Luglio 21, 2022 - Cybersecurity e PMI: pubblicata la Guida europea per le PMI sui controlli di sicurezza delle informazioni.
Sviluppata come implementazione dello standard internazionale ISO/IEC 27002, la versione italiana della Guida europea per le PMI sui controlli di sicurezza delle informazioni è stata pubblicata dalla Italian Digital SME Alliance.
La guida, elaborata nella sua versione originale in inglese dalla European DIGITAL SME Alliance e SBS (Small Business Standards), è basata su standard internazionali, in primis ISO/IEC 27002 nonché le norme ISO/IEC 27701, 17021, 17065, ma anche il regolamento GDPR. La guida contiene controlli di gestione della sicurezza, controlli di sicurezza informatica, raccomandazioni sulla sicurezza fisica e controlli sulla protezione della privacy, insieme ad indicazioni sulla governance della sicurezza delle informazioni.
La guida è stata tradotta dalla Italian Digital SME Alliance in lingua italiana e è stata presentata all’evento “Cybersecurity e PMI – Presentazione della guida europea sulla sicurezza delle informazioni nelle PMI”, tenutosi il 14 luglio 2022 a Milano. Fortemente voluta dal mondo imprenditoriale italiano, la traduzione è stata sponsorizzata dalle associazioni di rappresentanza delle PMI digitali e non: Assintel, Confimi Industria Digitale, CNA Milano e Italia4Blockchain.
La sicurezza rimane un argomento cruciale nell’adozione delle tecnologie abilitanti e delle soluzioni di cui le aziende hanno bisogno. In tempi in cui le PMI sono sempre più colpite da attacchi informatici, la sicurezza informatica è essenziale per proteggerne il valore e garantirne la continuità operativa.
La guida mira a supportare le PMI in maniera più concreta nel conformarsi ai requisiti in materia di sicurezza informatica e di sviluppare le proprie capacità tecniche al riguardo. La sicurezza informatica è un requisito per l’intera catena di approvvigionamento, che garantisce il passaggio graduale dei processi industriali dal mondo fisico al cyberspazio.
La Italian Digital SME Alliance è una Coalizione di associazioni, PMI e professionisti attivi nel settore digitale costituita nel 2018 con lo scopo di creare un ponte con le Istituzioni europee ed agevolare la partecipazione a progetti internazionali. La divulgazione della cultura digitale soprattutto nei confronti della piccola media impresa rappresenta un importante obiettivo che si prefigge la Coalizione.
Giugno 29, 2022 - Google: Garante privacy stop all’uso degli Analytics. Dati trasferiti negli Usa senza adeguate garanzie
Il sito web che utilizza il servizio Google Analytics (GA), senza le garanzie previste dal Regolamento Ue, viola la normativa sulla protezione dei dati perché trasferisce negli Stati Uniti, Paese privo di un adeguato livello di protezione, i dati degli utenti. Lo ha affermato il Garante per la privacy a conclusione di una complessa istruttoria avviata sulla base di una serie di reclami e in coordinamento con altre autorità privacy europee. Dall'indagine del Garante è emerso che i gestori dei siti web che utilizzano GA raccolgono, mediante cookie, informazioni sulle interazioni degli utenti con i predetti siti, le singole pagine visitate e i servizi proposti. Tra i molteplici dati raccolti, indirizzo IP del dispositivo dell’utente e informazioni relative al browser, al sistema operativo, alla risoluzione dello schermo, alla lingua selezionata, nonché data e ora della visita al sito web. Tali informazioni sono risultate oggetto di trasferimento verso gli Stati Uniti. Nel dichiarare l’illiceità del trattamento è stato ribadito che l’indirizzo IP costituisce un dato personale e anche nel caso fosse troncato non diverrebbe un dato anonimo, considerata la capacità di Google di arricchirlo con altri dati di cui è in possesso. All’esito di tali accertamenti il Garante ha adottato il primo di una serie di provvedimenti con cui ha ammonito Caffeina Media S.r.l. che gestisce un sito web, ingiungendo alla stessa di conformarsi al Regolamento europeo entro novanta giorni. Il tempo indicato è stato ritenuto congruo per consentire al gestore di adottare misure adeguate per il trasferimento, pena la sospensione dei flussi di dati effettuati, per il tramite di GA, verso gli Stati Uniti. Il Garante ha evidenziato, in particolare, la possibilità, per le Autorità governative e le agenzie di intelligence statunitensi, di accedere ai dati personali trasferiti senza le dovute garanzie, rilevando al riguardo che, alla luce delle indicazioni fornite dall’EDPB (Raccomandazione n. 1/2020 del 18 giugno 2021), le misure che integrano gli strumenti di trasferimento adottate da Google non garantiscono, allo stato, un livello adeguato di protezione dei dati personali degli utenti. Con l’occasione l’Autorità richiama all’attenzione di tutti i gestori italiani di siti web, pubblici e privati, l’illiceità dei trasferimenti effettuati verso gli Stati Uniti attraverso GA, anche in considerazione delle numerose segnalazioni e quesiti che stanno pervenendo all’Ufficio. E invita tutti i titolari del trattamento a verificare la conformità delle modalità di utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento utilizzati sui propri siti web, con particolare attenzione a Google Analytics e ad altri servizi analoghi, con la normativa in materia di protezione dei dati personali. Allo scadere del termine di 90 giorni assegnato alla società destinataria del provvedimento, il Garante procederà, anche sulla base di specifiche attività ispettive, a verificare la conformità al Regolamento Ue dei trasferimenti di dati effettuati dai titolari.
Marzo 28, 2022 - Cessazione dello stato di emergenza: in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022 Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. La norma modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1 aprile le restrizioni attualmente in vigore.
Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina il 31 marzo 2022.
Ecco i passaggi principali.
Accesso ai luoghi di lavoro
Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile.
Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità
Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
Green pass per attività e servizi
Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi. In particolare, dal 1 aprile cade l'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.
Scuola
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.
Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Mascherine
Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:
- mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive
Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
E resta l'obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.
Quarantene e isolamento
Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).
Leggi
Dicembre 21, 2021 - Legge 17 dicembre 2021, n. 215
Cambia il D.Lgs. n. 81/2008 e la sicurezza nei luoghi di lavoro con la legge n. 215/2021 di conversione del decreto legge n. 146/2021: importanti novità per datori di lavoro e lavoratori.
Il decreto interviene, con il Capo III e con un lungo articolo 13 ed un più breve articolo 13-bis che interessa soltanto la sicurezza delle istituzioni scolastiche, con numerose modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le norme approvate consentiranno, infatti, di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione.
Sicurezza sul lavoro: quali sono le novità per formazione, vigilanza dei preposti e sospensione dell’impresa
La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro definisce una “miniriforma” del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. L’intervento, volto a rilevare l’urgenza di un miglioramento delle evidenze prevenzionistiche, prevede l’implementazione delle attività formative e di addestramento, la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza, l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo del preposto, l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione riconosciute alle Aziende Sanitarie Locali, nonché il rilancio del ruolo degli organismi paritetici. Per garantire l’osservanza delle nuove disposizioni è prevista l’applicazione di pesanti sanzioni a carico dei datori di lavoro.
L’ampiezza dell’intervento normativo, peraltro, può leggersi come una “miniriforma” del Testo Unico, con precipuo riferimento al Titolo I, volto a rilevare l’urgenza di un miglioramento delle evidenze prevenzionistiche, operando contemporaneamente su cinque pilastri:
- una implementazione delle attività formative e di addestramento;
- l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo e delle correlate responsabilità del preposto;
- l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione in precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;
- la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza;
- il rilancio del ruolo degli organismi paritetici.
Formazione e addestramento
Quanto alla formazione, di rilievo appaiono le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 per prevedere che anzitutto che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale si accorpino, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- la specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
Altro profilo di novità importante il coinvolgimento in piena equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti per l’obbligo di ricevere una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico in base ai compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro svolti, esattamente secondo quanto stabilito nell’Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni.
In merito all’addestramento si stabilisce in primo luogo che l'addestramento consiste in una prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).
Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione e l'aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative di essi devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l'evoluzione dei rischi già esistenti o per l'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008).
A rinforzare tale previsione la miniriforma porta con sé l’applicazione della pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Preposto
La legge di conversione del D.L. n. 146/2021 interviene sugli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 per meglio specificare le funzioni del preposto, che nel contesto “uno e trino” del sistema di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro assume ora un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità (accanto a datore di lavoro e dirigente).
Si stabilisce l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008). Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Il richiamato art. 19, comma 1, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro viene modificato per prevedere che il preposto ha il dovere di:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
D’altro canto, si stabilisce che quando il preposto rileva comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, lo stesso preposto è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146/2021 convertito prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.
Inoltre, al preposto è fatto obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza: anche tale funzione è presidiata dalla sanzione penale alternativa dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.
La rinnovata importante investitura di tutela preventiva e contestuale ulteriormente riconosciuta dalla norma al preposto si muove anche nei riguardi specifici delle attività svolte in regime di appalto o di subappalto, stabilendo che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008). La rilevanza di tale obbligo di designazione e informativo è evidenziata dalla circostanza che l’inosservanza è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Sospensione dell’impresa
La riscrittura dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 pone una fondamentale attenzione sui nuovi presupposti per l’adozione del provvedimento a contrasto del lavoro irregolare e a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come sottolineato dall’INL nelle circolari n. 3/2021 e n. 4/2021.
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Anzitutto per i casi di sospensione per lavoro irregolare oltre all’ipotesi di rilevazione di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, la legge di conversione prevede anche l’ipotesi di personale occupato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, con particolare riguardo al nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’ITL introdotto dallo stesso art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 novellato.
In questo modo rilevano i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, i soci lavoratori di cooperativa e i tirocinanti di formazione e orientamento senza preventiva comunicazione di assunzione, nonché i lavoratori autonomi occasionali per i quali non sia stata effettuata la nuova comunicazione preventiva, con l’estensione alla generalità dei soggetti operanti in azienda (esclusi soltanto i coadiuvanti familiari e i soci d’opera delle società diverse dalle cooperative).
In secondo luogo, riguardo all’ampiezza della sospensione in materia di salute e sicurezza il nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, che elenca le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL e ASL), si completa con il ripristino del riferimento al rischio d’amianto, che era stato eliminato dal D.L. n. 146/2021, per cui torna confermata la gravità della mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto, accanto agli altri inadempimenti già elencati nell’Allegato, così come illustrati dall’INL nella circolare n. 4/2021.
