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È attivo il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni esteso a tutti i numeri nazionali fissi e cellulari.

È attivo il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni esteso a tutti i numeri nazionali fissi e cellulari. Iscriviti al servizio gratuito per non ricevere più chiamate di telemarketing e annullare i consensi alla pubblicità rilasciati in precedenza.

SERVIZI DISPONIBILI

• ISCRIZIONE: per opporsi al telemarketing via telefono e/o posta cartacea, annullare i consensi pregressi e vietare la comunicazione di dati a terzi.

• GESTIONE ISCRIZIONE:

  • o  Rinnovo iscrizione: per annullare i nuovi consensi all’attività pubblicitaria rilasciati successivamente alla prima iscrizione al servizio.
  • o  Cancellazione iscrizione: per annullare l’iscrizione, rimuovendo l’opposizione al telemarketing.
  • o  Revoca selettiva: nei confronti di uno o
    più operatori registrati al RPO per cui non intende esercitare il diritto di opposizione al telemarketing.

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

  • Telefono: chiamando dalla numerazione che si intende iscrivere il numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e lo 06 42986411 per i cellulari.
  • Sito web: compilando un apposito modulo elettronico sul sito del RPO www.registrodelleopposizioni.it, in cui l’utente viene guidato nell’inserimento dei dati.
  • Email: compilando un apposito modulo PDF editabile disponibile sul sito RPO www.registrodelleopposizioni.it e inviandolo completo in tutte le sue parti a iscrizione@registrodelleopposizioni.it.

Decreto Legge 4/5/2023, quali sono gli articoli del D.Lgs. 81/2008 modificati?

Con la pubblicazione del Decreto Legge 4/5/2023, entrato in vigore già il 5/5/2023, il Governo ha apportato nuove modifiche al D.Lgs. 81/08, prevedendo nuovi obblighi per il datore di lavoro , il medico competente e il lavoratore autonomo, nonché intervenendo su altri articoli del “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro”.

QUALI SONO GLI ARTICOLI DEL D.LGS. 81/2008 MODIFICATI?

Le modifiche apportate al D.Lgs. 81/08 riguardano i seguenti articoli:

  • Art. 18, su “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
  • Art. 21, su “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi”
  • Art. 25, su “Obblighi del medico competente
  • Art. 37, su “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
  • Art. 71, su “Obblighi del datore di lavoro”
  • Art. 72, su “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso”
  • Art. 73, su “Informazione, formazione e addestramento”
  • Art. 87, su “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”

QUALI SONO LE NOVITÀ E LE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08?

In attesa della conversione in Legge e conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, riportiamo di seguito uno stralcio delle modifiche apportate dal Governo al D.Lgs 81/2008:

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.»  sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;»;
  2. all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;
  3. all’articolo 25, comma 1:
    1. dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»;
    2. dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
  4. all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;
  5. all’articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;
  6. all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.»;
  7. all’articolo 73, dopo il comma 4, è stato aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;
  8. all’articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell’articolo 73, comma 4-bis».

RIASSUMENDO LE MODIFICHE…

  1. Prevista la nomina del medico competente non solo quando presenti rischi che necessitano di sorveglianza sanitaria, ma anche quando previsto dalla valutazione dei rischi;
  2. Integrato l’art. 21 obbligando il lavoratore autonomo ad adottare idonee opere provvisionali previste nel Titolo IV;
  3. Obbligato il medico competente a richiedere la cartella sanitaria al precedente datore di lavoro;
  4. In caso di gravi impedimenti, obbligato il medico competente ad indicare un sostituto;
  5. Previsto che con uno specifico Accordo, la conferenza Stato Regioni dovrà, tra le altre cose, individuare le modalità per il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
  6. Sostituito l’art. 72 comma 2 dal seguente: [Chiunque venda, noleggi o conceda in usi o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili] deve altresì acquisire e conservare agli atti, per  tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo III, dei soggetti individuati per l’utilizzo;
  7. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro (obbligo sanzionato).

