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Autore: sicurezzaformazione

WHISTLEBLOWING

Cosa cambia con la nuova disciplina

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023. 

Si rammenta che le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria effettuate fino alla data del 14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e regolamentare previsto per le pubbliche amministrazione e per i soggetti privati in materia di whistleblowing.

  • Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato; con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.
  • Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione decorre dal 17.12. 2023.
  • Fino a tale data, i suddetti soggetti privati che hanno adottato il modello 231 o intendono adottarlo continuano a gestire i canali interni di segnalazione secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.

Il d.lgs. 24/2023 obbliga l’ANAC ad adottare, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore, apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.
Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio nell’adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311 e consultabili al seguente link.

FORMAZIONE H.A.C.C.P

Corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare

La formazione è obbligatoria per tutti gli operatori del settore alimentare indipendentemente dalla mansione svolta, ovvero: addetti che manipolano alimenti (cuochi, pizzaioli, barman, etc.); addetti che non manipolano alimenti (camerieri, magazzinieri, promoter, addetti vendita e trasporto); titolari e responsabili dell’industria alimentare.

(regione lombardia)

MANUALE DI AUTOCONTROLLO

Secondo quanto esposto nel Regolamento (CE) 852/2004  il Manuale HACCP è il punto di riferimento per gli operatori di settore e per tutti coloro, consulenti, liberi professionisti,  imprenditori che desiderano avviare un’attività dove si è a contatto con alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Alberghi, ecc).

L’obiettivo principale del sistema di autocontrollo basato sui principi dell’H.A.C.C.P. (hazard analysis and critical control points) è garantire la sicurezza degli alimenti in tutte le fasi della filiera alimentare, dalla produzione primaria alla distribuzione/somministrazione

Il nostro studio predispone ed aggiorna la stesura del manuale HACCP Aziendale comprendente :

  • Individuazione e analisi dei pericoli.
  • Individuazione dei Punti Critici di Controllo.
  • Determinazione dei limiti critici per tutti i Punti Critici di Controllo.
  • Definizione del sistema di monitoraggio.
  • Individuazione delle azioni correttive eventualmente necessarie.
  • Definizione delle procedure di verifica.
  • Definizione delle procedure di registrazione

CONSULENZA SISTEMA  H.A.C.C.P.

IL SISTEMA  H.A.C.C.P.   (Hazard Analysis Critical Control Point) (Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo) permette una gestione del processo produttivo basato sull’autocontrollo.

L’ operatore del settore alimentare deve mettere in atto un Sistema di Autocontrollo basato sui principi dell’H.A.C.C.P. al fine di: valutare e stimare pericoli e rischi, stabilire misure di controllo per garantire la qualità igienico sanitaria dei prodotti alimentari, prevenire l’insorgere di problemi igienico-sanitari e tutelare così la salute dei consumatori.

Il nostro studio fornisce diversi servizi, tra i quali:

  • sopralluoghi presso le attività alimentari per consulenza relativa all’igiene alimentare: sopralluogo iniziale in azienda con valutazione dell’efficienza delle strutture, delle attrezzature, dell’igiene degli impianti ed adeguamento alle norme di igiene dei prodotti alimentari;
  • audit e servizi di assistenza continuativa sui sistemi di autocontrollo: consulenza ed assistenza annuale ai fini di migliorare il sistema di autocontrollo interno, verifiche ispettive annuali, allo scopo di prevenire eventuali violazioni di legge, riducendo così il rischio di sanzioni;
  • consulenza per la stesura di etichette alimentari: l’etichetta è la carta di identità di un alimento, strumento fondamentale per informare i consumatori in merito alle caratteristiche di un prodotto.
    gli operatori del settore alimentare sono obbligati a rispettare le disposizioni generali del Reg. UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
  • consulenza per la stesura di menù di alberghi, ristoranti, bar, ecc.: gli esercizi che somministrano cibi e bevande hanno l’obbligo di fornire alla clientela un menù in forma scritta.
    il menù dovrà riportare chiaramente gli allergeni presenti per ogni pietanza, evitando così di incorrere nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/17. e la presenza di alimenti surgelati o abbattuti.