D’altra parte, riguardo alla tutela dei lavoratori oggetto del provvedimento di sospensione per gravi violazioni di sicurezza o per lavoro irregolare nella legge di conversione si stabilisce espressamente che a fronte del necessario allontanamento degli stessi dal lavoro (come confermato dalla circolare n. 3/2021 dell’INL), il datore di lavoro è obbligato a corrispondere integralmente la retribuzione e a versare i relativi contributi.
Ispettorato del lavoro
Sempre in prospettiva di rafforzamento delle tutele prevenzionistiche, il D.L. n. 146/2021 ricolloca dopo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella pienezza dei poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con un intervento legislativo coraggioso, sebbene rispettoso del dettato costituzionale di cui all’art. 117 Cost.
Il legislatore della “miniriforma”, infatti, riscrive i contenuti essenziali dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 allo scopo di prevedere che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta in modo paritario dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio e dall’Ispettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali. A sottolineare la portata rivoluzionaria e l’importanza storica dell’intervento operato, vale la pena ricordare che il precedente testo normativo assegnava la titolarità principale della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle Aziende sanitarie locali (in linea con il D.P.R. n. 616/1977 e la l. n. 833/1978), mentre all’INL spettava una competenza (concorrente con le ASL) soltanto nelle seguenti materie: attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile; impianti ferroviari; sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti; lavori mediante cassoni in aria compressa; lavori subacquei.
Organismi paritetici
Infine, si prevede l’istituzione del repertorio degli organismi paritetici, con specifica definizione dei criteri identificativi, sentendo preventivamente le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.
Inoltre, il nuovo art. 51, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che gli organismi paritetici devono comunicare annualmente, contestualmente all’Ispettorato del Lavoro e all’INAIL, i dati relativi a:
- imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi;
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
- rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (D.Lgs. n. 231/2001, art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008).
Peraltro, i dati comunicati dagli organismi paritetici verranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell’Ispettorato del lavoro e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL, tenendo conto del fatto che le imprese aderiscono volontariamente al sistema paritetico che ha come obiettivo essenziale l’efficacia prevenzionistica.
Dicembre 06, 2021 - Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali". In particolare, in continuità con le precedenti Linee guida, delle quali è stata mantenuta l'impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati, anche in un'ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l'introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021 l’Ordinanza 2 dicembre 2021 del Ministero della Salute relativa all’adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali».
Come noto, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021. Ciò ha reso necessario aggiornare la versione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», alla luce delle nuove indicazioni del Comitato tecnico-scientifico.
Le nuove linee guida aggiornano e sostituiscono il documento recante «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», adottato con l’ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021, come previsto all'art. 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
In particolare, in continuità con le precedenti Linee guida, delle quali è stata mantenuta l'impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati, anche in un'ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l'introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19.
In esse sono state rimarcate le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.
Il Ministero della Salute sottolinea che nella fase attuale nella quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l'utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ambienti chiusi.
Per l'accesso alle attività economiche e ricreative è necessario tenere conto delle previsioni del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, con particolare riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19.
Le linee guida riguardano in particolare i seguenti settori:
- Ristorazione e cerimonie;
- Attività turistiche e ricettive;
- Cinema e spettacoli dal vivo;
- Piscine termali e centri benessere;
- Servizi alla persona;
- Commercio;
- Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre;
- Parchi tematici e di divertimento;
- Circoli culturali, centri sociali e ricreativi;
- Convegni e congressi;
- Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Sagre e fiere locali;
- Corsi di formazione;
- Sale da ballo e discoteche.
Novembre 24, 2021 - Green Pass Rafforzato
l 24 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge con nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Approvato dal Consiglio dei Ministri, nella riunione di mercoledì 24 novembre 2021, un nuovo decreto-legge recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.
Riprendiamo dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 48 alcune delle novità relative alle misure di contenimento della quarta ondata del virus SARS-CoV-2. Novità che riguardano quattro diversi aspetti:
- obbligo vaccinale e terza dose;
- estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
- istituzione del Green Pass rafforzato;
- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.
Riguardo all’obbligo vaccinale e alla terza dose il nuovo decreto-legge – che alla data di pubblicazione di questa news non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale - prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo.
Il provvedimento stabilisce anche l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Queste le nuove categorie coinvolte:
- personale amministrativo della sanità
- docenti e personale amministrativo della scuola
- militari
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.
Riguardo al Green Pass il testo approvato prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. E l’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.
Inoltre a decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato che vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti.
Il nuovo Certificato verde COVID-19 serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:
- Spettacoli
- Spettatori di eventi sportivi
- Ristorazione al chiuso
- Feste e discoteche
- Cerimonie pubbliche
Il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri indica poi che in caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.
Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.
Riguardo alle altre misure contenute si segnala che sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.
Inoltre sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.
Infine il Comunicato indica che il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:
- è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;
- aprirà da subito la terza dose per gli under 40;
- se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.
Novembre 19, 2021 - Green Pass - Legge 19 novembre 2021, n. 165
Il 17 novembre la Camera ha approvato in via definitiva, dopo l’approvazione al Senato, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
La nuova legge 19 novembre 2021, n. 165 – recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” – è stata recentemente, il 20 novembre 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale insieme al testo coordinato (legge di conversione 165/2021 - decreto legge 127/2021).
La legge n. 165/2021, entrata in vigore il 21 novembre 2021, introduce alcune modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del testo originario del DL 127/2021 e aggiunge diversi nuovi articoli:
- art. 3-bis (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa);
- art. 3-ter (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale);
- art. 3-quater (Misure urgenti in materia di personale sanitario);
- art. 4-bis (Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro);
- art. 8-bis (Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti);
- art. 10-bis (Clausola di salvaguardia).
Ci soffermiamo su alcune delle novità in materia di obbligo di green pass nel mondo del lavoro con riferimento ai seguenti argomenti:
- La consegna del green pass e la semplificazione dei controlli
- Le novità per la formazione e per i lavoratori in somministrazione
- La scadenza del green pass e le campagne di sensibilizzazione
La consegna del green pass e la semplificazione dei controlli
Partiamo da una delle novità più rilevanti che può arrivare a semplificare l’organizzazione delle attività di controllo connesse al possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori.
Si tratta della modifica dell’articolo 1 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico), con riferimento al nuovo comma 5 dell’art. 9 quinquies introdotto dal DL 165/2021 al DL 52/2021.
Riportiamo integralmente il comma 4, che ha solo alcune modifiche formali, e il comma 5.
Le parti in grassetto riguardano le modifiche e/o aggiunte in fase di conversione:
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.
La possibilità della consegna, da parte dei lavoratori, del green pass ai datori di lavoro, è presente anche nel nuovo articolo 3 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato). Chiaramente sarà utile per ogni azienda approfondire con i consulenti relativi alla privacy gli aspetti relativi alla conservazione delle certificazioni.
Le novità per la formazione e per i lavoratori in somministrazione
Ci soffermiamo, invece, su alcune modifiche all’articolo 3, relativo all’ambito lavorativo privato, e che riguardano il mondo della formazione e dei lavoratori in somministrazione.
Anche in questo caso riprendiamo il testo integrale dei commi modificati dalla legge di conversione con riferimento, in questo caso all’art. 9 septies introdotto dal DL 165/2021 nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52:
- modifica del comma 1, capoverso art. 9-septies – comma 2: “La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione , anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”.
- modifica del comma 1, capoverso art. 9-septies – comma 4: “I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all’utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni”.
La scadenza del green pass e le campagne di sensibilizzazione
Riportiamo in conclusione alcune novità correlate a due nuovi articoli inseriti dalla legge di conversione.
Partiamo dall’introduzione dell’articolo 3-bis relativo alla scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa.
Il nuovo articolo indica che dopo l’articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 è inserito il seguente articolo: Art.9-novies. – (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa) che indica che “Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».
In conclusione riprendiamo il contenuto del nuovo articolo 4-bis che invita i datori di lavoro pubblici e privati a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione.
L’articolo 4 -bis (Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro) indica che (comma 1) “al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”.
In particolare (comma 2) “le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. E (comma 3) per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro “si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Allegati:
greenpass_regole.pdf
Ottobre 22, 2021 - Aggiornamento NORMA CEI 11-27:2021
E' stata pubblicata dal Comitato Elettrotecnico Italiano l’attesa quinta edizione della Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”.
La nuova edizione del 2021 sostituisce la precedente, in vigore dal lontano 2014.
Vediamo cosa cambia nella nuova edizione, richiamando in sintesi gli aspetti fondamentali che rendono la norma CEI 11-27 un pilastro per la sicurezza nei lavori su impianti elettrici.
QUAL È IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA CEI 11-27?
Ricordiamo che la norma CEI 11-27 aveva e ha come campo di applicazione i “lavori elettrici”, ossia “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”.
NORMA CEI 11-27 E D. LGS. 81/08: COME SI INSERISCE LA NORMA NEL “TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO”?
La fondamentale importanza della norma CEI 11-27 nel panorama legislativo italiano in materia antinfortunistica è chiarita in modo inequivocabile dagli articoli 80, 82 e 83 del D. Lgs. 81/2008, che richiamano esplicitamente come riferimento per la scelta delle misure di sicurezza elettrica, quelle indicate nella pertinente norma tecnica.
Si veda ad esempio l’art. 82 del D. Lgs. 81/2008 che vieta l’esecuzione dei lavori elettrici sotto tensione, consentendone tuttavia l’esecuzione quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni, cioè:
- per i sistemi di categoria 0 e 1, che “l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”.
L’interpello n. 3/2012 del 22 novembre 2012 ha precisato che la norma tecnica pertinente alla quale far riferimento quando un operatore viene destinato a eseguire lavori sotto tensione è la CEI 11-27.
QUALI SONO LE NOVITÀ PRESENTI NELLA NUOVA EDIZIONE DELLA NORMA CEI 11-27 RISPETTO ALLA PRECEDENTE?
Le modifiche apportate dalla nuova edizione della norma CEI 11-27 del 2021 rispetto alla precedente sono le seguenti:
- aggiornamento delle definizioni di RI, URL e PL;
- precisazioni in merito al lavoro elettrico e ai controlli funzionali (misure elettriche);
- precisazioni riguardanti l’organizzazione dei lavori elettrici e le relative comunicazioni;
- alcune precisazioni sulla formazione dei lavoratori addetti ai lavori elettrici (PES e PAV);
- introduzione della cadenza quinquennale dell’aggiornamento della formazione degli addetti ai lavori elettrici;
- aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione;
- inserimento dell’Allegato H “Ulteriori informazioni per il lavoro in sicurezza”.
Approfondiamo di seguito le principali novità presenti nella nuova edizione della norma CEI 11-27.
