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Formazione RSPP/ASPP: Nuovo accordo

Formazione RSPP/ASPP: Nuovo Accordo
Approvata la revisione dell’Accordo Stato Regioni sulla formazione di RSPP/ASPP.

Nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 è stata approvata la revisione dell’Accordo finalizzato alla definizione dei percorsi formativi per RSPP e ASPP, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08.
La revisione del precedente accordo, risalente al 26 gennaio 2006, si è resa necessaria anche al fine di omogeneizzare i contenuti con gli Accordi sulla formazione dei lavoratori e sulla formazione dei Datori di Lavoro RSPP (21/12/2011) nonché con le linee interpretative del 25 luglio 2012.

Le principali novità introdotte riguardano l’individuazione dei soggetti formatori, la ridefinizione dei percorsi formativi per RSPP/ASPP e la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi sovrapponibili. Anche per la formazione e-learning vengono introdotte novità.

Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti formatori, mentre nel precedente accordo venivano individuate tre tipologie di soggetti con procedure e competenze differenti, nel nuovo dettato normativo viene riportato un unico elenco che comprende le istituzioni legittimate, gli enti di formazione accreditati dai sistemi regionali, le associazioni datoriali e sindacali e gli organismi paritetici. Dall’elenco sono stati esclusi gli enti bilaterali in quanto non contemplati dal D.Lgs. 81/08.
Tutti i soggetti individuati rilasciano gli attestati e provvedono alla archiviazione della documentazione.

Sono interessanti le precisazioni circa la rappresentatività degli organismi paritetici e delle associazioni datoriali e sindacali che riprendono e ampliano quanto già indicato nelle linee interpretative del 25 luglio 2012.
Il nuovo accordo stabilisce, inoltre, che qualora queste associazioni e gli organismi paritetici intendano avvalersi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva partecipazione queste ultime devono essere accreditate dal sistema regionale.
I docenti dovranno avere i requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Per la organizzazione dei corsi rimangono i medesimi riferimenti del precedente accordo, con esclusione del limite di partecipanti (35), anche se nell’allegato IV vengono fornite interessanti e specifiche indicazioni metodologiche per la progettazione e per l’erogazione dei corsi.
Per la formazione di RSPP e ASPP rimangono sostanzialmente invariati il percorso base (modulo A) e il corso di specializzazione per RSPP (modulo C) mentre viene completamente rivisto il modulo B.
Per questo corso di formazione specifico viene previsto un modulo unico comune per tutti i settori lavorativi della durata di 48 ore e moduli aggiuntivi per quattro settori: agricoltura (12 ore), costruzioni, cave e miniere (16 ore), sanità (12 ore), chimica (16 ore).

Le ore minime di aggiornamento nel quinquennio sono pari a 40 per RSPP e 20 per ASPP.
L’aggiornamento è consentito nella modalità e-learning e, parzialmente, mediante partecipazione a convegni con contenuti coerenti (massimo 50% delle ore previste per l’aggiornamento) solo se organizzati dai soggetti formatori individuati.

Una novità interessante riguarda la decorrenza dell’aggiornamento: fermi restando i riferimenti già riportati dalle linee guida del 25 luglio 2012 (conclusione modulo B, conseguimento della laurea o entrata in vigore del D.Lgs. 81/08), il nuovo accordo stabilisce che RSPP e ASPP dovranno dimostrare in ogni istante che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Nell’allegato I sono riportate le classi di laurea che consentono l’esonero alla partecipazione dei moduli A e B (art. 32, comma 2 primo periodo D.Lgs. 81/08) mentre l’allegato III individua i percorsi formativi sovrapponibili che danno diritto a esonero per alcuni tipi di formazione.
L’allegato V è costituito da una tabella riassuntiva per tutti i corsi di formazione di base.