Regolamento (UE) 2020/1149 che introduce una restrizione sui Diisocianati

Dal 24 Agosto 2023 vige il divieto di utilizzare i Diisocianati puri e, per quanto concerne i prodotti composti, se la concentrazione di Diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, è inferiore allo 0,1% del peso del prodotto allora possono essere usati liberamente. 

Diversamente il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei Diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Nuovo Regolamento Macchine UE

Il Regolamento Ue rivedrà la Direttiva Macchine esistente per garantire che le macchine possano funzionare in modo sicuro.

Il 18 aprile 2023 è stata votata positivamente la posizione del Parlamento europeo in vista dell’adozione del nuovo regolamento macchine (Regulation of the European Parliament and of the Council on machinery), che, una volta pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, andrà a sostituire l’attuale direttiva macchine 2006/42/CE.

Il nuovo regolamento macchine entrerà in vigore il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione, che dovrebbe avvenire entro il primo semestre del 2023 e  verrà applicato dopo 42 mesi dalla data di entrata in vigore e in pari data verrà abrogata l’attuale direttiva 2006/42/CE.Novità
La direttiva macchine si applica alle macchine nuove e non ha mai preso in considerazione gli interventi di modifica, regolamentati finora solamente dalle legislazioni nazionali, differenti tra una nazione e l’altra.
Il nuovo regolamento macchine si applica invece anche ai prodotti che hanno subito “modifiche sostanziali”, ovvero modifiche:

  • effettuate con mezzi fisici o digitali dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio;
  • che non sono previste o pianificate dal fabbricante;
  • che influenzano la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente in modo da richiedere l’adozione di: ripari o dispositivi di protezione aggiuntivi, il cui controllo modifica il sistema di comando legato alla sicurezza esistente, o misure di protezione aggiuntive per garantire la stabilità o la resistenza meccanica.

In questo caso il soggetto che apporta tali modifiche deve soddisfare tutti gli obblighi previsti dal regolamento per i fabbricanti.

I componenti di sicurezza rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine e, come tali, devono essere marcati UE.
Nella definizione di “componente di sicurezza” del nuovo regolamento macchine sono stati introdotti anche i componenti digitali, compreso il software; per la prima volta il regolamento macchine si applica quindi anche ad un prodotto immateriale.
Il software che svolge funzioni di sicurezza immesso sul mercato separatamente dovrà quindi essere marcato UE ai sensi del regolamento macchine ed essere accompagnato da una dichiarazione di conformità UE e, per quanto necessario, da istruzioni per l’uso.

La dichiarazione CE di conformità è stata sostituita nel nuovo regolamento macchine da una dichiarazione di conformità UE, in linea con il nuovo quadro legislativo.
Quando ad un prodotto si applicano più atti dell’Unione europea deve essere redatta un’unica dichiarazione di conformità UE che li racchiude tutti.

Cybersecurity e PMI: pubblicata la guida europea per le PMI sui controlli di sicurezza delle informazioni.

Sviluppata come implementazione dello standard internazionale ISO/IEC 27002, la versione italiana della Guida europea per le PMI sui controlli di sicurezza delle informazioni è stata pubblicata dalla Italian Digital SME Alliance.

La guida, elaborata nella sua versione originale in inglese dalla European DIGITAL SME Alliance e SBS (Small Business Standards), è basata su standard internazionali, in primis ISO/IEC 27002 nonché le norme ISO/IEC 27701, 17021, 17065, ma anche il regolamento GDPR.  La guida contiene controlli di gestione della sicurezza, controlli di sicurezza informatica, raccomandazioni sulla sicurezza fisica e controlli sulla protezione della privacy, insieme ad indicazioni sulla governance della sicurezza delle informazioni.

La guida è stata tradotta dalla Italian Digital SME Alliance in lingua italiana e è stata presentata all’evento “Cybersecurity e PMI – Presentazione della guida europea sulla sicurezza delle informazioni nelle PMI”, tenutosi il 14 luglio 2022 a Milano. Fortemente voluta dal mondo imprenditoriale italiano, la traduzione è stata sponsorizzata dalle associazioni di rappresentanza delle PMI digitali e non: Assintel, Confimi Industria Digitale, CNA Milano e Italia4Blockchain.