LE NUOVE DEFINIZIONI DI RI, URL E PL PRESENTI NELLA NORMA CEI 11-27:2021
La nuova norma CEI 11-27 ha modificato le definizioni delle figure:
- RI (Responsabile dell’Impianto): si tratta della persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico “durante l’attività lavorativa”. La nuova norma ha esplicitato che la figura del RI è “attiva” solo durante i lavori elettrici sull’impianto. Si tratta di una precisazione, senza una variazione sostanziale dell’attività prevista in capo a questa figura.
- URL (Unità Responsabile del Lavoro): secondo la nuova definizione l’Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL) è definita come l’Unità o la Persona alla quale è demandato l’incarico di preparare ed eseguire il lavoro elettrico. In sostanza è stato specificato che URL non solo esegue, ma anche “prepara” il lavoro elettrico.
- PL (Preposto Lavori): la variazione consiste nell’aggiunta nella definizione della parola “persona”, ossia, secondo la nuova edizione della norma CEI 11-27 si definisce PL: Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa.
LE NUOVE INDICAZIONI SULLE MISURE ELETTRICHE (CONTROLLI FUNZIONALI) PREVISTE DALLA NUOVA CEI 11-27 DEL 2021
La nuova norma CEI 11-27 edizione 2021 introduce alcune precisazioni in merito ai “controlli funzionali”, ossia alle misure sugli impianti elettrici.
In particolare:
- la necessità che qualora tali misure (escludendo quelle sotto tensione) siano svolte da una PEC, quest’ultima deve essere sorvegliata da una PES o PAV;
- gli strumenti di misura devono essere costruiti in conformità alle norme di prodotto, al fine di garantire l’adeguatezza e la sicurezza.
LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI SECONDO LA NUOVA CEI 11-27 DEL 2021
La nuova edizione della norma CEI 11-27, pur non introducendo variazioni sostanziali sulla formazione degli addetti ai lavori elettrici (PES e PAV), ancora suddivisa nei già noti livelli:
ha specificato che l’attività formativa, per quanto attiene le parti teoriche, può essere svolta mediante:
- Corsi frontali.
- Corsi a distanza (FAD, ossia corsi in videoconferenza o in elearning).
AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI: COSA PREVEDE LA NUOVA CEI 11-27:2021?
La norma CEI 11-27 nella sua edizione 2021 prevede che gli addetti ai lavori elettrici svolgano un aggiornamento della formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni.
La norma precisa così un obbligo che in via generale già era precedentemente previsto dal D. Lgs. 81/08, dando indicazioni allineate alle periodicità dell’aggiornamento della Formazione sulla Sicurezza previsto per i lavoratori dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Settembre 02, 2021 - ANTINCEDIO DM 2 Settembre 2021
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.237 del 4 ottobre 2021 il Decreto 2 settembre 2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Il decreto entrerà in vigore a una anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 4 settembre 2022. Riporta le nuove norme di riferimento in merito a gestione sicurezza antincendio in esercizio ed emergenza, informazione e formazione lavoratori e addetti, designazione degli addetti, requisiti dei docenti.
Si applicherà ai luoghi di lavoro (articolo 62 del TU), e per cantieri temporanei e mobili e attività a rischio incidente rilevante le norme riguarderanno solo la designazione degli addetti antincendio, la formazione e i docenti.
Per quanto riguarda la gestione della sicurezza antincendio (articolo 2), le misure per i casi in esercizio o in emergenza vengono raccolte nell’allegato I del decreto. Criteri che devono essere rispettati nel piano di emergenza, che indichi i nomi degli addetti prevenzione incendi ed emergenza e del datore di lavoro e che deve essere obbligatoriamente redatto nei seguenti luoghi di lavoro:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Negli ambienti di lavoro che non abbiano le caratteristiche elencate non sarà necessario un piano, le misure antincendio dovranno essere in ogni caso riportate nel “documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Obbligo da parte del datore di lavoro di informare e formare i lavoratori. Il datore di lavoro è responsabile della designazione degli addetti al servizio antincendio, se stesso nei casi indicati dall’articolo 34 del TU, l’articolo 5 riporta i criteri per la formazione, che sono elencati in dettagli nell’allegato III. Formazione dalla scadenza almeno quinquennale.
I corsi possono essere svolti da VVF e soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, dallo stesso datore di lavoro in possesso dei requisiti dell’articolo 6.
L’articolo 6 indica i requisiti dei docenti dei corsi di formazione. Docenti di teoria e pratica, solo teoria, solo pratica. “Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza”.
L’aggiornamento è a cinque anni dall’ultimo corso di formazione o aggiornamento svolto, se in ritardo al momento dell’entrata in vigore del decreto, si dovrà recuperare entro 12 mesi.
“I corsi già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.
L’allegato IV riporta i dettagli dell’idoneità tecnica per gli addetti antincendio negli ambienti di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
Settembre 01, 2021 - NEW!!! Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome
SONO CONSULTABILI ON LINE SUL PORTALE AGENTI FISICI LE NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI
In data 21/07/2021 sono state approvate le INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 elaborate dal sottogruppo Tematico Agenti Fisici del Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in collaborazione con INAIL ed ISS.
Al fine di agevolarne la consultazione le indicazioni operative sono disponibili sul Portale Agenti Fisici sotto forma di “FAQ” consultabili on line nelle rispettive sezioni tematiche, come già realizzato per le FAQ su CEM, Radiazione Solare e Microclima.
Tali indicazioni aggiornano il precedente documento del Coordinamento Interregionale - INAIL - ISS (ultimo aggiornamento 2014) .
Di seguito i LINK per accedere a ciascuna sezione FAQ del PAF
Il documento è scaricabile dal PAF al seguente link LINK
Si ricorda che per quanto riguarda la valutazione e prevenzione del rischio derivante da Campi Elettromagnetici (Titolo VIII Capo IV) le Linee di Indirizzo del Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro - INAIL - ISS sono state approvate in data 26/06/2019 e sono consultabili on line alla sezione CEM-FAQ del Portale Agenti Fisici
Giugno 24, 2021 - Garante per la Protezione dei Dati Personali - esposizione del QR-code sui social
Il 24 giugno scorso il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emesso un comunicato dove, a seguito della pubblicazione da parte dei cittadini del QR-code del green pass sui social network, avverte circa il pericolo che può derivare da questa diffusione in materia di privacy e tutela dei dati personali.
Vista la riduzione dell’emergenza Covid-19, l’Europa si sta dirigendo verso il cd. “passaporto vaccinale” o “Green Pass” per consentire a chi è già vaccinato, almeno con la prima dose e/o a chi ha già contratto il Covid, di muoversi liberamente nel Paese e all’estero e di frequentare eventi pubblici o cerimonie.
Il green digital certificate europeo è stato concordato a livello europeo ed è stato formalizzato ed entrato in vigore il 1° luglio. Si tratta essenzialmente di un QR-code da conservare sul proprio smartphone e/o da stampare e che, una volta inquadrato da appositi sensori, darà tutte le informazioni utili a certificare l’immunità al virus da Covid-19. Sarà dunque un lasciapassare per muoversi liberamente all’interno dell’Unione Europea eliminando così l’obbligo del tampone o addirittura della quarantena.
Il green pass per chi è già vaccinato sarà disponibile sul fascicolo sanitario elettronico dell’utente, e potrà essere scaricato dal 1° luglio attraverso AppIo e l’App Immuni, oltre che attraverso il sito internet di Sogei. Allo stesso modo la piattaforma e-sinfonia invierà tramite e-mail ai soggetti registrati e vaccinati la procedura per scaricare il green pass, il quale potrà essere stampato ed esibito anche in cartaceo in caso di necessità.
Il QR-code è sicuramente uno strumento valido per arginare i problemi relativi alla dimostrazione dell’immunità, tuttavia, la sua esposizione può indubbiamente causare disagi a livello di privacy.
“Quel QR-code è una miniera di dati personali invisibili a occhio nudo ma leggibili da chiunque avesse voglia di farsi i fatti nostri” queste sono le parole di Guido Scorza, che fanno capire come l’esposizione sui social dei QR-code sia una “pessima idea”.
Infatti, dal QR-code è possibile sapere innanzitutto chi siamo, se e quando ci siamo vaccinati, quante dosi abbiamo fatto e quale tipologia di vaccino, se abbiamo avuto il Covid e quando, se abbiamo fatto un tampone, la data e il suo esito e tante altre informazioni.
Il QR-code, dunque, deve necessariamente essere esibito alle forze dell’ordine o a chi è autorizzato espressamente dalla legge a verificarlo. Può essere richiesto solo per le attività per le quali la legge ne preveda l’esibizione, deve essere letto esclusivamente attraverso l’apposita App di Governo, la quale garantisce che il verificatore veda solo se si è in possesso o meno del green pass e non anche tutte le altre informazioni personali dei soggetti.
Il Garante Privacy, con la sua comunicazione del 24 giugno u.s., ha voluto mettere in guardia i cittadini sul possibile pericolo di danneggiamento alla privacy tramite l’esposizione del QR-code sui social, in quanto tale esposizione potrebbe essere pericolosa per sé stessi e per gli altri, poichè verrebbero rilasciati per il web dati strettamente personali, e per di più sanitari, che chiunque potrebbe utilizzare per finalità di ogni genere, come ad esempio per desumere che la persona abbia patologie incompatibili con la vaccinazione o sia contraria al vaccino. Ciò potrebbe comportare varie forme di discriminazione come, ad esempio, a titolo esaustivo ma non esplicativo, negare impieghi stagionali, essere allontanati da un certo luogo, per fare truffe mirate e/o per fare profilazione commerciale.
Pertanto, l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ci invita a resistere alla tentazione di postare i QR-code sui social e precisa che “esibire la soddisfazione di avere il green pass è davvero una pessima idea. Se proprio non sappiamo farne a meno, limitiamoci a condividere con il mondo la notizia, senza l’immagine dell’agognato QR-Code”.
Febbraio 11, 2021 - Decreto Interministeriale del 11 febbraio 2021
Con il Decreto Interministeriale del 11 febbraio 2021 il Ministero del Lavoro e quello della Salute recepiscono le Direttive UE specifiche ed aggiornano gli allegati XLII (elenco sostanze, miscele e processi) e XLIII (valori limite di esposizione professionale) del D.Lgs. 81/2008 in materia disicurezza ed igiene sul lavoro.
Questo decreto identifica come cancerogene anche le emissioni dei gas di scarico dei motori diesel e gli olii minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna e quindi l'elenco delle misciele, sostanze e processi viene così modificato:
1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.
6. Lavori comportanti l'esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione.
7. Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore.
8. Lavori comportanti l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
Gennaio 29, 2021 - Regolamento UE 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi.
Regolamento UE 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi.
