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ANTINCEDIO DM 2 Settembre 2021

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.237 del 4 ottobre 2021 il Decreto 2 settembre 2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Il decreto entrerà in vigore a una anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 4 settembre 2022. Riporta le nuove norme di riferimento in merito a gestione sicurezza antincendio in esercizio ed emergenza, informazione e formazione lavoratori e addetti, designazione degli addetti, requisiti dei docenti.

Si applicherà ai luoghi di lavoro (articolo 62 del TU), e per cantieri temporanei e mobili e attività a rischio incidente rilevante le norme riguarderanno solo la designazione degli addetti antincendio, la formazione e i docenti.

Per quanto riguarda la gestione della sicurezza antincendio (articolo 2), le misure per i casi in esercizio o in emergenza vengono raccolte nell’allegato I del decreto. Criteri che devono essere rispettati nel piano di emergenza, che indichi i nomi degli addetti prevenzione incendi ed emergenza e del datore di lavoro e che deve essere obbligatoriamente redatto nei seguenti luoghi di lavoro:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Negli ambienti di lavoro che non abbiano le caratteristiche elencate non sarà necessario un piano, le misure antincendio dovranno essere in ogni caso riportate nel “documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Obbligo da parte del datore di lavoro di informare e formare i lavoratori. Il datore di lavoro è responsabile della designazione degli addetti al servizio antincendio, se stesso nei casi indicati dall’articolo 34 del TU, l’articolo 5 riporta i criteri per la formazione, che sono elencati in dettagli nell’allegato III. Formazione dalla scadenza almeno quinquennale.

I corsi possono essere svolti da VVF e soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, dallo stesso datore di lavoro in possesso dei requisiti dell’articolo 6.

L’articolo 6 indica i requisiti dei docenti dei corsi di formazione. Docenti di teoria e pratica, solo teoria, solo pratica. “Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza”.

L’aggiornamento è a cinque anni dall’ultimo corso di formazione o aggiornamento svolto, se in ritardo al momento dell’entrata in vigore del decreto, si dovrà recuperare entro 12 mesi.

I corsi già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.

L’allegato IV riporta i dettagli dell’idoneità tecnica per gli addetti antincendio negli ambienti di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

NEW!!! Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Provincie autonome

SONO CONSULTABILI ON LINE SUL PORTALE AGENTI FISICI LE NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI

In data 21/07/2021 sono state approvate le INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 elaborate dal sottogruppo Tematico Agenti Fisici del Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in collaborazione con INAIL ed ISS.

Al fine di agevolarne la consultazione le indicazioni operative sono disponibili sul Portale Agenti Fisici sotto forma di “FAQ” consultabili on line nelle rispettive sezioni tematiche, come già realizzato per le FAQ su CEM, Radiazione Solare e Microclima.

Tali indicazioni aggiornano il precedente documento del Coordinamento Interregionale – INAIL – ISS (ultimo aggiornamento 2014) .

Di seguito i LINK per accedere a ciascuna sezione FAQ del PAF

Il documento è scaricabile dal PAF al seguente link LINK

Si ricorda che per quanto riguarda la valutazione e prevenzione del rischio derivante da Campi Elettromagnetici (Titolo VIII Capo IV) le Linee di Indirizzo del Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro – INAIL – ISS sono state approvate in data 26/06/2019 e sono consultabili on line alla sezione CEM-FAQ del Portale Agenti Fisici

Decreto interministeriale del 11 Febbraio 2021

Con il Decreto Interministeriale del 11 febbraio 2021 il Ministero del Lavoro e quello della Salute recepiscono le Direttive UE specifiche ed aggiornano gli allegati XLII (elenco sostanze, miscele e processi) e XLIII (valori limite di esposizione professionale) del D.Lgs. 81/2008 in materia disicurezza ed igiene sul lavoro.

