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Attività di DPO (Data Protection Officer)

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Data Protection officier

Sicurezza e Formazione s.r.l. nel proprio ambito di attività di gestione imprenditoriale di corsi di formazione e di consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, offre tra gli altri, con la collaborazione della società Sigma s.r.l., il servizio di assistenza in materia di trattamento di dati personali ex Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR).

Sigma s.r.l. affianca i propri clienti anche in qualità di DPO (Data Protection Officer, o in italiano RSPD – Responsabile per la protezione dei dati personali), sia con l’ausilio del proprio personale interno che di collaboratori esterni in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

L’attività professionale offerta da Sigma s.r.l. riguarderà la nomina del DPO e tutte le attività connesse e correlate. Il DPO realizzerà tutte le attività richieste dalla vigente normativa, da quelle future e comunque tutte le attività necessarie ed opportune per il migliore espletamento della funzione affidatagli.

In particolare il DPO dovrà:
1. Eseguire un Risk Assessment preliminare, nel quale analizzare lo stato di compliance alla normativa vigente e definire gli eventuali ambiti di miglioramento e completamento;

2. Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;

3. Sorvegliare l’osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

4. Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del GDPR;

5. Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

6. Fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36 del Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.