Il Regolamento UE 2019/1148 relativo ai precursori degli esplosivi entrerà in vigore il prossimo 1° febbraio in tutti gli stati membri dell’UE, esso impone misure più rigorose per quanto riguarda l’uso di precursori di esplosivi in tutta Europa ovvero “stabilisce le norme per la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze che possono essere utilizzate per legittimi, ma che potrebbero anche essere utilizzate impropriamente per la fabbricazione dei esplosivi artigianali.”
Tale regolamento ha l’obbiettivo di rafforzare il sistema per prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi, in risposta all’evoluzione della minaccia alla pubblica sicurezza causata dal terrorismo e da altre gravi attività criminali, limitando pertanto al pubblico la disponibilità di tali sostanze e assicurando l’adeguata segnalazione alle autorità di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.
Nel Regolamento si fa riferimento a due allegati con specifiche rivolte alla vendita al consumatore finale. Con circolare del 14-08-2019 il Ministero degli Interni aveva specificato che “(..) il regime attuale, a meno di una rivalutazione della scelta a suo tempo effettuata a livello nazionale, è quello del divieto assoluto di messa a disposizione ai privati dei precursori di esplosivi (Allegato I del Reg. UE 2019/1148).”
Quindi tutti i prodotti contenenti un precursore di esplosivi devono essere venduti ad uso esclusivamente professionale e non possono essere venduti a privati.
Nello specifico, secondo il Reg. UE 2019/1148, qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o gruppo che fornisca i precursori, sia online che offline, deve:
- richiedere e verificare per ciascuna transazione un documento attestate l’identità del potenziale cliente e l’uso che intende fare del precursore o del prodotto contenente il precursore;
- conservare le informazioni sugli acquisti (Vedi Allegato IV del Reg. UE 2019/1148) per almeno 18 mesi;
- rifiutare di mettere a disposizione i precursori esplosivi, se ritengono che la transazione sia sospetta;
- segnalare le sparizioni e i furti significativi entro 24 ore alle autorità competenti;
- informare l’utilizzatore professionale o un altro operatore economico a cui fornisce precursori di esplosivi disciplinati che gli stessi sono soggetti a una restrizione o all’obbligo di segnalazione e garantire che il proprio personale sia consapevole ed adeguatamente istruito in merito agli obblighi del Reg. UE 2019/1148.
Allegati:
regolamento_ue_2019_1148_-_precursori_di_esplosivi.pdf
Gennaio 11, 2021 - *NUOVI CORSI* Operatori PAV PES PEI
Sono adesso disponibili sulla nostra piattaforma e-learnig i corsi per la preparazione del personale che svolge lavori elettrici con l'obiettivo di fornire tutti gli elementi di completamento.
In particolare, verranno esaminate:
- le necessarie conoscenze teoriche
- modalità di organizzazione e conduzione dei lavori
- esempi descrittivi di lavori riconducibili a situazioni impiantistiche reali.
Il corso base ha una durata di ore 14.
Il corso di aggiornamento dura 4 ore.
Gennaio 05, 2021 - Obbligo di notifica al Data Base SCIP degli articoli contenenti SVHC
Obbligo di notifica al Data Base SCIP degli articoli contenenti SVHC
Se gli articoli che la tua azienda produce, assembla, importa o distribuisce contengono SVHC presenti nell’elenco di sostanze candidate dell’ECHA in una concentrazione superiore a 0,1 % peso/peso:
=> occorre notificarli alla banca dati SCIP.
Se sei un dettagliante e fornisci i tuoi articoli solo ai consumatori, non devi presentare alcuna notifica.
L’obbligo per le aziende di presentare una notifica SCIP si applica dal 5 gennaio 2021.
Allegati:
scip_leaflet_it.pdf
Novembre 28, 2020 - *NUOVI CORSI* Sistemi di Gestione ISO
DIVENTA AUDITOR O EROGA LA FORMAZIONE SULLE NORME ISO AI TUOI LAVORATORI
E' disponibile nella nostra piattaforma una nuova linea di corsi pensati per responsabili di sistemi di gestione, consulenti, auditor, formatori e neolaureati che vogliano diventare auditor, oltre a corsi per lavoratori con o senza funzioni manageriali per aziende certificate ISO o aziende che vorrebbero certificarsi.
CORSI PER AUDITOR
- Linee guida ISO 19011 - 8 ore
- ISO 9001 Gestione Qualità - 8 ore
- ISO 14001 Gestione Ambiente - 8 ore
- ISO 45001 Gestione Sicurezza - 8 ore
- ISO 50001 Gestione Energia - 8 ore
- ISO 37001 Gestione Anticorruzione - 8 ore
- SA 8000 Gestione Responsabilità Sociale - 2 ore
CORSI BASE LAVORATORI
- ISO 9001 Gestione Qualità - 2 ore
- ISO 14001 Gestione Ambiente - 2 ore
- ISO 45001 Gestione Sicurezza - 2 ore
- ISO 50001 Gestione Energia - 2 ore
- ISO 37001 Gestione Anticorruzione - 2 ore
- SA 8000 Gestione Responsabilità Sociale - 2 ore
Novembre 16, 2020 - Ora siamo anche sui social network !
Venite a trovarci sulle nostre pagine facebook e LinkedIn !!!
Da oggi potete trovarci anche sui social network, avendo così a disposizione uno strumento agile per rimanere sempre informati sulle nuove iniziative che la nostra società propone in ambito formativo e di consulenza sulla sicurezza e igiene sul lavoro.
Novembre 03, 2020 - Nuovo DPCM 3 Novembre 2020
In data 3 novembre il Presidente Conte ha firmato un nuovo DPCM il quale sarà in vigore a far data dal prossimo 5 novembre sino al 3 dicembre 2020, sostituendo le prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020.
Regole nazionali
Oltre a quanto già in vigore con i precedenti D.P.C.M., tra cui l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale, l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e la chiusura degli esercizi di ristorazione alle 18 (salvo il servizio di consegna a domicilio e fino alle 22 con asporto), si prevede anche:
- la limitazione della circolazione delle persone (il c.d. coprifuoco) a partire dalle 22 alle 5, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- la chiusura dei musei e delle mostre;
- la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia è consentita l’attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni).
Sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL;
- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni (sono esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica);
- la chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie;
- la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la sospensione delle crociere delle navi passeggeri battenti bandiera italiana, escluse quelle in corso entro l’8 novembre.
- i mezzi pubblici dovranno viaggiare con coefficiente di riempimento massimo del 50% e resta fortemente raccomandato a tutti, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.
- ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI: consentite in conformità ai Protocolli del 24 aprile 2020.
Il DPCM prevede poi misure più restrittive in base alle Regioni e al loro livello di rischio.
Il Ministro della salute elaborerà un elenco con la classificazione delle varie Regioni.
Con frequenza almeno settimanale provvederà con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.
Regioni o zone classificate a rischio rosso (scenario di tipo 4 -livello di rischio alto)
Per queste regioni scatta un vero e proprio lockdown.
In base alle indiscrezioni circolate si tratterà quasi sicuramente della Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle D’Aosta.
In queste regioni o territori è previsto:
- il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e anche all’interno del territorio stesso (sempre salvo necessità e urgenza);
- la chiusura di attività commerciali al dettaglio (quindi i negozi all’ingrosso restano aperti).
ECCEZIONE: farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e rivendite di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato al D.P.C.M. (allegato 23) sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
- la chiusura dei mercati di generi non alimentari;
- la chiusura degli esercizi di ristorazione ovvero bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; anche in questo caso, resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;
- la sospensione delle attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
- la possibilità di svolgere individualmente attività motoria (cioè fare passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina.
E’ consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.
- ISTRUZIONE: consentita l’attività scolastica in presenza per scuola dell’infanzia, elementare e prima media (pertanto, la didattica a distanza è obbligatoria a partire dalla seconda media, salvo che non siano in vigore ordinanze regionali più restrittive).
- ATTIVITÀ INERENTI SERVIZI ALLA PERSONA, sono sospese tranne quelle individuate nell’allegato 24: lavanderia, tintorie, pompe funebri e attività connesse, saloni da barbiere e parrucchiere;
- i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;
Regioni o zone classificate a rischio arancione (scenario di tipo 3- livello di rischio alto)
Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero rientrarvi quasi sicuramente Liguria, Puglia, Sicilia, (Campania è in bilico tra fascia arancione e rossa) e per queste è previsto:
- il divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza).
Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita (quindi, sì agli spostamenti per accompagnare i figli a scuola) e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;
- il divieto di ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Allegati:
dpcm_03-11-2020_aree.pdf
Ottobre 28, 2020 - Nuove ispezioni del Garante Privacy
Nuove ispezioni del Garante su fatturazione elettronica, data breach e food delivery
Varato il piano ispettivo per il secondo semestre
Approvato dal Garante per la protezione dei dati personali - composto da Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza - il piano ispettivo per il secondo semestre 2020.
L'attività di accertamento dell’Autorità, svolta anche in collaborazione con il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, prosegue quella avviata nel primo semestre e riguarda i trattamenti di dati svolti nell’ambito di settori particolarmente delicati, quali la fatturazione elettronica, il whistleblowing, il food delivery, le violazioni della sicurezza dei dati (data breach). Le verifiche riguarderanno anche le società che operano nel settore del cosiddetto “rating reputazionale”.
Le altre ispezioni programmate dal Garante saranno indirizzate a verificare il rispetto delle norme nel rilascio di certificati tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, e nell’attività di marketing, sia nel settore pubblico che privato.
I controlli si concentreranno anche sull’adozione delle misure di sicurezza da parte di pubbliche amministrazioni e di imprese che trattano particolari categorie di dati personali; sul rispetto delle norme sulla informativa e il consenso; sui tempi di conservazione dei dati. L'attività ispettiva verrà svolta anche a seguito di segnalazioni e reclami, con particolare attenzione alle violazioni più gravi.
Un primo bilancio dell’attività ispettiva e sanzionatoria dellAutorità nel primo semestre del 2020 registra intanto un notevole incremento delle entrate complessive derivanti dalle sanzioni che passano da 1 milione 223mila euro del primo semestre del 2019 a 7 milioni 108 mila euro, con un aumento del 481% Sono state effettuate, inoltre, iscrizioni a ruolo per un importo complessivo di 5 milioni 42 mila euro (+124%) a fronte dei 2 milioni 248mila euro del primo semestre 2019, che hanno riguardato trasgressori che non si sono avvalsi della facoltà di definizione agevolata prevista dal decreto legislativo n.101 del 2018.
Gli accertamenti svolti nel primo semestre 2020, anche con il contributo del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, hanno riguardato numerosi settori, sia nell´ambito pubblico che privato: in particolare, la fatturazione elettronica, le grandi banche pubbliche, i software per la gestione del “whistleblowing”, le società di intermediazione immobiliare, il marketing, i tour operator.
