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Linee guida su dotazione e uso di defibrillatori semiautomatici in strutture sportive dilettantistiche, in G.U. il Decreto

Linee guida su dotazione e uso di defibrillatori semiautomatici in strutture sportive dilettantistiche, in G.U. il Decreto
Il Decreto 26 giugno 2017 del Ministero della salute è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 149 del 28/06/2017. Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 giugno 2017
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 149 del 28/06/2017

Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. (17A04597)

Art. 1 – Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche
Art. 2 – Obblighi
Art. 3 – Inadempimento dell’obbligo
Art. 4 – Attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi

Allegato A

 Gazzetta Ufficiale

regione lombardia

Linee guida regionali sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide: razionalizzazione del problema e proposta operativa

La Regione Lombardia ha recentemente pubblicato, con il Decreto 11665 del 15 novembre 2016, un documento di “Linee guida regionali sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide: razionalizzazione del problema e proposta operativa.”
Il documento assume una dimensione di interesse particolare, a seguito della recente classificazione della formaldeide come sostanza cancerogena – categoria 1B, avvenuta con il Regolamento UE N. 895/2014 della commissione del 14 agosto 2014, recante modifica dell’allegato XIV del Regolamento CE N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Formaldeide e rischio chimico: è un cancerogeno La nuova classificazione comporta, quando la sostanza sia presente o possa svilupparsi dai processi lavorativi, la necessità di attivare quanto previsto dal D.Lgs 81/08, Titolo IX, Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni).

INAIL: pubblicato volume sui lavori in prossimità di linee elettriche aeree

INAIL: pubblicato volume sui lavori in prossimità di linee elettriche aeree
Obiettivo della pubblicazione è fornire uno strumento utile per i RSPP, i RLS e i lavoratori esposti al rischio di contatto o avvicinamento a linee elettriche aeree, per prevenirne gli effetti attraverso una puntuale valutazione e gestione (ad esempio, predisponendo opportune procedure di lavoro ed adottando misure di prevenzione).

Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i., artt. 83 e 117), è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché i lavori svolti in vicinanza di parti attive (che di solito sono lavori non elettrici) non siano eseguiti a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tabella 1 dell’Allegato IX al Testo Unico, salvo disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Spesso in aree di cantiere sono occorsi infortuni gravi o addirittura mortali dovuti al contatto o all’avvicinamento di attrezzature di lavoro o di macchine utensili a linee elettriche aeree. Obiettivo della pubblicazione è fornire uno strumento utile per i RSPP, i RLS e i lavoratori esposti al rischio di contatto o avvicinamento a linee elettriche aeree, per prevenirne gli effetti attraverso una puntuale valutazione e gestione (ad esempio, predisponendo opportune procedure di lavoro ed adottando misure di prevenzione).

Pubblicazione INAIL

Dlgs 159/16 il recepimento della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici

Il recepimento della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici comporta modifiche al D.Lgs. 81/2008. L’analisi e valutazione del rischio e l’adozione di disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi. Il decreto entra in vigore il 2 settembre.

Con il Dlgs 159/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2016) il legislatore ha riscritto la disciplina sui campi elettromagnetici contenuta nel Dlgs 81/2008. Occorre osservare infatti che, all’interno del complesso quadro disegnato in materia di sicurezza sul lavoro da tale decreto, uno dei punti maggiormente critici è stato fino a oggi proprio la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici che, ormai, nella società contemporanea hanno una notevole diffusione rispetto al passato.

Formazione RSPP/ASPP: Nuovo accordo

Formazione RSPP/ASPP: Nuovo Accordo
Approvata la revisione dell’Accordo Stato Regioni sulla formazione di RSPP/ASPP.

Nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 è stata approvata la revisione dell’Accordo finalizzato alla definizione dei percorsi formativi per RSPP e ASPP, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08.
La revisione del precedente accordo, risalente al 26 gennaio 2006, si è resa necessaria anche al fine di omogeneizzare i contenuti con gli Accordi sulla formazione dei lavoratori e sulla formazione dei Datori di Lavoro RSPP (21/12/2011) nonché con le linee interpretative del 25 luglio 2012.

Le principali novità introdotte riguardano l’individuazione dei soggetti formatori, la ridefinizione dei percorsi formativi per RSPP/ASPP e la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi sovrapponibili. Anche per la formazione e-learning vengono introdotte novità.

Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti formatori, mentre nel precedente accordo venivano individuate tre tipologie di soggetti con procedure e competenze differenti, nel nuovo dettato normativo viene riportato un unico elenco che comprende le istituzioni legittimate, gli enti di formazione accreditati dai sistemi regionali, le associazioni datoriali e sindacali e gli organismi paritetici. Dall’elenco sono stati esclusi gli enti bilaterali in quanto non contemplati dal D.Lgs. 81/08.
Tutti i soggetti individuati rilasciano gli attestati e provvedono alla archiviazione della documentazione.

Sono interessanti le precisazioni circa la rappresentatività degli organismi paritetici e delle associazioni datoriali e sindacali che riprendono e ampliano quanto già indicato nelle linee interpretative del 25 luglio 2012.
Il nuovo accordo stabilisce, inoltre, che qualora queste associazioni e gli organismi paritetici intendano avvalersi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva partecipazione queste ultime devono essere accreditate dal sistema regionale.
I docenti dovranno avere i requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Per la organizzazione dei corsi rimangono i medesimi riferimenti del precedente accordo, con esclusione del limite di partecipanti (35), anche se nell’allegato IV vengono fornite interessanti e specifiche indicazioni metodologiche per la progettazione e per l’erogazione dei corsi.
Per la formazione di RSPP e ASPP rimangono sostanzialmente invariati il percorso base (modulo A) e il corso di specializzazione per RSPP (modulo C) mentre viene completamente rivisto il modulo B.
Per questo corso di formazione specifico viene previsto un modulo unico comune per tutti i settori lavorativi della durata di 48 ore e moduli aggiuntivi per quattro settori: agricoltura (12 ore), costruzioni, cave e miniere (16 ore), sanità (12 ore), chimica (16 ore).

Le ore minime di aggiornamento nel quinquennio sono pari a 40 per RSPP e 20 per ASPP.
L’aggiornamento è consentito nella modalità e-learning e, parzialmente, mediante partecipazione a convegni con contenuti coerenti (massimo 50% delle ore previste per l’aggiornamento) solo se organizzati dai soggetti formatori individuati.

Una novità interessante riguarda la decorrenza dell’aggiornamento: fermi restando i riferimenti già riportati dalle linee guida del 25 luglio 2012 (conclusione modulo B, conseguimento della laurea o entrata in vigore del D.Lgs. 81/08), il nuovo accordo stabilisce che RSPP e ASPP dovranno dimostrare in ogni istante che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Nell’allegato I sono riportate le classi di laurea che consentono l’esonero alla partecipazione dei moduli A e B (art. 32, comma 2 primo periodo D.Lgs. 81/08) mentre l’allegato III individua i percorsi formativi sovrapponibili che danno diritto a esonero per alcuni tipi di formazione.
L’allegato V è costituito da una tabella riassuntiva per tutti i corsi di formazione di base.

In G.U. il Decreto Legislativo n.39 del 15 Febbraio 2016 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose

In G.U. il Decreto Legislativo n. 39 del 15 febbraio 2016 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose
Il Decreto Legislativo n. 39, del 15 febbraio 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 61 del 14/03/2016. Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 61 del 14/03/2016

Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. (16G00047)

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2016

Art. 1 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Art. 2 – Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Art. 3 – Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977
Art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria

 Decreto Legislativo 15 Febbraio 2016, n. 39