall’INAIL.
  • Costi della Sicurezza Non Soggetti a Ribasso: Nei contratti di appalto, i costi specifici relativi alla sicurezza sul lavoro devono essere indicati chiaramente e non possono essere ridotti.
formazione PAV, PES e PEI

CEI 11-27:2025 – Lavori su impianti elettrici

La nuova edizione è in vigore dal 1° novembre 2025, sostituendo la versione 2021. È previsto un periodo transitorio fino al 29 maggio 2026, durante il quale entrambe le versioni possono essere applicate. Dopo il 29 maggio 2026 la versione 2021 è definitivamente ritirata e non applicabile.

La norma si applica

– Ai lavori elettrici e ai lavori non elettrici con rischio elettrico

– Ai lavori in prossimità di parti attive non protette

– Ai lavori svolti con la modalità fuori tensione a qualsiasi tensione di lavoro

– Ai lavori sotto tensione fino a 1000 V AC e 1500 V DC

I riferimenti legislativi italiani restano gli artt. 82 e 83 del D.Lgs. 81/08 relativamente ai lavori sotto tensione e ai lavori in prossimità, unitamente all’allegato IX del medesimo D.Lgs. 81/08 per le distanze di sicurezza che la norma CEI 11-27 definisce DA9.

Veniamo ad alcune novità e modifiche, rispetto alla precedente edizione, che riguardano:

  • un adeguamento generale alla CEI EN 50110-1 ed. 2024;
  • gli acronimi e le definizioni delle figure professionali coinvolte;
  • le definizioni di attività lavorativa, di lavoro, di supervisione;
  • le distanze di lavoro;
  • nuovi allegati informativi sui “Pericoli degli archi elettrici” (Arc Flash) e “Disposizioni per l’emergenza”.
  • Le modalità di formazione dei lavoratori

La CEI 11-27:2025-10 ribadisce l’articolazione dei percorsi formativi nelle quattro tipologie di corso (1A, 2A, 1B, 2B), ma fornisce una maggiore strutturazione su modalità, responsabilità e verifica delle capacità operative. In particolare la formazione teorica continua a poter essere svolta:

  • in presenza, oppure
  • in videoconferenza sincrona con docente in diretta e interazione reale, ma con webcam attive

Viene invece esclusa la modalità e-learning e qualsiasi forma di erogazione asincrona (videolezioni registrate, piattaforme autoportanti, contenuti fruibili individualmente).
La motivazione è chiara: l’apprendimento deve consentire confronto immediato, domande, chiarimenti e verifica dell’effettiva comprensione.

La formazione pratica / addestramento rimane di responsabilità del Datore di Lavoro, che deve pianificarla nei contesti reali in cui l’operatore effettivamente opera, tenendo conto di:

  • tipologia degli impianti presenti,frequenza delle attività elettriche,
  • livello di competenza richiesto per le manovre.

Questo aspetto si discosta dalla precedente edizione 2021, in cui la parte pratica veniva talvolta delegata ai soli enti formatori.
Ora la norma chiarisce che l’addestramento non è delegabile come concetto di responsabilità: l’ente può supportare il Datore di Lavoro, ma la verifica dell’idoneità deve essere condotta dall’azienda, in coerenza con l’esperienza e le mansioni del lavoratore e tracciare l’attività pratico operativa.

La sesta edizione conferma l’obbligo di aggiornamento quinquennale, ma indica una durata minima di 4 ore per il personale PAV/PES (sui percorsi formativi di base 1A 1B) e 4 ore per il personale che è stato identificato dal Datore di Lavoro come idoneo ai lavori sotto tensione (sui percorsi formativi di base 2A e 2B). Non si tratta di una semplice ripetizione teorica, ma di un momento di revisione dei rischi reali dell’azienda, delle procedure adottate e delle variazioni tecnologiche degli impianti.

Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile D.Lgs 159/25 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre è stato pubblicato il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n.159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Tra le misure più significative si segnalano: il potenziamento della c.d. patente a crediti, l’adozione di badge digitali per i cantieri, l’aggiornamento dei sistemi di protezione individuale e collettiva contro le cadute dall’alto e la digitalizzazione del fascicolo formativo dei lavoratori.