La sicurezza rimane un argomento cruciale nell’adozione delle tecnologie abilitanti e delle soluzioni di cui le aziende hanno bisogno. In tempi in cui le PMI sono sempre più colpite da attacchi informatici, la sicurezza informatica è essenziale per proteggerne il valore e garantirne la continuità operativa.

La guida mira a supportare le PMI in maniera più concreta nel conformarsi ai requisiti in materia di sicurezza informatica e di sviluppare le proprie capacità tecniche al riguardo. La sicurezza informatica è un requisito per l’intera catena di approvvigionamento, che garantisce il passaggio graduale dei processi industriali dal mondo fisico al cyberspazio.

La Italian Digital SME Alliance è una Coalizione di associazioni, PMI e professionisti attivi nel settore digitale costituita nel 2018 con lo scopo di creare un ponte con le Istituzioni europee ed agevolare la partecipazione a progetti internazionali. La divulgazione della cultura digitale soprattutto nei confronti della piccola  media impresa rappresenta un importante obiettivo che si prefigge la Coalizione.

Google: garante privacy stop all’uso degli analytics. Dati trasferiti negli USA senza adeguate garanzie

Il sito web che utilizza il servizio Google Analytics (GA), senza le garanzie previste dal Regolamento Ue, viola la normativa sulla protezione dei dati perché trasferisce negli Stati Uniti, Paese privo di un adeguato livello di protezione, i dati degli utenti.

Lo ha affermato il Garante per la privacy a conclusione di una complessa istruttoria avviata sulla base di una serie di reclami e in coordinamento con altre autorità privacy europee.

Dall’indagine del Garante è emerso che i gestori dei siti web che utilizzano GA raccolgono, mediante cookie, informazioni sulle interazioni degli utenti con i predetti siti, le singole pagine visitate e i servizi proposti. Tra i molteplici dati raccolti, indirizzo IP del dispositivo dell’utente e informazioni relative al browser, al sistema operativo, alla risoluzione dello schermo, alla lingua selezionata, nonché data e ora della visita al sito web. Tali informazioni sono risultate oggetto di trasferimento verso gli Stati Uniti.

Nel dichiarare l’illiceità del trattamento è stato ribadito che l’indirizzo IP costituisce un dato personale e anche nel caso fosse troncato non diverrebbe un dato anonimo, considerata la capacità di Google di arricchirlo con altri dati di cui è in possesso.

All’esito di tali accertamenti il Garante ha adottato il primo di una serie di provvedimenti con cui ha ammonito Caffeina Media S.r.l. che gestisce un sito web, ingiungendo alla stessa di conformarsi al Regolamento europeo entro novanta giorni. Il tempo indicato è stato ritenuto congruo per consentire al gestore di adottare misure adeguate per il trasferimento, pena la sospensione dei flussi di dati effettuati, per il tramite di GA, verso gli Stati Uniti.

Il Garante ha evidenziato, in particolare, la possibilità, per le Autorità governative e le agenzie di intelligence statunitensi, di accedere ai dati personali trasferiti senza le dovute garanzie, rilevando al riguardo che, alla luce delle indicazioni fornite dall’EDPB (Raccomandazione n. 1/2020 del 18 giugno 2021), le misure che integrano gli strumenti di trasferimento adottate da Google non garantiscono, allo stato, un livello adeguato di protezione dei dati personali degli utenti.

Con l’occasione l’Autorità richiama all’attenzione di tutti i gestori italiani di siti web, pubblici e privati, l’illiceità dei trasferimenti effettuati verso gli Stati Uniti attraverso GA, anche in considerazione delle numerose segnalazioni e quesiti che stanno pervenendo all’Ufficio. E invita tutti i titolari del trattamento a verificare la conformità delle modalità di utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento utilizzati sui propri siti web, con particolare attenzione a Google Analytics e ad altri servizi analoghi, con la normativa in materia di protezione dei dati personali. Allo scadere del termine di 90 giorni assegnato alla società destinataria del provvedimento, il Garante procederà, anche sulla base di specifiche attività ispettive, a verificare la conformità al Regolamento Ue dei trasferimenti di dati effettuati dai titolari.