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Autore: grazia

Regolamento UE 2019/1148 relativo all’immssione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi

Regolamento UE 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi.

Il Regolamento UE 2019/1148 relativo ai precursori degli esplosivi entrerà in vigore il prossimo 1° febbraio in tutti gli stati membri dell’UE, esso impone misure più rigorose per quanto riguarda l’uso di precursori di esplosivi in tutta Europa ovvero “stabilisce le norme per la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze che possono essere utilizzate per legittimi, ma che potrebbero anche essere utilizzate impropriamente per la fabbricazione dei esplosivi artigianali.”

Tale regolamento ha l’obbiettivo di rafforzare il sistema per prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi, in risposta all’evoluzione della minaccia alla pubblica sicurezza causata dal terrorismo e da altre gravi attività criminali, limitando pertanto al pubblico la disponibilità di tali sostanze e assicurando l’adeguata segnalazione alle autorità di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Nel Regolamento si fa riferimento a due allegati con specifiche rivolte alla vendita al consumatore finale. Con circolare del 14-08-2019 il Ministero degli Interni aveva specificato che “(..) il regime attuale, a meno di una rivalutazione della scelta a suo tempo effettuata a livello nazionale, è quello del divieto assoluto di messa a disposizione ai privati dei precursori di esplosivi (Allegato I del Reg. UE 2019/1148).”

Quindi tutti i prodotti contenenti un precursore di esplosivi devono essere venduti ad uso esclusivamente professionale e non possono essere venduti a privati.

Nello specifico, secondo il Reg. UE 2019/1148, qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o gruppo che fornisca i precursori, sia online che offline, deve:

  • richiedere e verificare per ciascuna transazione un documento attestate l’identità del potenziale cliente e l’uso che intende fare del precursore o del prodotto contenente il precursore;
  • conservare le informazioni sugli acquisti (Vedi Allegato IV del Reg. UE 2019/1148) per almeno 18 mesi;
  • rifiutare di mettere a disposizione i precursori esplosivi, se ritengono che la transazione sia sospetta;
  • segnalare le sparizioni e i furti significativi entro 24 ore alle autorità competenti;
  • informare l’utilizzatore professionale o un altro operatore economico a cui fornisce precursori di esplosivi disciplinati che gli stessi sono soggetti a una restrizione o all’obbligo di segnalazione e garantire che il proprio personale sia consapevole ed adeguatamente istruito in merito agli obblighi del Reg. UE 2019/1148.

Allegati:
regolamento_ue_2019_1148_-_precursori_di_esplosivi.pdf

NUOVI CORSI Operatori PAV, PES e PEI

Sono adesso disponibili sulla nostra piattaforma e-learnig i corsi per la preparazione del personale che svolge lavori elettrici con l’obiettivo di fornire tutti gli elementi di completamento.

In particolare, verranno esaminate: 

  • le necessarie conoscenze teoriche
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Il corso base ha una durata di ore 14.
Il corso di aggiornamento dura 4 ore.

Obbligo di notifica al database SCIP degli articoli contenenti SVHC

Obbligo di notifica al Data Base SCIP degli articoli contenenti SVHC

Se gli articoli che la tua azienda produce, assembla, importa o distribuisce contengono SVHC presenti nell’elenco di sostanze candidate dell’ECHA in una concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso:

=> occorre notificarli alla banca dati SCIP.

Se sei un dettagliante e fornisci i tuoi articoli solo ai consumatori, non devi presentare alcuna notifica.

L’obbligo per le aziende di presentare una notifica SCIP si applica dal 5 gennaio 2021.

Allegati:
scip_leaflet_it.pdf

Cantieri stradali – DM 22 Gennaio 2019

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.37 del 13 febbraio 2019 il decreto del Ministero del Lavoro del 22 gennaio 2019 Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Decreto che individua i criteri generali di sicurezza ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In vigore a trenta giorni dalla pubblicazione i Gazzetta e revisionato almeno ogni tre anni.