Ottobre 27, 2020 - DPCM 24 Ottobre e Ordinanza RL n.624 del 27 Ottobre
Il Decreto della Presidenza del Consiglio del 24 ottobre contiene nuove disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione del Covid-19, valide dal 26 ottobre al 24 novembre.
Tra le principali novità apportate dal DPCM del 24 ottobre si segnalano, in particolare:
- la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in teatri, cinema, sale da concerto e in altri spazi, anche all'aperto;
- la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18. È consentito un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
- la sospensione di convegni, congressi e altri eventi, eccetto quelli svolti con modalità a distanza;
- il divieto di svolgere sagre e fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi.
- la sospensione dei parchi tematici e di divertimento,
- la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
Ad integrazione del DPCM, in base all’Ordinanza n. 624 del 27 ottobre, in Lombardia rimangono in vigore fino al 13 novembre le seguenti misure:
LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI IN ORARIO NOTTURNO
Come stabilito dall’Ordinanza firmata il 21 ottobre dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.
LIMITAZIONI ALLE APERTURE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DEI CENTRI COMMERCIALI NEI FINE SETTIMANA
Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. Questa disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, prodotti per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali, riviste e periodici, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.
Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande situate all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali vengono applicate le misure limitative e le Linee guida previste dal DPCM del 24 ottobre e dall’Ordinanza n. 624. Le altre attività (es. parrucchieri, estetisti, altre attività artigianali, studi dentistici) possono restare aperte nel rispetto delle Linee guida in vigore.
MISURE PER PREVENIRE L’AFFOLLAMENTO NEI NEGOZI
All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
-> Scarica i cartelli compilabili e stampabili
Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).
MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO
- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, come disposto dal DPCM del 24 ottobre,
- con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale;
- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
- sono chiusi, dalle ore 18.00 alle ore 5.00, i distributori h24 che vendono bevande e alimenti confezionati (solo se con accesso dalla strada), con eccezione dei distributori di acqua e latte;
- restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati negli ospedali, lungo le autostrade e le tangenziali, negli aeroporti ed all’interno dei mercati agro-alimentari all’ingrosso.
Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.
ACCESSO ALLE RSA
L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita), e comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
DIDATTICA A DISTANZA
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla, con quote di attività di laboratorio in presenza. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza.
Possono essere svolte in presenza soltanto le attività di laboratorio, individuate dai collegi dei docenti, e le attività didattiche personalizzate per gli studenti con bisogni educativi speciali, individuate in stretta collaborazione con le famiglie.
Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola.
Tali disposizioni si applicano anche a coloro che organizzano percorsi di formazione professionale (ad es. IFTS, ITS, formazione permanente e continua) diversi da quelli IeFP (Istruzione e Formazione Professionale). Sono quindi consentite in presenza soltanto le attività pratiche e di laboratorio, oltre allo svolgimento degli esami.
Alle Università è raccomandato di promuovere la didattica a distanza quanto più possibile.
Consulta le indicazioni regionali nel paragrafo dedicato.
SLOT MACHINES
Resta sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines situati all’interno di esercizi pubblici, esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.
L’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 (tranne che per quanto previsto all’art. 7 dell’ Ordinanza 624 del 27 ottobre) e l’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020 sono revocate.
Rimane valido, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ordinanza 624 del 27 ottobre, quanto previsto dalle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti e citate in premessa.
Agosto 26, 2020 - COVID-19: come comportarsi con i lavoratori in rientro dall’estero
Gentili clienti,
riprendendo le ultime disposizioni impartite dal Ministero della Salute, riportiamo una serie di informazioni per i Datori di Lavoro che ricevono lavoratori rientranti da Paesi esteri dopo il periodo di ferie.
Le prescrizioni sono aggiornate al 14 agosto 2020. In allegato alla presente trasmettiamo anche un avviso che potreste consegnare e/o trasmettere ai Vs Lavoratori allo scopo di informarli sulle nuove disposizioni
SE IL LAVORATORE RIENTRA DA UN PAESE DELL’AREA SCHENGEN
Sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati:
- Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)
- Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera)
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
- Andorra, Principato di Monaco
- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
È obbligatoria la quarantena per tutti i cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria.
I Cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono:
- presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si siano sottoposti a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con esito negativo
oppure
- sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
inoltre devono:
- comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici.
- segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.
SE IL LAVORATORE RIENTRA DA UN PAESE NON EUROPEO
L’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Shengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per:
- comprovate esigenze lavorative
- di assoluta urgenza
- motivi di salute
- comprovate ragioni di studio
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
È consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l’ingresso nel territorio nazionale di:
- cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori (white list): Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (Montenegro e Serbia dal 16 luglio sono stati inseriti nella lista dei Paesi a rischio con divieto di ingresso e transito in Italia; dal 30 luglio chi proviene dall’Algeria ha l’obbligo di motivare l’ingresso in Italia)
- cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari.
(Fatte salve le restrizioni per chi proviene o transita dai Paesi a rischio)
Resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea.
E’ consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Tuttavia, chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario.
Esistono delle eccezioni, ovvero categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell’Ue ( elenco completo sul sito del Ministero degli esteri).
ARRIVO DA PAESI A RISCHIO
Dal 9 luglio 2020 è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia. Il divieto non riguarda i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020. Ulteriore deroga è prevista per i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Le categorie esentate dal divieto di ingresso devono comunque sottoporsi al periodo di quarantena.
Dal 13 agosto è vietato l’ingresso in Italia anche alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate in Colombia.
Fanno eccezione al divieto di accesso e all’obbligo di quarantena l’equipaggio di mezzi di trasporto, personale viaggiante di mezzi di trasporto che esclusivamente per motivi di lavoro entrano in Italia, per un massimo di 120 h o per un transito massimo di 36 ore per chi proviene da:
- Serbia
- Kosovo
- Macedonia del Nord
- Bosnia Erzegovina
- Montenegro
QUANDO NON È PERMESSO L’INGRESSO IN ITALIA
- diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
- presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:
- febbre ≥ 37,5°C e brividi
- tosse di recente comparsa
- difficoltà respiratorie
- perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto
- raffreddore o naso che cola
- mal di gola
- diarrea (soprattutto nei bambini)
- contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio;
- aver soggiornato, nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia, in Stati o territori esteri diversi da:
- Stati membri dell’Unione Europea: oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria
- Stati non UE parte dell’accordo di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
- Andorra, Principato di Monaco
- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
- Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay.
L’ingresso in Italia è comunque permesso ai cittadini UE/ITALIANI/Schengen pur avendo soggiornato in paesi terzi, con obbligo di quarantena e senza l’obbligo di presentare alcuna motivazione.
CONSULTA
Scarica
- Chiunque entra in Italia da qualsiasi località estera è tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli una autodichiarazione: modello scaricabile del Ministero della Affari esteri e della Cooperazione internazionale (aggiornato 16 luglio 2020)
Crociere
Possono riprendere i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana dal 15 agosto 2020 nel rispetto delle linee guida allegate al DPCM 7 agosto 2020.
PROTEGGI TE STESSO E GLI ALTRI
Ecco le principali raccomandazioni e misure di sanità pubblica per chi entra in Italia.
- Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro sia in luoghi all’aperto che al chiuso
- Applicare le misure di prevenzione igienico sanitaria:
- lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche
- evitare il contatto ravvicinato con altre persone incluso abbracci e strette di mano
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico
- Usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine)
nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi mezzi di trasporto, e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
Non sono soggetti all’obbligo delle mascherine:
- i bambini al di sotto di 6 anni
- le persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti
- E’ vietato l’assembramento.
- In alcune occasioni potrà essere misurata la temperatura corporea (es. in alcuni negozi, hotel, uffici pubblici, ristoranti, ecc.).
- Tenere un diario di viaggio con luoghi visitati, compagnie frequentate e relative date.
- E’ possibile scaricare sul proprio cellulare la App IMMUNI, che, se correttamente utilizzata, invia una segnalazione nel caso di un possibile contatto con una persona positiva, e offre ulteriori informazioni. Per assistenza App chiamare n. verde 800 912491.
COSA FARE SE COMPAIONO SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19 MENTRE SI È IN ITALIA
- Avvertire immediatamente il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL)
- tramite il personale delle strutture ricettive, che è tenuto a favorire l’accesso ai servizi sanitari;
- chiamando il numero verde di prevenzione regionale della ASL di competenza, i cui numeri possono essere rintracciati sul sito del Ministero della Salute
- In caso di sintomi gravi contattare il numero di emergenza nazionale 112.
- Evitare di recarsi direttamente al Pronto Soccorso.
- Indossare una mascherina chirurgica.
- Avvisare la reception della propria condizione di salute in modo che possa attuare le appropriate misure di protezione nei confronti del personale e degli altri ospiti.
- Ove possibile, trasferirsi in una stanza singola con bagno dedicato.
- Rimanere nella propria stanza con la porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale.
- Rispettare il divieto assoluto di mobilità, seguendo le indicazioni del personale sanitario.
- Evitare i contatti con altri turisti e con il personale della struttura ricevente per quanto possibile.
- Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone e applicare le altre misure di prevenzione igienico-sanitaria.
- Tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto o nella piega del gomito ed eliminare i fazzoletti riponendoli entro due sacchetti resistenti chiusi (uno dentro l’altro).
- Essere reperibile ai contatti quotidiani dell’operatore di sanità pubblica che monitora la sorveglianza.
- Evitare l’assunzione di farmaci senza prescrizione del medico.
COME USARE CORRETTAMENTE I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO
- Acquistare ove possibile i biglietti in formato elettronico.
- Mantenere sempre la distanza di 1 metro per tutta la durata del viaggio.
- Sedersi solo nei posti consentiti e indicati da apposita segnaletica.
- Indossare sempre la mascherina per proteggere naso e bocca.
COME PARTECIPARE IN SICUREZZA AD ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI
- Indossare sempre la mascherina per proteggere naso e bocca nei luoghi affollati e al chiuso.
- L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.
- L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.
- Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è consentito mantenendo il dovuto distanziamento.
- Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.
- E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Chiama
Allegati:
avviso_per_i_lavoratori_250820.docx
Giugno 01, 2020 - RIAVVIO ATTIVITA' FORMATIVE IN PRESENZA
CIRCOLARE ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA 555 DEL 29-05-20: RIAVVIO ATTIVITA' FORMATIVE IN PRESENZA
Gentili Clienti,
a seguito degli ultimi provvedimenti normativi emanati con l'Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020, della Regione Lombardia, in vigore a far data dall'1 giugno 2020, sono state introdotte le indicazioni in materia di formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza sul lavoro, erogata ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Nello specifico è consentita la possibilità di realizzare in presenza le attività formative non esercitabili a distanza previa organizzazione degli spazi, tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione previste dalla scheda “Formazione Professionale” di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza .
