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Autore: sicurezzaformazione

Decreto Legge 4/5/2023, quali sono gli articoli del D.Lgs. 81/2008 modificati?

Con la pubblicazione del Decreto Legge 4/5/2023, entrato in vigore già il 5/5/2023, il Governo ha apportato nuove modifiche al D.Lgs. 81/08, prevedendo nuovi obblighi per il datore di lavoro , il medico competente e il lavoratore autonomo, nonché intervenendo su altri articoli del “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro”.

QUALI SONO GLI ARTICOLI DEL D.LGS. 81/2008 MODIFICATI?

Le modifiche apportate al D.Lgs. 81/08 riguardano i seguenti articoli:

  • Art. 18, su “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
  • Art. 21, su “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi”
  • Art. 25, su “Obblighi del medico competente
  • Art. 37, su “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
  • Art. 71, su “Obblighi del datore di lavoro”
  • Art. 72, su “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso”
  • Art. 73, su “Informazione, formazione e addestramento”
  • Art. 87, su “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”

QUALI SONO LE NOVITÀ E LE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08?

In attesa della conversione in Legge e conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, riportiamo di seguito uno stralcio delle modifiche apportate dal Governo al D.Lgs 81/2008:

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.»  sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;»;
  2. all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;
  3. all’articolo 25, comma 1:
    1. dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»;
    2. dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
  4. all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;
  5. all’articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;
  6. all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.»;
  7. all’articolo 73, dopo il comma 4, è stato aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;
  8. all’articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell’articolo 73, comma 4-bis».

RIASSUMENDO LE MODIFICHE…

  1. Prevista la nomina del medico competente non solo quando presenti rischi che necessitano di sorveglianza sanitaria, ma anche quando previsto dalla valutazione dei rischi;
  2. Integrato l’art. 21 obbligando il lavoratore autonomo ad adottare idonee opere provvisionali previste nel Titolo IV;
  3. Obbligato il medico competente a richiedere la cartella sanitaria al precedente datore di lavoro;
  4. In caso di gravi impedimenti, obbligato il medico competente ad indicare un sostituto;
  5. Previsto che con uno specifico Accordo, la conferenza Stato Regioni dovrà, tra le altre cose, individuare le modalità per il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
  6. Sostituito l’art. 72 comma 2 dal seguente: [Chiunque venda, noleggi o conceda in usi o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili] deve altresì acquisire e conservare agli atti, per  tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo III, dei soggetti individuati per l’utilizzo;
  7. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro (obbligo sanzionato).

Regolamento (UE) 2020/1149 che introduce una restrizione sui Diisocianati

Dal 24 Agosto 2023 vige il divieto di utilizzare i Diisocianati puri e, per quanto concerne i prodotti composti, se la concentrazione di Diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, è inferiore allo 0,1% del peso del prodotto allora possono essere usati liberamente. 

Diversamente il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei Diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Nuovo Regolamento Macchine UE

Il Regolamento Ue rivedrà la Direttiva Macchine esistente per garantire che le macchine possano funzionare in modo sicuro.

Il 18 aprile 2023 è stata votata positivamente la posizione del Parlamento europeo in vista dell’adozione del nuovo regolamento macchine (Regulation of the European Parliament and of the Council on machinery), che, una volta pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, andrà a sostituire l’attuale direttiva macchine 2006/42/CE.

Il nuovo regolamento macchine entrerà in vigore il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione, che dovrebbe avvenire entro il primo semestre del 2023 e  verrà applicato dopo 42 mesi dalla data di entrata in vigore e in pari data verrà abrogata l’attuale direttiva 2006/42/CE.Novità
La direttiva macchine si applica alle macchine nuove e non ha mai preso in considerazione gli interventi di modifica, regolamentati finora solamente dalle legislazioni nazionali, differenti tra una nazione e l’altra.
Il nuovo regolamento macchine si applica invece anche ai prodotti che hanno subito “modifiche sostanziali”, ovvero modifiche:

  • effettuate con mezzi fisici o digitali dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio;
  • che non sono previste o pianificate dal fabbricante;
  • che influenzano la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente in modo da richiedere l’adozione di: ripari o dispositivi di protezione aggiuntivi, il cui controllo modifica il sistema di comando legato alla sicurezza esistente, o misure di protezione aggiuntive per garantire la stabilità o la resistenza meccanica.

In questo caso il soggetto che apporta tali modifiche deve soddisfare tutti gli obblighi previsti dal regolamento per i fabbricanti.

I componenti di sicurezza rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine e, come tali, devono essere marcati UE.
Nella definizione di “componente di sicurezza” del nuovo regolamento macchine sono stati introdotti anche i componenti digitali, compreso il software; per la prima volta il regolamento macchine si applica quindi anche ad un prodotto immateriale.
Il software che svolge funzioni di sicurezza immesso sul mercato separatamente dovrà quindi essere marcato UE ai sensi del regolamento macchine ed essere accompagnato da una dichiarazione di conformità UE e, per quanto necessario, da istruzioni per l’uso.

La dichiarazione CE di conformità è stata sostituita nel nuovo regolamento macchine da una dichiarazione di conformità UE, in linea con il nuovo quadro legislativo.
Quando ad un prodotto si applicano più atti dell’Unione europea deve essere redatta un’unica dichiarazione di conformità UE che li racchiude tutti.