Questo decreto identifica come cancerogene anche le emissioni dei gas di scarico dei motori diesel e gli olii minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna e quindi l’elenco delle misciele, sostanze e processi viene così modificato: 

  1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
  2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
  3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
  4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
  5. Il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.
  6. Lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione.
  7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
  8. Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Regolamento UE 2019/1148 relativo all’immssione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi

Regolamento UE 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi.

Il Regolamento UE 2019/1148 relativo ai precursori degli esplosivi entrerà in vigore il prossimo 1° febbraio in tutti gli stati membri dell’UE, esso impone misure più rigorose per quanto riguarda l’uso di precursori di esplosivi in tutta Europa ovvero “stabilisce le norme per la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze che possono essere utilizzate per legittimi, ma che potrebbero anche essere utilizzate impropriamente per la fabbricazione dei esplosivi artigianali.”

Tale regolamento ha l’obbiettivo di rafforzare il sistema per prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi, in risposta all’evoluzione della minaccia alla pubblica sicurezza causata dal terrorismo e da altre gravi attività criminali, limitando pertanto al pubblico la disponibilità di tali sostanze e assicurando l’adeguata segnalazione alle autorità di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Nel Regolamento si fa riferimento a due allegati con specifiche rivolte alla vendita al consumatore finale. Con circolare del 14-08-2019 il Ministero degli Interni aveva specificato che “(..) il regime attuale, a meno di una rivalutazione della scelta a suo tempo effettuata a livello nazionale, è quello del divieto assoluto di messa a disposizione ai privati dei precursori di esplosivi (Allegato I del Reg. UE 2019/1148).”

Quindi tutti i prodotti contenenti un precursore di esplosivi devono essere venduti ad uso esclusivamente professionale e non possono essere venduti a privati.

Nello specifico, secondo il Reg. UE 2019/1148, qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o gruppo che fornisca i precursori, sia online che offline, deve:

  • richiedere e verificare per ciascuna transazione un documento attestate l’identità del potenziale cliente e l’uso che intende fare del precursore o del prodotto contenente il precursore;
  • conservare le informazioni sugli acquisti (Vedi Allegato IV del Reg. UE 2019/1148) per almeno 18 mesi;
  • rifiutare di mettere a disposizione i precursori esplosivi, se ritengono che la transazione sia sospetta;
  • segnalare le sparizioni e i furti significativi entro 24 ore alle autorità competenti;
  • informare l’utilizzatore professionale o un altro operatore economico a cui fornisce precursori di esplosivi disciplinati che gli stessi sono soggetti a una restrizione o all’obbligo di segnalazione e garantire che il proprio personale sia consapevole ed adeguatamente istruito in merito agli obblighi del Reg. UE 2019/1148.

Allegati:
regolamento_ue_2019_1148_-_precursori_di_esplosivi.pdf

NUOVI CORSI Operatori PAV, PES e PEI

Sono adesso disponibili sulla nostra piattaforma e-learnig i corsi per la preparazione del personale che svolge lavori elettrici con l’obiettivo di fornire tutti gli elementi di completamento.

In particolare, verranno esaminate: 

  • le necessarie conoscenze teoriche
  • modalità di organizzazione e conduzione dei lavori
  • esempi descrittivi di lavori riconducibili a situazioni impiantistiche reali.

Il corso base ha una durata di ore 14.
Il corso di aggiornamento dura 4 ore.

Obbligo di notifica al database SCIP degli articoli contenenti SVHC

Obbligo di notifica al Data Base SCIP degli articoli contenenti SVHC

Se gli articoli che la tua azienda produce, assembla, importa o distribuisce contengono SVHC presenti nell’elenco di sostanze candidate dell’ECHA in una concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso:

=> occorre notificarli alla banca dati SCIP.

Se sei un dettagliante e fornisci i tuoi articoli solo ai consumatori, non devi presentare alcuna notifica.

L’obbligo per le aziende di presentare una notifica SCIP si applica dal 5 gennaio 2021.

Allegati:
scip_leaflet_it.pdf