Questo il testo del provvedimento. Riassumiamo in elenco alcune delle principali misure approvate:

a) revisione aliquote oscillazione e contributi Inail per l’agricoltura ed esclusione dal 2026 delle aziende con sentenze di condanna per violazioni gravi in materia di negli ultimi due anni;
b) risorse Inail destinate dal 2026 alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
c) vigilanza Inl in cantiere su imprese in appalto e subappalto, tessera di riconoscimento per i lavoratori con codice univoco anche in digitale tramite strumenti interoperabili SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), generato automaticamente per i lavoratori assunti su piattaforma SIISL, provvedimento Garante Privacy in 60 gg per gestione dati;
d) modifiche all’articolo 27 del TU con nuove sanzioni e decurtazioni punti per la patente a crediti;
e) potenziamento Ispettorato nazionale del lavoro 300 funzionari da mobilità e nuovi reclutamenti per concorso nel 2026 2027 e 2028, nuove assunzioni nell’Arma dei Carabinieri;
f) nuove risorse Inail al Fondo sociale per occupazione e formazione, interventi di formazione in materia prevenzionale, sostegno alle micro e Pmi, campagne informative;
g) RLS, modifiche “all’articolo 37 del TU: “1) al comma 11, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta.», il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto”;
h) modifiche all’articolo 41 del TU, al comma 4-bis aggiunta le previsione di un Accordo Stato Regioni entro il 31 dicembre 2026 per accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza e decreto attuativo del Il Ministro della salute;
i) modifiche all’articolo 77 TU obblighi datore di lavoro su Dpi efficienza, manutenzione, riparazione da fabbricante;
j) scale verticali “permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala e’ fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi piu’ di 60 centimetri”;
k) articolo 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto: priorità a parapetti, reti e altrimenti sistemi di trattenuta, posizionamento, accesso fune, sistemi di arresto;
l) “Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione: “entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I criteri e i requisiti disposti dall’accordo di cui al comma 1
devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell’accreditamento, anche dai soggetti gia’ accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;
m) tutela Inail per gli studenti anche per infortuni nel tragitto casa -sede dei percorsi di formazione scuola-lavoro, divieto di occupare gli studenti in lavorazioni ad elevato rischio;
n) borsa di studio Inail dal 1° gennaio 2026 per ragazzi superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, nelle scuole primarie e secondarie, università e alta formazione, sussidi su domanda e fino a 7000 euro l’anno per frequenza con profitto;
o) adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità Inail;
p) convenzioni Ministero Lavoro, Inail e Uni consultazione gratuita delle norme tecniche salute e sicurezza sul lavoro;
q) “dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche,
per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la
disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)”;
r) entro sei mesi definite linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti e sistema di raccolta dati;
s) sorveglianza sanitaria: controlli sanitari, ore “che devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva”; MC fornisce informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, screening, LEA; entro dodici mesi previsto decreto per la definizione delle strutture convenzionate per il datore di lavoro delle quali il MC può essere collaboratore;
“visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive”;
t) convenzioni con aziende sanitarie locali o con medici competenti per gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità;
u) modifiche agli adempimenti delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, Croce Rossa Italiana e Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco;

L’attestato di formazione appartiene al lavoratore (Garante Privacy 2025)

Il Garante per la protezione dei dati personali – Provvedimento n. 571 del 11 settembre 2025 – ha chiarito definitivamente che l’attestato di formazione in materia di sicurezza sul lavoro è un dato personale del lavoratore, e che questi ha diritto a ottenerne copia o originale.

Con il Provvedimento n. 571/2025, il Garante Privacy ha affermato un principio di diritto destinato a incidere profondamente sulla gestione documentale della formazione aziendale:

“Gli attestati di formazione e i relativi registri contengono dati personali riferibili ai lavoratori, la cui disponibilità deve essere garantita all’interessato, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.”

Si tratta di una precisazione coerente con l’art. 4, par. 1, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo cui costituisce dato personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”, e con l’art. 15 che riconosce all’interessato il diritto di ottenere copia dei propri dati.

L’attestato di formazione, previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, certifica un percorso individuale di apprendimento: è quindi un bene personale del lavoratore, non un titolo aziendale.

Il datore di lavoro può conservarne copia per esigenze organizzative o di vigilanza, ma non può trattenerne l’originale, né opporsi alla sua consegna.

Il Garante ricorda inoltre che:

“Il titolare del trattamento è tenuto ad assicurare la disponibilità e la portabilità dei dati che riguardano l’interessato, garantendo l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento.”

In termini operativi, ciò implica:

– consegnare l’attestato al lavoratore al termine del corso, contro firma di ricevuta;

– conservare una copia nel fascicolo formativo, con informativa aggiornata ex art. 13 GDPR;

– rilasciare copia conforme su richiesta, anche dopo la fine del rapporto di lavoro.

Il principio è ormai consolidato:

– la formazione appartiene alle lavorateici e ai lavoratori, non all’impresa.

Negare la consegna o trattenere l’attestato significa violare la normativa sulla protezione dei dati personali e i doveri di correttezza contrattuale civilistica del datore di lavoro.