In G.U. il Decreto Legislativo n.39 del 15 Febbraio 2016 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose

In G.U. il Decreto Legislativo n. 39 del 15 febbraio 2016 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose
Il Decreto Legislativo n. 39, del 15 febbraio 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 61 del 14/03/2016. Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 61 del 14/03/2016

Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. (16G00047)

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2016

Art. 1 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Art. 2 – Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Art. 3 – Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977
Art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria

 Decreto Legislativo 15 Febbraio 2016, n. 39 

In G.U. il Decreto Legislativo n. 26 del 15 Febbraio 2016 – Attrezzature a pressione

In G.U. il Decreto Legislativo n. 26 del 15 febbraio 2016 – Attrezzature a pressione
Il Decreto Legislativo n. 26 del 15 febbraio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 53 del 04/03/2016. Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 26
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 53 del 04/03/2016

Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione). (16G00034)

Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/2016

Art. 1 – Modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
Art. 2 – Altre modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
Art. 3 – Disposizioni finali
Art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria

 Gazzetta Ufficiale

Nuova norma UNI 11158:2015: DPI e cadute dall’alto

Nuova norma Uni 11158:2015: DPI e cadute dall’alto

La sicurezza nei cantieri si arricchisce della norma Uni 11158:2015 sui dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Pubblicata lo scorso 12 novembre, la nuova norma estende il campo di applicazione rispetto alla versione precedente del 2005. “Il suo scopo principale – spiega Luca Rossi, del dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail, che insieme a Luigi Cortis ne ha seguito l’iter – è quello di consentire la selezione e l’uso dei sistemi di trattenuta, posizionamento sul lavoro e arresto caduta”.

Rossi (Dit Inail): “Introdotto un capitolo sui requisiti”. “La vecchia Uni 11158:2005 – precisa Rossi – riguardava l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto e non si applicava ai sistemi per il posizionamento sul lavoro e/o la trattenuta, il cui utilizzo è invece previsto nella nuova versione. È stato introdotto, infatti, un capitolo relativo ai requisiti, mentre gli altri sono stati riorganizzati”.

Definizioni comuni con la Uni 11560. La nuova norma è stata strutturata per interagire facilmente con la Uni 11560 (“Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura – Guida per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione”), pubblicata nel novembre 2014. Le due norme, infatti, saranno utilizzate molto spesso contemporaneamente ed è fondamentale che parlino la stessa lingua. Di qui la loro struttura simile e le definizioni comuni, con l’obiettivo di rendere più comprensibili i contenuti.

In G.U. la direttiva UE Metodi comuni per la determinazione del rumore

In G.U. la Direttiva (UE) n. 996 del 19 maggio 2015 – Metodi comuni per la determinazione del rumore

La Direttiva (UE) n. 996 della Commissione del 19 maggio 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 2a Serie Speciale Unione Europea n. 66 del 24/08/2015. Direttiva che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

DIRETTIVA 19 maggio 2015 n. 996
Gazzetta Ufficiale 2a Serie Speciale Unione Europea n. 66 del 24/08/2015

Direttiva n. 996/2015 della Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – Pubblicata nel n. L 168 del 1° luglio 2015 (15CE1360)

Direttiva 2002/49/CE

Il 1° Giugno tutte le SDS dovranno essere conformi al CLP

A partire dal 1° giugno 2015, il Regolamento 1272/2008/CE (CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio sarà la sola normativa vigente per la classificazione e l’etichettatura sia delle sostanze sia delle miscele.

Il CLP richiede alle società di classificare, etichettare e imballare le loro sostanze chimiche pericolose in modo appropriato prima d’immetterle sul mercato a garanzia della sicurezza di lavoratori e consumatori.
Tutti i membri della catena di approvvigionamento definita dal Regolamento 1907/2006/CE (REACH) sono responsabili delle informazioni stabilite nella scheda di dati di sicurezza.

Nonostante che la scheda di dati di sicurezza sia preparata dal produttore, dall’importatore o dall’utente a valle durante la produzione, i fornitori del prodotto chimico in questione sono ugualmente responsabili del contenuto della scheda di dati di sicurezza ed hanno l’obbligo di fornire le schede aggiornate all’utilizzatore finale.