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Autore: grazia

In G.U. il Decreto Legislativo n.39 del 15 Febbraio 2016 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose

In G.U. il Decreto Legislativo n. 39 del 15 febbraio 2016 – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose
Il Decreto Legislativo n. 39, del 15 febbraio 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 61 del 14/03/2016. Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 61 del 14/03/2016

Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. (16G00047)

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2016

Art. 1 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Art. 2 – Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Art. 3 – Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977
Art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria

 Decreto Legislativo 15 Febbraio 2016, n. 39 

In G.U. il Decreto Legislativo n. 26 del 15 Febbraio 2016 – Attrezzature a pressione

In G.U. il Decreto Legislativo n. 26 del 15 febbraio 2016 – Attrezzature a pressione
Il Decreto Legislativo n. 26 del 15 febbraio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 53 del 04/03/2016. Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 26
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 53 del 04/03/2016

Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione). (16G00034)

Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/2016

Art. 1 – Modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
Art. 2 – Altre modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
Art. 3 – Disposizioni finali
Art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria

 Gazzetta Ufficiale

Nuova norma UNI 11158:2015: DPI e cadute dall’alto

Nuova norma Uni 11158:2015: DPI e cadute dall’alto

La sicurezza nei cantieri si arricchisce della norma Uni 11158:2015 sui dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Pubblicata lo scorso 12 novembre, la nuova norma estende il campo di applicazione rispetto alla versione precedente del 2005. “Il suo scopo principale – spiega Luca Rossi, del dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail, che insieme a Luigi Cortis ne ha seguito l’iter – è quello di consentire la selezione e l’uso dei sistemi di trattenuta, posizionamento sul lavoro e arresto caduta”.

Rossi (Dit Inail): “Introdotto un capitolo sui requisiti”. “La vecchia Uni 11158:2005 – precisa Rossi – riguardava l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto e non si applicava ai sistemi per il posizionamento sul lavoro e/o la trattenuta, il cui utilizzo è invece previsto nella nuova versione. È stato introdotto, infatti, un capitolo relativo ai requisiti, mentre gli altri sono stati riorganizzati”.

Definizioni comuni con la Uni 11560. La nuova norma è stata strutturata per interagire facilmente con la Uni 11560 (“Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura – Guida per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione”), pubblicata nel novembre 2014. Le due norme, infatti, saranno utilizzate molto spesso contemporaneamente ed è fondamentale che parlino la stessa lingua. Di qui la loro struttura simile e le definizioni comuni, con l’obiettivo di rendere più comprensibili i contenuti.

In G.U. la direttiva UE Metodi comuni per la determinazione del rumore

In G.U. la Direttiva (UE) n. 996 del 19 maggio 2015 – Metodi comuni per la determinazione del rumore

La Direttiva (UE) n. 996 della Commissione del 19 maggio 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 2a Serie Speciale Unione Europea n. 66 del 24/08/2015. Direttiva che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

DIRETTIVA 19 maggio 2015 n. 996
Gazzetta Ufficiale 2a Serie Speciale Unione Europea n. 66 del 24/08/2015

Direttiva n. 996/2015 della Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio – Pubblicata nel n. L 168 del 1° luglio 2015 (15CE1360)

Direttiva 2002/49/CE

Il 1° Giugno tutte le SDS dovranno essere conformi al CLP

A partire dal 1° giugno 2015, il Regolamento 1272/2008/CE (CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio sarà la sola normativa vigente per la classificazione e l’etichettatura sia delle sostanze sia delle miscele.

Il CLP richiede alle società di classificare, etichettare e imballare le loro sostanze chimiche pericolose in modo appropriato prima d’immetterle sul mercato a garanzia della sicurezza di lavoratori e consumatori.
Tutti i membri della catena di approvvigionamento definita dal Regolamento 1907/2006/CE (REACH) sono responsabili delle informazioni stabilite nella scheda di dati di sicurezza.

Nonostante che la scheda di dati di sicurezza sia preparata dal produttore, dall’importatore o dall’utente a valle durante la produzione, i fornitori del prodotto chimico in questione sono ugualmente responsabili del contenuto della scheda di dati di sicurezza ed hanno l’obbligo di fornire le schede aggiornate all’utilizzatore finale.

lavoro su tetti

UNI 11583:2015 DPI Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale per lavoro su tetti inclinati


UNI ha pubblicato la norma UNI 11583 Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale per lavori sui tetti inclinati.

Questa norma è stata voluta dal gruppo di lavoro “Stivali e scarpe di protezione” della Sottocommissione 2 DPI della Commissione Sicurezza sulla base di esigenze particolari richieste dal mercato.

Prendendo lo spunto da una norma simile austriaca, considerando tutte e tre le tipologie previste dalle norme EN (di sicurezza EN ISO 20345; di protezione EN ISO 20346 e da lavoro o occupazionali EN ISO 20347), nella configurazione di tipo B (calzatura alla caviglia) e C (stivale al polpaccio) della classificazione I (calzature di cuoio o altri materiali escluso gomma e polimerici), sono state definiti i requisiti che devono possedere questi tipi di calzature per essere considerate adatte all’uso su tetti inclinati.

Per aumentare la resistenza allo scivolamento, definita su suolo di acciaio con soluzione NaLS (coefficiente ≥ 0,38 con scivolamento piano in avanti e ≥ 0,30 con scivolamento piano all’indietro), queste calzature sono state previste senza tacco e con rilievi con dimensioni specifiche.

Sono stati identificati anche i requisiti aggiuntivi che potrebbero avere questi dispositivi in base ai rischi che si possono incontrare sul luogo di lavoro sia per quanto riguarda le calzature complete che per quanto riguarda la suola.

Qualora fossero presenti plantari estraibili vengono date istruzioni anche in questo senso.