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In G.U. la direttiva UE Metodi comuni per la determinazione del rumore

In G.U. la Direttiva (UE) n. 996 del 19 maggio 2015 – Metodi comuni per la determinazione del rumore

La Direttiva (UE) n. 996 della Commissione del 19 maggio 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 2a Serie Speciale Unione Europea n. 66 del 24/08/2015. Direttiva che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

DIRETTIVA 19 maggio 2015 n. 996
Gazzetta Ufficiale 2a Serie Speciale Unione Europea n. 66 del 24/08/2015

Direttiva n. 996/2015 della Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – Pubblicata nel n. L 168 del 1° luglio 2015 (15CE1360)

Direttiva 2002/49/CE

Il 1° Giugno tutte le SDS dovranno essere conformi al CLP

A partire dal 1° giugno 2015, il Regolamento 1272/2008/CE (CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio sarà la sola normativa vigente per la classificazione e l’etichettatura sia delle sostanze sia delle miscele.

Il CLP richiede alle società di classificare, etichettare e imballare le loro sostanze chimiche pericolose in modo appropriato prima d’immetterle sul mercato a garanzia della sicurezza di lavoratori e consumatori.
Tutti i membri della catena di approvvigionamento definita dal Regolamento 1907/2006/CE (REACH) sono responsabili delle informazioni stabilite nella scheda di dati di sicurezza.

Nonostante che la scheda di dati di sicurezza sia preparata dal produttore, dall’importatore o dall’utente a valle durante la produzione, i fornitori del prodotto chimico in questione sono ugualmente responsabili del contenuto della scheda di dati di sicurezza ed hanno l’obbligo di fornire le schede aggiornate all’utilizzatore finale.

lavoro su tetti

UNI 11583:2015 DPI Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale per lavoro su tetti inclinati


UNI ha pubblicato la norma UNI 11583 Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale per lavori sui tetti inclinati.

Questa norma è stata voluta dal gruppo di lavoro “Stivali e scarpe di protezione” della Sottocommissione 2 DPI della Commissione Sicurezza sulla base di esigenze particolari richieste dal mercato.

Prendendo lo spunto da una norma simile austriaca, considerando tutte e tre le tipologie previste dalle norme EN (di sicurezza EN ISO 20345; di protezione EN ISO 20346 e da lavoro o occupazionali EN ISO 20347), nella configurazione di tipo B (calzatura alla caviglia) e C (stivale al polpaccio) della classificazione I (calzature di cuoio o altri materiali escluso gomma e polimerici), sono state definiti i requisiti che devono possedere questi tipi di calzature per essere considerate adatte all’uso su tetti inclinati.

Per aumentare la resistenza allo scivolamento, definita su suolo di acciaio con soluzione NaLS (coefficiente ≥ 0,38 con scivolamento piano in avanti e ≥ 0,30 con scivolamento piano all’indietro), queste calzature sono state previste senza tacco e con rilievi con dimensioni specifiche.

Sono stati identificati anche i requisiti aggiuntivi che potrebbero avere questi dispositivi in base ai rischi che si possono incontrare sul luogo di lavoro sia per quanto riguarda le calzature complete che per quanto riguarda la suola.

Qualora fossero presenti plantari estraibili vengono date istruzioni anche in questo senso.