Il provvedimento è stato pubblicato per aggiornare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013” che viene abrogato. Si applica alle attività per il segnalamento temporaneo indicate dall’articolo 2 del disciplinare tecnico del Ministero dei Trasporti del 10 luglio 2012.

Riporta criteri per l’apposizione della segnaletica stradale, per la formazione e per l’uso corretto dei Dpi con le relative indicazioni dettagliate sulla posa in sicurezza e sulla formazione inserite negli allegati I e I.

Le procedure di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare (allegato I) interessano i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici esecutrici o affidatarie che devono evidenziarne l’avvenuto utilizzo nei documenti previsti dagli articoli 17, 26, 96 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Possono utilizzare tali criteri o altri equivalenti “per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato”.

I datori di lavoro del gestore e delle imprese devono assicurare formazione informazione e addestramento degli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica, seguendo le disposizioni previste dal secondo allegato.

Gli aspetti trattati dall’allegato I Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare sono:

Criteri generali di sicurezza;
Spostamento a piedi;
Veicoli operativi;
Entrata ed uscita dal cantiere;
Situazioni di emergenza;
Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi;
Segnalazione di interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia.
L’allegato II Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare:

Destinatari dei corsi. Soggetti formatori e sistema di accreditamento;
Requisiti dei docenti;
Organizzazione dei corsi di formazione;
Articolazione e contenuti del percorso formativo;
Sedi della formazione;
Metodologia didattica;
Valutazione e verifica dell’apprendimento;
Modulo di aggiornamento;
Registrazione sul fascicolo informatico del lavoratore.
I Dpi sono trattati nell’articolo 4 e devono essere conformi al Titolo III del decreto legislativo n. 81 del 2008, con ulteriori previsioni per le diverse categorie stradali, norme specifiche e decreti inerenti. Lo stesso articolo 4 riporta istruzioni per la segnalazione dei veicoli; “la segnaletica della zona di intervento deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002”.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto devono essere definiti i criteri per la raccolta dei dati sugli infortuni nelle attività lavorative in oggetto. Definiti da Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, Inail e soggetti preposti al controllo della circolazione stradale.

   Gazzetta Ufficiale

Pubblicazione ISO 45001

La nuova norma ISO 45001 “Occupational Health & Safety Management Systems – Requirements with guidance for use” è la prima norma ISO certificabile sui Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

La ISO 45001 sarà pubblicata il 12 marzo 2018. La data è stata comunicata dall’ISO sul proprio sito.

Per quanto riguarda il recepimento della norma in Italia, l’UNI ha precisato in una sua nota di essersi già attivata per adottare la ISO 45001, la quale dovrebbe essere recepita con alcune note di chiarimento, che facciano espressamente riferimento alla legislazione italiana. In questo modo, come previsto dalla stessa ISO 45001, sarà salvaguardato il soddisfacimento dei requisiti legali vigenti in Italia.

Ricordiamo che, nel mese di gennaio 2018, lo IAF (International Accreditation Forum) ha rilasciato due importanti documenti:

IAF MD 21:2018, contenente le indicazioni per la migrazione alla ISO 45001:2018 dalla OHSAS 18001:2007
IAF MD 22:2018, per l’applicazione coerente della ISO/IEC 17021-1 per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione che forniscono la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

Alternanza scuola-lavoro, in G.U. la Carta dei Diritti e dei Doveri degli studenti e la normativa per la tutela della salute e della sicurezza

Alternanza scuola-lavoro, in G.U. la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e la normativa per la tutela della salute e della sicurezza

Il Decreto n. 195 del 3 novembre 2017 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21/12/2017. Modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DECRETO 3 novembre 2017, n. 195
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21/12/2017

Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro. (17G00214)

Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2018

Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Destinatari
Art. 3 – Modalità di svolgimento dell’alternanza
Art. 4 – Diritti e doveri degli studenti
Art. 5 – Salute e sicurezza
Art. 6 – Commissioni territoriali per l’alternanza scuola-lavoro
Art. 7 – Disposizioni transitorie

 Gazzetta Ufficiale