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CORSO FORMAZIONE LAVORATORI MODULO SPECIFICO CLASSE DI RISCHIO ALTO (12 ORE) SETTORE ALIMENTARE (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025)

In aula

Lunedì 27 Luglio 2026 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30 c/o Sicurezza e Formazione S.r.l, Viale Milano n. 22, Sondrio
Martedì 28 Luglio 2026 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 c/o Sicurezza e Formazione S.r.l, Viale Milano n. 22, Sondrio

Descrizione

DESTINATARI DEL CORSO
Il corso è rivolto ai lavoratori del comparto alimentare adibiti a mansioni che comportano l’esposizione a rischi classificati come a rischio alto, secondo la classificazione ATECO, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 2025 e dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

LAVORATORI STRANIERI
Come richiesto dall’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, i corsi saranno realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare. Ai lavoratori stranieri verrà quindi somministrato, prima del corso, il test per la verifica della comprensione e conoscenza della lingua italiana. In caso di non superamento del suddetto test verrà prevista la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore*. *Si precisa che l’eventuale figura del mediatore/traduttore comporterà dei costi aggiuntivi, rispetto a quelli riportati nella presente offerta formativa, che verranno quotati a parte.

OBBIETTIVI DEL CORSO
In conformità a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, lettera b), e comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, il corso ha l’obiettivo di fornire ai lavoratori le conoscenze relative ai rischi connessi alle attività svolte nel comparto alimentare, ai possibili danni per la salute e la sicurezza e alle misure e procedure di
prevenzione e protezione adottate nei luoghi di lavoro, promuovendo l’adozione di comportamenti corretti e sicuri nello svolgimento delle attività lavorative.

Nota: Si ricorda che, ai sensi dell’art. 37, comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 17.04.2025, il Datore di Lavoro è tenuto a trasmettere la richiesta di collaborazione agli organismi paritetici di cui al D.M. 11 ottobre 2022, n. 171, ove presenti nel settore e nel territorio in cui opera. In caso di riscontro da parte dell’organismo paritetico, il Datore di Lavoro tiene conto delle eventuali indicazioni nella pianificazione e realizzazione delle attività formative. In caso di mancato riscontro entro quindici giorni dall’invio della richiesta, ovvero in assenza di organismi paritetici competenti, il Datore di Lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione della formazione.

Informazioni aggiuntive

Sede

Bormio

180,00 IVA esclusa