Al fine di ottemperare a quanto richiesto nella suddetta Ordinanza, la nostra società ha elaborato un preciso Protocollo Emergenza Covid-19 per le attività formative (in allegato alla presente) da seguire nell'attuazione del corsi in presenza, inoltre a ogni corsista e docente verrà fornito di un opuscolo che illustra il corretto comportamento da tenere.
Resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Pertanto, fino al termine dell’emergenza, l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito, e fermo restando il limite massimo di soggetti partecipanti) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza, risultando così idonea a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l’effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto.
Nell'occasione ci teniamo ad informarvi che, in linea con l'Ordinanza in oggetto , la Scrivente oltre ad aver riattivato i corsi in presenza si è organizzata anche per l'erogazione dei corsi di formazione in videoconferenza .
A questo proposito si precisa che la formazione di cui al D.Lgs 81/08 che necessita interamente di uno svolgimento pratico (es. la formazione per montaggio e smontaggio dei ponteggi, la formazione per gli addetti ai lavori in sospensione su fune) verrà interamente svolta in presenza.
Si svolgeranno invece in modalità mista tutti i corsi strutturati con parti pratiche e teoriche che possono essere scisse (es. corso di primo soccorso, corso anticendio e i corsi per i conduttori di determinate attrezzature di lavoro) e, nella fattispecie, saranno svolti in modalità di FAD sincrona (aula virtuale) i moduli teorici dei corsi, mentre saranno svolte in presenza i moduli pratici degli stessi.
Allegati:
ps_covid_19_sef_formazione_01-06-20.pdf
Maggio 14, 2020 - Obbligo di misurazione della temperatura
Obbligo di misurazione della temperatura- Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia Ordinanza Regione Lombardia n 546 del 13-05-20
Gentili Clienti ,
con la presente ci teniamo ad informarvi che l'Ordinanza in oggetto ha disposto per tutte le attività lavorative l'obbligo di adozione delle seguenti misure :
"I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:
a) il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.
b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede (...) "
alla luce di quanto sopra riportato vi raccomandiamo di aggiornare il Vs protocollo nella parte riguardante la misurazione della temperatura dei lavoratori
Aprile 25, 2020 - Protocollo sicurezza 24 aprile 2020
Protocollo sicurezza 24 aprile 2020
Gentili clienti, Ieri è stata sottoscritta l’integrazione al Protocollo del 14 marzo u.s. “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Il nuovo Protocollo ribadisce, in primo luogo, che “La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
In sintesi, gli aspetti più rilevanti del nuovo Protocollo riguardano:
- si conferma che la misura della temperatura deve avvenire prima dell’accesso al luogo di lavoro, la misura è facoltativa e se la temperatura risulta superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro;
- è obbligatorio l’utilizzo di mascherina per i lavoratori che condividono spazi comuni;
- è necessario rimodulare gli spazi di lavoro al fine di favorire il massimo distanziamento tra i lavoratori;
- alla ripresa delle attività è opportuno che sia coinvolto il medico competente per l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità.
Al fine di venire incontro aile esigenze formative dei nostri clienti in questo momento di emergenza sanitaria, abbiamo messo online nella nostra area e-learning dei corsi specifici sul rischio Covid-19 dove vengono trattate le procedure anticontagio, la sanificazione degli ambienti di lavoro ed il corretto uso dei DPI.
Allegati:
integrazione_protocollo_cornavirus_24-04-20.pdf
Aprile 15, 2020 - ANNULLAMENTO CORSI
Gentili clienti
Vi comunichiamo che, a seguito delle disposizione decise dal Governo, per far fronte all'emergenza sanitaria relative al COVID-19 , tutti i corsi di formazione programmati fino al 5 Maggio verranno annullati.
Ci scusiamo per il disagio arrecatovi.
#iorestoacasa
È possibile approfittare della disponibilità di tempo ed effettuare la formazione, nonostante la situazione di emergenza attuale, senza rinunciare alla qualità dei servizi erogati dalla nostra organizzazione. Si ricorda che anche il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro, siglato dalle parti sociali su invito del Governo, favorisce la formazione in modalità e-learning.
Vi invitiamo quindi a consultare la sezione del nostro sito relativa ai corsi e-learning
Marzo 30, 2020 - Smart Working - Sicurezza Informatica
Gentile cliente
l’emergenza coronavirus ha contribuito a “sdoganare” lo smart working. In molti casi, tuttavia, visto lo stato di contingenza, le aziende potrebbero non aver prestato la dovuta attenzione agli aspetti legati alla cyber security e alla protezione dati personali.
Le aziende più “strutturate” che hanno già adottato un regime di smart working, hanno strumenti per rispondere pienamente a tutte le necessità di questa modalità lavorativa. Hanno cioè dotato i dipendenti di dispositivi appositamente predisposti, con applicativi pronti per una fruizione remota, dispositivi telefonici virtuali (software) adeguati allo scopo, se non finanche di portali per la gestione del tempo lavorativo (rilevazione presenze, ecc.), in un contesto gestito in modo formalmente ineccepibile.
Molte altre aziende, invece, hanno sperimentato il ricorso all’attività lavorativa in remoto in casi sporadici e non l’hanno pertanto mai regolamentata a sufficienza, dal punto di vista informatico, pensando, cioè, ai risvolti di sicurezza e all’uso di strumenti idonei.
I più stanno, quindi, spingendo i dipendenti all’attività in smart working senza avere idea di come affrontare in modo serio la questione, mettendo di fatto a rischio i dati aziendali.
L’ENISA, l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, ha reso disponibili alcune raccomandazioni per datori di lavoro e dipendenti utili in caso di smart working e telelavoro.
Il rispetto di queste raccomandazioni per una maggiore sicurezza dei sistemi informatici a disposizione, permetterà di raggiungere un livello soddisfacente di sicurezza, quando si lavora a distanza.
1. Raccomandazioni per i datori di lavoro
- · accertatevi che le caratteristiche tecniche e le protezioni della rete VPN aziendale siano in grado di sostenere un elevato numero di collegamenti simultanei
- · mettete a disposizione un sistema di videoconferenze per i clienti aziendali, con capacità audio e video
- · tutti gli applicativi aziendali devono essere accessibili solo tramite canali di comunicazione cifrati, come ad esempio SSL VPN e IPSec VPN
- · l’accesso alle applicazioni deve essere salvaguardato utilizzando sistemi di autentica a più fattori
- · impedite il collegamento diretto ad Internet di interfacce remote di accesso al sistema, come RPD
- · si raccomanda di usare sistemi di autentica mutua in fase di accesso a sistemi aziendali, vale a dire client to server e server to client
- · per quanto possibile, fornite apparati informatici aziendali ai dipendenti in smart working. Prima di consegnarli, accertatevi che il software di sicurezza sia aggiornato e che tutti i dipendenti si accertino di effettuare regolari e tempestivi aggiornamenti afferenti alla sicurezza. Si raccomanda anche di avere a disposizione uno schema rapido di sostituzione di apparati in avaria
- · apparati personali utilizzati come BYOD - bring your on device, come laptop aziendali e smartphone, devono essere verificati a livello di sicurezza, utilizzando appropriate piattaforme,
- · accertatevi che vi siano sufficienti risorse IT per offrire assistenza ai dipendenti in smart working o rimediare tempestivamente a problemi tecnici
- · accertatevi di aver aggiornato le procedure per fronteggiare incidenti afferenti alla sicurezza e violazione dei dati e che i dipendenti siano stati aggiornati su questi temi
- · accertatevi che ogni trattamento di dati effettuato nel contesto di smart working sia conforme alle vigenti disposizioni afferenti alla protezione dei dati personali
2. Raccomandazioni per i dipendenti in smart working
- · se possibile, utilizzate computer aziendali invece che computer personali. Per quanto possibile, non svolgete sullo stesso computer attività di smart working e attività personali; fate particolare attenzione a qualsiasi messaggio di posta elettronica che faccia riferimento al coronavirus
- · collegatevi via Internet utilizzando una rete sicura; evitate reti aperte o gratuite. In genere, i moderni sistemi Wi-Fi a casa sono sufficientemente sicuri, ma potrebbero essere presenti installazioni meno recenti e meno sicure. Quando la connessione non è sicura, una persona che si trova nelle vicinanze può accedere alla rete e può non solo monitorare il vostro traffico, ma anche alterarlo. Il rischio aumenta per il fatto che un lungo periodo di utilizzo della rete domestica accresce la possibilità di intercettazione. Accertarsi di avere sempre attivato gli applicativi di criptografia, debitamente aggiornati
- · evitate, per quanto possibile, lo scambio di informazioni critiche aziendali attraverso posta elettronica, smistata su reti non sicure
- · per quanto possibile, usate risorse intranet aziendali per scambiare file di lavoro
- · fate particolare attenzione a qualsiasi messaggio di posta elettronica, che fa riferimento al coronavirus, in quanto in questi messaggi si possono celare tentativi di phishing o di truffe informatiche di vario tipo. In caso di dubbio, prendete sempre contatto con il responsabile della sicurezza informatica aziendale
- · i dati che vengono scaricati su archivi di memoria locali devono essere sempre crittografati, come protezione da furto o perdita dell’apparato
- · mantenete sempre aggiornato ogni applicativo antivirus ed antimalware
- · tutti i sistemi operativi e le applicazioni utilizzate devono essere sempre aggiornate
- · attivate il salva schermo, se lavorate in un ambiente in cui anche i familiari possono osservare la vostra attività
- · non condividete gli URL di incontri virtuali sui social media su altri canali pubblici.
3. Truffe informatiche collegate a COVID 19
Tutti gli enti che tengono sotto controllo la sicurezza digitale hanno registrato, in questo periodo, un drammatico aumento degli attacchi per phishing. Allo stato attuale, occorre diffidare di qualsiasi messaggio di posta elettronica che chieda di controllare e rinnovare le credenziali di accesso, anche se la richiesta sembra provenire da un mittente affidabile. Verificate la credibilità della richiesta, prima di cliccare su collegamenti sospetti o prima di aprire allegati sospetti; diffidate anche di messaggi di posta elettronica spediti da persone che conoscete, se le richieste sono insolite. Effettuate una verifica per telefono, se possibile.
Marzo 30, 2020 - FORMAZIONE E-LEARNING
Gentile cliente, con noi la vostra azienda ha l’opportunità di realizzare e anticipare la formazione obbligatoria e programmata in materia di salute e sicurezza.
