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Autore: grazia

Più sicurezza negli ambienti confinati grazie all’applicativo web realizzato dall’INAIL

Più sicurezza negli ambienti confinati grazie all’applicativo web realizzato dall’Inail

Il nuovo strumento, presentato presso la direzione generale dell’Istituto, consentirà di approfondire tutti i principali aspetti connessi alle attività in ambienti ad alto tasso di rischio come cisterne, serbatoi, silos e autoclavi. Realizzato anche un prototipo di robot che permette di surrogare l’operatore nelle operazioni di svuotamento dei tini.

ROMA – Dall’Inail un applicativo web che consente di analizzare tutti i principali aspetti connessi alle attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (cisterne, serbatoi, silos, autoclavi) in relazione a fattori quali la legislazione vigente, l’identificazione dei pericoli e dei rischi, la qualificazione delle imprese, le fasi di lavoro, le procedure di emergenza e salvataggio, i dispositivi di protezione individuale. È stato questo l’oggetto al centro del seminario svoltosi oggi a Roma, presso l’Auditorium della direzione generale dell’Istituto di piazzale Pastore. L’evento ha visto la partecipazione – oltre che di rappresentanti delle parti datoriali – anche degli importanti partner che hanno collaborato con l’Inail: l’Università di Modena e Reggio, l’Eursafe di Parma e l’Università degli studi di Cassino.

Linee guida su dotazione e uso di defibrillatori semiautomatici in strutture sportive dilettantistiche, in G.U. il Decreto

Linee guida su dotazione e uso di defibrillatori semiautomatici in strutture sportive dilettantistiche, in G.U. il Decreto
Il Decreto 26 giugno 2017 del Ministero della salute è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 149 del 28/06/2017. Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 giugno 2017
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 149 del 28/06/2017

Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. (17A04597)

Art. 1 – Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche
Art. 2 – Obblighi
Art. 3 – Inadempimento dell’obbligo
Art. 4 – Attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi

Allegato A

 Gazzetta Ufficiale

regione lombardia

Linee guida regionali sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide: razionalizzazione del problema e proposta operativa

La Regione Lombardia ha recentemente pubblicato, con il Decreto 11665 del 15 novembre 2016, un documento di “Linee guida regionali sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide: razionalizzazione del problema e proposta operativa.”
Il documento assume una dimensione di interesse particolare, a seguito della recente classificazione della formaldeide come sostanza cancerogena – categoria 1B, avvenuta con il Regolamento UE N. 895/2014 della commissione del 14 agosto 2014, recante modifica dell’allegato XIV del Regolamento CE N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Formaldeide e rischio chimico: è un cancerogeno La nuova classificazione comporta, quando la sostanza sia presente o possa svilupparsi dai processi lavorativi, la necessità di attivare quanto previsto dal D.Lgs 81/08, Titolo IX, Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni).

INAIL: pubblicato volume sui lavori in prossimità di linee elettriche aeree

INAIL: pubblicato volume sui lavori in prossimità di linee elettriche aeree
Obiettivo della pubblicazione è fornire uno strumento utile per i RSPP, i RLS e i lavoratori esposti al rischio di contatto o avvicinamento a linee elettriche aeree, per prevenirne gli effetti attraverso una puntuale valutazione e gestione (ad esempio, predisponendo opportune procedure di lavoro ed adottando misure di prevenzione).

Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i., artt. 83 e 117), è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché i lavori svolti in vicinanza di parti attive (che di solito sono lavori non elettrici) non siano eseguiti a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tabella 1 dell’Allegato IX al Testo Unico, salvo disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Spesso in aree di cantiere sono occorsi infortuni gravi o addirittura mortali dovuti al contatto o all’avvicinamento di attrezzature di lavoro o di macchine utensili a linee elettriche aeree. Obiettivo della pubblicazione è fornire uno strumento utile per i RSPP, i RLS e i lavoratori esposti al rischio di contatto o avvicinamento a linee elettriche aeree, per prevenirne gli effetti attraverso una puntuale valutazione e gestione (ad esempio, predisponendo opportune procedure di lavoro ed adottando misure di prevenzione).

Pubblicazione INAIL

Dlgs 159/16 il recepimento della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici

Il recepimento della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici comporta modifiche al D.Lgs. 81/2008. L’analisi e valutazione del rischio e l’adozione di disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi. Il decreto entra in vigore il 2 settembre.