Il nuovo “Regolamento macchine” europeo operativo dal 2027

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 165/1 il “Regolamento macchine”, che abroga a decorrere dal 14 gennaio 2027 la Direttiva n. 2006/42/CE.

l regolamento macchine, i considerando e le carenze della direttiva

Per conoscere meglio gli obiettivi del Regolamento macchine, nel precedente articolo sul testo approvato dal Parlamento europeo, avevamo presentato alcuni “considerando” (parte iniziale della normativa europea che ne illustra le motivazioni e la genesi).  

Avevamo ricordato che (considerando 3), con riferimento al settore delle macchine, “l’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 2006/42/CE ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità”. E questo ha reso necessario “migliorare, semplificare e adattare le disposizioni stabilite in tale direttiva alle esigenze del mercato e fornire norme chiare in relazione al quadro entro il quale i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento possono essere messi a disposizione sul mercato”. E ora (considerando 4) con il Regolamento i requisiti per i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e le procedure di valutazione della conformità, devono essere applicati “in modo uniforme da tutti gli operatori in tutta l’Unione e non devono lasciare spazio a divergenze nell’attuazione da parte degli Stati membri”.

E (considerando 5) tali Stati “sono tenuti a tutelare nel loro territorio la sicurezza e la salute delle persone, in particolare dei lavoratori e dei consumatori e, ove opportuno, degli animali domestici nonché la tutela dei beni, e, se del caso, dell’ambiente, specie nei confronti dei rischi che derivano dall’uso previsto o da qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile delle macchine o dei prodotti correlati”.

Il regolamento macchine, applicazione, nuove tecnologie e software

Ricordiamo innanzitutto che (articolo 2, comma 1) che il “Regolamento macchine” si applica alle macchine e ai prodotti correlati seguenti:

  1. attrezzature intercambiabili;
  2. componenti di sicurezza;
  3. accessori di sollevamento;
  4. catene, funi e cinghie;
  5. dispositivi amovibili di trasmissione meccanica”.

E il regolamento “si applica altresì alle quasi-macchine”. Mentre al comma 2 sono elencate le macchine/attrezzature per cui non si applica il presente Regolamento (le abbiamo ricordate nel precedente articolo sul testo approvato al Parlamento europeo).

Si è parlato molto dell’attenzione del Regolamento per le nuove tecnologie e nel “considerando 12” si indica che, come segnalato anche da una Commissione del 19 febbraio 2020, “l’emergere di nuove tecnologie digitali, quali l’ intelligenza artificiale, l’Internet delle cose e la robotica, pone nuove sfide in termini di sicurezza dei prodotti”.

A questo proposito (considerando 19) si segnala che l’evoluzione del settore delle macchine ha “determinato il ricorso crescente a mezzi digitali e i software svolgono un ruolo sempre più importante nella progettazione delle macchine”. Di conseguenza la definizione di macchina deve essere adattata e – con riferimento a quanto riporta il Regolamento rispetto alla normativa ancora vigente (la direttiva sarà abrogata nel 2027) – a tale riguardo, “le macchine alle quali manca solamente il caricamento di software destinati all’applicazione specifica prevista dal fabbricante e che sono oggetto della procedura di valutazione della conformità di tali macchine, dovrebbero rientrare nella definizione di macchina e non nelle definizioni di prodotti correlati o di quasi-macchine. Inoltre, la definizione di componenti di sicurezza dovrebbe riguardare non soltanto i dispositivi fisici ma anche quelli digitali. Al fine di tenere conto del crescente ricorso ad esso come componente di sicurezza, il software che svolge una funzione di sicurezza ed è immesso in maniera indipendente sul mercato dovrebbe essere considerato un componente di sicurezza”.

Si segnala, inoltre, (considerando 25) che altri rischi relativi a nuove tecnologie digitali “sono quelli provocati da terzi malintenzionati che incidono sulla sicurezza dei prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. A tale proposito i fabbricanti dovrebbero essere tenuti ad adottare misure proporzionate che si limitano alla protezione della sicurezza dei prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Ciò non preclude l’applicazione ai prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento di altri atti giuridici dell’Unione che affrontano specificamente aspetti di cibersicurezza”.