SICUREZZA E FORMAZIONE S.R.L fornisce moduli formativi in modalità e-learning per l’aggiornamento e la formazione di Datori di lavoro che svolgono le funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Lavoratori, Preposti e Dirigenti, in conformità all'art. 37 D.lgs 81/08, agli Accordi Stato Regioni del 7 Luglio 2016.
È possibile approfittare della disponibilità di tempo ed effettuare la formazione, nonostante la situazione di emergenza attuale, senza rinunciare alla qualità dei servizi erogati dalla nostra organizzazione.
Si ricorda che anche il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020, siglato dalle parti sociali su invito del Governo, favorisce la formazione in modalità e-learning.
Marzo 12, 2020 - EMERGENZA COVID-19: Chiusura Uffici
Gentili Clienti,
l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo si ripercuote anche sulla organizzazione del nostro lavoro e sulle modalità di erogazione dei nostri servizi alle aziende.
In osservanza delle misure igienico-sanitarie previste dal Governo per contrastare e contenere la diffusione del virus dettate dei recenti DPCM , Vi informiamo che a far data da oggi 12 marzo e fino al giorno 25 Marzo (salvo successive disposizioni) i nostri uffici
saranno chiusi al pubblico e le attività verranno svolte da remoto mediante smart-working.
Tutti coloro che vorranno potranno contattarci mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi mail:
Informiamo inoltre che resterà sempre attivo il numero telefonico 0342/211357 in modalità "trasferimento di chiamata"
Cordiali Saluti
Marzo 02, 2020 - Coronavirus: Garante Privacy, no a iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati
Coronavirus: Garante Privacy, no a iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati Soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti.
L’Ufficio sta ricevendo numerosi quesiti da parte di soggetti pubblici e privati in merito alla possibilità di raccogliere, all’atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio. Analogamente, datori di lavoro pubblici e privati hanno chiesto al Garante la possibilità di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata.
Al riguardo, si segnala che la normativa d’urgenza adottata nelle ultime settimane prevede che chiunque negli ultimi 14 gg abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, debba comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio, l’isolamento fiduciario.
I datori di lavoro devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.
La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.
L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, il Ministro per la pubblica amministrazione ha recentemente fornito indicazioni operative circa l’obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario titolo presso la P.A. di segnalare all’amministrazione di provenire da un’area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati; permangono altresì i compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.
Nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (es. URP, prestazioni allo sportello) venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.
Le autorità competenti hanno, inoltre, già previsto le misure di prevenzione generale alle quali ciascun titolare dovrà attenersi per assicurare l’accesso dei visitatori a tutti i locali aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni d’urgenza adottate.
Pertanto, il Garante, accogliendo l’invito delle istituzioni competenti a un necessario coordinamento sul territorio nazionale delle misure in materia di Coronavirus, invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.
Febbraio 18, 2020 - Controlli privacy della GdF
Si stanno svolgendo in questi giorni sempre più controlli da parte del nucleo privacy della GdF presso diverse realtà aziendali.
Tra i punti verificati ci sono:
1) struttura ed organizzazione della società;
2) titolarità dei trattamenti;
3) distribuzione delle funzioni;
4) tipologia e natura dei dati (inclusi videosorveglianza e dati biometrici);
5) modalità di acquisizione dei consensi;
6) numero degli interessati;
7) registro dei trattamenti;
8) responsabili (esterni);
9) DPO;
10) lista dei soggetti autorizzati, istruzioni fornite e loro formazione, con messa a disposizione delle eventuali nomine ad incaricati);
11) periodo di conservazione dei dati personali (oppure i criteri);
12) procedure per i diritti degli interessati;
13) comunicazione di dati a terzi, presupposti di legittimità, categorie dei soggetti destinatari e finalità del trattamento dei destinatari;
14) modalità con cui è fornita l'informativa;
15) misure tecniche e organizzative;
16) eventuali certificazioni.
In merito al punto 12 sui diritti degli interessati, la GdF ha approfondito le procedure per dare modo all’interessato di esercitare i propri diritti, chiedendo anche se erano state predisposte procedure automatizzate o cartacee
I controlli hanno avuto durata tra i 3 e 4 giorni.
Febbraio 18, 2019 - DM 22 Gennaio 2019 - Cantieri stradali
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.37 del 13 febbraio 2019 il decreto del Ministero del Lavoro del 22 gennaio 2019 Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Decreto che individua i criteri generali di sicurezza ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In vigore a trenta giorni dalla pubblicazione i Gazzetta e revisionato almeno ogni tre anni.
Il provvedimento è stato pubblicato per aggiornare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013” che viene abrogato. Si applica alle attività per il segnalamento temporaneo indicate dall’articolo 2 del disciplinare tecnico del Ministero dei Trasporti del 10 luglio 2012.
Riporta criteri per l’apposizione della segnaletica stradale, per la formazione e per l’uso corretto dei Dpi con le relative indicazioni dettagliate sulla posa in sicurezza e sulla formazione inserite negli allegati I e I.
Le procedure di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare (allegato I) interessano i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici esecutrici o affidatarie che devono evidenziarne l’avvenuto utilizzo nei documenti previsti dagli articoli 17, 26, 96 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Possono utilizzare tali criteri o altri equivalenti “per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato”.
I datori di lavoro del gestore e delle imprese devono assicurare formazione informazione e addestramento degli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica, seguendo le disposizioni previste dal secondo allegato.
Gli aspetti trattati dall’allegato I Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare sono:
Criteri generali di sicurezza;
Spostamento a piedi;
Veicoli operativi;
Entrata ed uscita dal cantiere;
Situazioni di emergenza;
Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi;
Segnalazione di interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia.
L’allegato II Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare:
Destinatari dei corsi. Soggetti formatori e sistema di accreditamento;
Requisiti dei docenti;
Organizzazione dei corsi di formazione;
Articolazione e contenuti del percorso formativo;
Sedi della formazione;
Metodologia didattica;
Valutazione e verifica dell’apprendimento;
Modulo di aggiornamento;
Registrazione sul fascicolo informatico del lavoratore.
I Dpi sono trattati nell’articolo 4 e devono essere conformi al Titolo III del decreto legislativo n. 81 del 2008, con ulteriori previsioni per le diverse categorie stradali, norme specifiche e decreti inerenti. Lo stesso articolo 4 riporta istruzioni per la segnalazione dei veicoli; “la segnaletica della zona di intervento deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002”.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto devono essere definiti i criteri per la raccolta dei dati sugli infortuni nelle attività lavorative in oggetto. Definiti da Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, Inail e soggetti preposti al controllo della circolazione stradale.
Gazzetta Ufficiale
Marzo 06, 2018 - Pubblicazione ISO 45001
La nuova norma ISO 45001 “Occupational Health & Safety Management Systems – Requirements with guidance for use” è la prima norma ISO certificabile sui Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.
La ISO 45001 sarà pubblicata il 12 marzo 2018. La data è stata comunicata dall'ISO sul proprio sito.
Per quanto riguarda il recepimento della norma in Italia, l'UNI ha precisato in una sua nota di essersi già attivata per adottare la ISO 45001, la quale dovrebbe essere recepita con alcune note di chiarimento, che facciano espressamente riferimento alla legislazione italiana. In questo modo, come previsto dalla stessa ISO 45001, sarà salvaguardato il soddisfacimento dei requisiti legali vigenti in Italia.
Ricordiamo che, nel mese di gennaio 2018, lo IAF (International Accreditation Forum) ha rilasciato due importanti documenti:
IAF MD 21:2018, contenente le indicazioni per la migrazione alla ISO 45001:2018 dalla OHSAS 18001:2007
IAF MD 22:2018, per l'applicazione coerente della ISO/IEC 17021-1 per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione che forniscono la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
Gennaio 11, 2018 - Alternanza scuola-lavoro, in G.U. la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e la normativa per la tutela della salute e della sicurezza
Alternanza scuola-lavoro, in G.U. la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e la normativa per la tutela della salute e della sicurezza
Il Decreto n. 195 del 3 novembre 2017 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21/12/2017. Modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 novembre 2017, n. 195
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21/12/2017
Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro. (17G00214)
Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2018
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'alternanza
Art. 4 - Diritti e doveri degli studenti
Art. 5 - Salute e sicurezza
Art. 6 - Commissioni territoriali per l'alternanza scuola-lavoro
Art. 7 - Disposizioni transitorie
Gazzetta Ufficiale
Luglio 25, 2017 - Più sicurezza negli ambienti confinati grazie all’applicativo web realizzato dall’Inail
Più sicurezza negli ambienti confinati grazie all’applicativo web realizzato dall’Inail
Il nuovo strumento, presentato presso la direzione generale dell’Istituto, consentirà di approfondire tutti i principali aspetti connessi alle attività in ambienti ad alto tasso di rischio come cisterne, serbatoi, silos e autoclavi. Realizzato anche un prototipo di robot che permette di surrogare l’operatore nelle operazioni di svuotamento dei tini.
ROMA – Dall’Inail un applicativo web che consente di analizzare tutti i principali aspetti connessi alle attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (cisterne, serbatoi, silos, autoclavi) in relazione a fattori quali la legislazione vigente, l’identificazione dei pericoli e dei rischi, la qualificazione delle imprese, le fasi di lavoro, le procedure di emergenza e salvataggio, i dispositivi di protezione individuale. È stato questo l’oggetto al centro del seminario svoltosi oggi a Roma, presso l’Auditorium della direzione generale dell’Istituto di piazzale Pastore. L’evento ha visto la partecipazione – oltre che di rappresentanti delle parti datoriali – anche degli importanti partner che hanno collaborato con l’Inail: l’Università di Modena e Reggio, l’Eursafe di Parma e l’Università degli studi di Cassino.
Luglio 07, 2017 - Linee guida su dotazione e uso di defibrillatori semiautomatici in strutture sportive dilettantistiche, in G.U. il Decreto
Linee guida su dotazione e uso di defibrillatori semiautomatici in strutture sportive dilettantistiche, in G.U. il Decreto
Il Decreto 26 giugno 2017 del Ministero della salute è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 149 del 28/06/2017. Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 giugno 2017
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 149 del 28/06/2017
Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. (17A04597)
Art. 1 - Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche
Art. 2 - Obblighi
Art. 3 - Inadempimento dell'obbligo
Art. 4 - Attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio e attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi
Allegato A
Gazzetta Ufficiale
Novembre 15, 2016 - Linee guida regionali sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide: razionalizzazione del problema e proposta operativa.
La Regione Lombardia ha recentemente pubblicato, con il Decreto 11665 del 15 novembre 2016, un documento di “Linee guida
regionali sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide: razionalizzazione del problema e proposta
operativa.”