Con il Dlgs 159/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2016) il legislatore ha riscritto la disciplina sui campi elettromagnetici contenuta nel Dlgs 81/2008. Occorre osservare infatti che, all’interno del complesso quadro disegnato in materia di sicurezza sul lavoro da tale decreto, uno dei punti maggiormente critici è stato fino a oggi proprio la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici che, ormai, nella società contemporanea hanno una notevole diffusione rispetto al passato.

Formazione RSPP/ASPP: Nuovo accordo

Formazione RSPP/ASPP: Nuovo Accordo
Approvata la revisione dell’Accordo Stato Regioni sulla formazione di RSPP/ASPP.

Nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 è stata approvata la revisione dell’Accordo finalizzato alla definizione dei percorsi formativi per RSPP e ASPP, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08.
La revisione del precedente accordo, risalente al 26 gennaio 2006, si è resa necessaria anche al fine di omogeneizzare i contenuti con gli Accordi sulla formazione dei lavoratori e sulla formazione dei Datori di Lavoro RSPP (21/12/2011) nonché con le linee interpretative del 25 luglio 2012.

Le principali novità introdotte riguardano l’individuazione dei soggetti formatori, la ridefinizione dei percorsi formativi per RSPP/ASPP e la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi sovrapponibili. Anche per la formazione e-learning vengono introdotte novità.

Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti formatori, mentre nel precedente accordo venivano individuate tre tipologie di soggetti con procedure e competenze differenti, nel nuovo dettato normativo viene riportato un unico elenco che comprende le istituzioni legittimate, gli enti di formazione accreditati dai sistemi regionali, le associazioni datoriali e sindacali e gli organismi paritetici. Dall’elenco sono stati esclusi gli enti bilaterali in quanto non contemplati dal D.Lgs. 81/08.
Tutti i soggetti individuati rilasciano gli attestati e provvedono alla archiviazione della documentazione.

Sono interessanti le precisazioni circa la rappresentatività degli organismi paritetici e delle associazioni datoriali e sindacali che riprendono e ampliano quanto già indicato nelle linee interpretative del 25 luglio 2012.
Il nuovo accordo stabilisce, inoltre, che qualora queste associazioni e gli organismi paritetici intendano avvalersi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva partecipazione queste ultime devono essere accreditate dal sistema regionale.
I docenti dovranno avere i requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Per la organizzazione dei corsi rimangono i medesimi riferimenti del precedente accordo, con esclusione del limite di partecipanti (35), anche se nell’allegato IV vengono fornite interessanti e specifiche indicazioni metodologiche per la progettazione e per l’erogazione dei corsi.
Per la formazione di RSPP e ASPP rimangono sostanzialmente invariati il percorso base (modulo A) e il corso di specializzazione per RSPP (modulo C) mentre viene completamente rivisto il modulo B.
Per questo corso di formazione specifico viene previsto un modulo unico comune per tutti i settori lavorativi della durata di 48 ore e moduli aggiuntivi per quattro settori: agricoltura (12 ore), costruzioni, cave e miniere (16 ore), sanità (12 ore), chimica (16 ore).

Le ore minime di aggiornamento nel quinquennio sono pari a 40 per RSPP e 20 per ASPP.
L’aggiornamento è consentito nella modalità e-learning e, parzialmente, mediante partecipazione a convegni con contenuti coerenti (massimo 50% delle ore previste per l’aggiornamento) solo se organizzati dai soggetti formatori individuati.

Una novità interessante riguarda la decorrenza dell’aggiornamento: fermi restando i riferimenti già riportati dalle linee guida del 25 luglio 2012 (conclusione modulo B, conseguimento della laurea o entrata in vigore del D.Lgs. 81/08), il nuovo accordo stabilisce che RSPP e ASPP dovranno dimostrare in ogni istante che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Nell’allegato I sono riportate le classi di laurea che consentono l’esonero alla partecipazione dei moduli A e B (art. 32, comma 2 primo periodo D.Lgs. 81/08) mentre l’allegato III individua i percorsi formativi sovrapponibili che danno diritto a esonero per alcuni tipi di formazione.
L’allegato V è costituito da una tabella riassuntiva per tutti i corsi di formazione di base.