Il documento assume una dimensione di interesse particolare, a seguito della recente classificazione della formaldeide come
sostanza cancerogena – categoria 1B, avvenuta con il Regolamento UE N. 895/2014 della commissione del 14 agosto 2014,
recante modifica dell’allegato XIV del Regolamento CE N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Formaldeide e rischio chimico: è un cancerogeno
La nuova classificazione comporta, quando la sostanza sia presente o possa svilupparsi dai processi lavorativi, la necessità di
attivare quanto previsto dal D.Lgs 81/08, Titolo IX, Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni).
Ottobre 25, 2016 - INAIL: pubblicato volume sui lavori in prossimità di linee elettriche aeree
INAIL: pubblicato volume sui lavori in prossimità di linee elettriche aeree
Obiettivo della pubblicazione è fornire uno strumento utile per i RSPP, i RLS e i lavoratori esposti al rischio di contatto o avvicinamento a linee elettriche aeree, per prevenirne gli effetti attraverso una puntuale valutazione e gestione (ad esempio, predisponendo opportune procedure di lavoro ed adottando misure di prevenzione).
Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i., artt. 83 e 117), è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché i lavori svolti in vicinanza di parti attive (che di solito sono lavori non elettrici) non siano eseguiti a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tabella 1 dell’Allegato IX al Testo Unico, salvo disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Spesso in aree di cantiere sono occorsi infortuni gravi o addirittura mortali dovuti al contatto o all’avvicinamento di attrezzature di lavoro o di macchine utensili a linee elettriche aeree. Obiettivo della pubblicazione è fornire uno strumento utile per i RSPP, i RLS e i lavoratori esposti al rischio di contatto o avvicinamento a linee elettriche aeree, per prevenirne gli effetti attraverso una puntuale valutazione e gestione (ad esempio, predisponendo opportune procedure di lavoro ed adottando misure di prevenzione).
Pubblicazione INAIL
Settembre 08, 2016 - DLgs 159/16 Il recepimento della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici
Il recepimento della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici comporta modifiche al D.Lgs. 81/2008. L’analisi e valutazione del rischio e l’adozione di disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi. Il decreto entra in vigore il 2 settembre.
Con il Dlgs 159/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2016) il legislatore ha riscritto la disciplina sui campi elettromagnetici contenuta nel Dlgs 81/2008. Occorre osservare infatti che, all'interno del complesso quadro disegnato in materia di sicurezza sul lavoro da tale decreto, uno dei punti maggiormente critici è stato fino a oggi proprio la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici che, ormai, nella società contemporanea hanno una notevole diffusione rispetto al passato.
Agosto 01, 2016 - Formazione RSPP/ASPP: Nuovo Accordo
Formazione RSPP/ASPP: Nuovo Accordo
Approvata la revisione dell’Accordo Stato Regioni sulla formazione di RSPP/ASPP.
Nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 è stata approvata la revisione dell’Accordo finalizzato alla definizione dei percorsi formativi per RSPP e ASPP, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08.
La revisione del precedente accordo, risalente al 26 gennaio 2006, si è resa necessaria anche al fine di omogeneizzare i contenuti con gli Accordi sulla formazione dei lavoratori e sulla formazione dei Datori di Lavoro RSPP (21/12/2011) nonché con le linee interpretative del 25 luglio 2012.
Le principali novità introdotte riguardano l'individuazione dei soggetti formatori, la ridefinizione dei percorsi formativi per RSPP/ASPP e la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi sovrapponibili. Anche per la formazione e-learning vengono introdotte novità.
Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti formatori, mentre nel precedente accordo venivano individuate tre tipologie di soggetti con procedure e competenze differenti, nel nuovo dettato normativo viene riportato un unico elenco che comprende le istituzioni legittimate, gli enti di formazione accreditati dai sistemi regionali, le associazioni datoriali e sindacali e gli organismi paritetici. Dall’elenco sono stati esclusi gli enti bilaterali in quanto non contemplati dal D.Lgs. 81/08.
Tutti i soggetti individuati rilasciano gli attestati e provvedono alla archiviazione della documentazione.
Sono interessanti le precisazioni circa la rappresentatività degli organismi paritetici e delle associazioni datoriali e sindacali che riprendono e ampliano quanto già indicato nelle linee interpretative del 25 luglio 2012.
Il nuovo accordo stabilisce, inoltre, che qualora queste associazioni e gli organismi paritetici intendano avvalersi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva partecipazione queste ultime devono essere accreditate dal sistema regionale.
I docenti dovranno avere i requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.
Per la organizzazione dei corsi rimangono i medesimi riferimenti del precedente accordo, con esclusione del limite di partecipanti (35), anche se nell’allegato IV vengono fornite interessanti e specifiche indicazioni metodologiche per la progettazione e per l’erogazione dei corsi.
Per la formazione di RSPP e ASPP rimangono sostanzialmente invariati il percorso base (modulo A) e il corso di specializzazione per RSPP (modulo C) mentre viene completamente rivisto il modulo B.
Per questo corso di formazione specifico viene previsto un modulo unico comune per tutti i settori lavorativi della durata di 48 ore e moduli aggiuntivi per quattro settori: agricoltura (12 ore), costruzioni, cave e miniere (16 ore), sanità (12 ore), chimica (16 ore).
Le ore minime di aggiornamento nel quinquennio sono pari a 40 per RSPP e 20 per ASPP.
L’aggiornamento è consentito nella modalità e-learning e, parzialmente, mediante partecipazione a convegni con contenuti coerenti (massimo 50% delle ore previste per l’aggiornamento) solo se organizzati dai soggetti formatori individuati.
Una novità interessante riguarda la decorrenza dell’aggiornamento: fermi restando i riferimenti già riportati dalle linee guida del 25 luglio 2012 (conclusione modulo B, conseguimento della laurea o entrata in vigore del D.Lgs. 81/08), il nuovo accordo stabilisce che RSPP e ASPP dovranno dimostrare in ogni istante che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
Nell’allegato I sono riportate le classi di laurea che consentono l’esonero alla partecipazione dei moduli A e B (art. 32, comma 2 primo periodo D.Lgs. 81/08) mentre l’allegato III individua i percorsi formativi sovrapponibili che danno diritto a esonero per alcuni tipi di formazione.
L’allegato V è costituito da una tabella riassuntiva per tutti i corsi di formazione di base.
Marzo 29, 2016 - In G.U. il Decreto Legislativo n. 39 del 15 febbraio 2016 - Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose
In G.U. il Decreto Legislativo n. 39 del 15 febbraio 2016 - Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose
Il Decreto Legislativo n. 39, del 15 febbraio 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 61 del 14/03/2016. Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 61 del 14/03/2016
Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. (16G00047)
Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2016
Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Art. 2 - Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Art. 3 - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977
Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria
Decreto Legislativo 15 Febbraio 2016, n. 39 
Marzo 18, 2016 - n G.U. il Decreto Legislativo n. 26 del 15 febbraio 2016 - Attrezzature a pressione
In G.U. il Decreto Legislativo n. 26 del 15 febbraio 2016 - Attrezzature a pressione
Il Decreto Legislativo n. 26 del 15 febbraio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 53 del 04/03/2016. Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 26
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 53 del 04/03/2016
Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione). (16G00034)
Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/2016
Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
Art. 2 - Altre modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
Art. 3 - Disposizioni finali
Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria
Gazzetta Ufficiale
Gennaio 11, 2016 - Bando INAIL 2016
Gli incentivi Isi – ripartiti su singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell’Inail – vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (quali, per esempio, quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea). I soggetti destinatari dei contributi sono tutte le imprese, anche individuali, ubicate sul territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.
Nel dettaglio, i 276.269.986 euro di finanziamenti del bando a sportello possono riguardare progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
Il bando Isi 2015 mette a disposizione delle imprese un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento ed è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro (il limite minimo di contributo non si applica alle imprese fino a 50 lavoratori che presentino progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale).
La procedura per l’assegnazione degli incentivi Inail ricalca quella adottata nelle edizioni precedenti. Dal 1° marzo al 5 maggio 2016, nella sezione “Servizi on line” del portale dell’Inail, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro di inserire la domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali. A partire dal 12 maggio 2016 le aziende la cui domanda abbia raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità potranno accedere al sito per ottenere il proprio codice identificativo da utilizzare al momento di inoltrare la domanda online nelle date e negli orari di apertura dello sportello informatico (tali informazioni saranno comunicate sul sito dell’Inail a partire dal 19 maggio 2016). Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul portale Inail, con l’indicazione di quelle collocate in posizione utile per accedere al contributo.
Bando ISI 2015
Gennaio 11, 2016 - Nuova norma Uni 11158:2015: DPI e cadute dall'alto
Nuova norma Uni 11158:2015: DPI e cadute dall'alto
La sicurezza nei cantieri si arricchisce della norma Uni 11158:2015 sui dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Pubblicata lo scorso 12 novembre, la nuova norma estende il campo di applicazione rispetto alla versione precedente del 2005. “Il suo scopo principale – spiega Luca Rossi, del dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail, che insieme a Luigi Cortis ne ha seguito l’iter – è quello di consentire la selezione e l’uso dei sistemi di trattenuta, posizionamento sul lavoro e arresto caduta”.
Rossi (Dit Inail): “Introdotto un capitolo sui requisiti”. “La vecchia Uni 11158:2005 – precisa Rossi – riguardava l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto e non si applicava ai sistemi per il posizionamento sul lavoro e/o la trattenuta, il cui utilizzo è invece previsto nella nuova versione. È stato introdotto, infatti, un capitolo relativo ai requisiti, mentre gli altri sono stati riorganizzati”.
Definizioni comuni con la Uni 11560. La nuova norma è stata strutturata per interagire facilmente con la Uni 11560 (“Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura – Guida per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione”), pubblicata nel novembre 2014. Le due norme, infatti, saranno utilizzate molto spesso contemporaneamente ed è fondamentale che parlino la stessa lingua. Di qui la loro struttura simile e le definizioni comuni, con l’obiettivo di rendere più comprensibili i contenuti.
Gennaio 04, 2016 - MISE: guida per esercizio, manutenzione e controllo di efficienza degli Impianti termici
MISE: guida per esercizio, manutenzione e controllo di efficienza degli Impianti termici
Il Ministero dello sviluppo economico pubblica la guida per la corretta gestione degli impianti per il riscaldamento e il raffrescamento.
La guida chiarisce gli adempimenti previsti dalla legge nazionale per la manutenzione e il controllo di efficienza degli impianti termici e le loro tempistiche.
Infatti una precisa regolazione e una corretta manutenzione degli impianti termici, ricorda la guida, consentono di ridurre sensibilmente i consumi e con essi anche la spesa sostenuta per farli funzionare. E non solo. Un impianto ben tenuto è più sicuro e inquina meno, perché emette nell’atmosfera una minore quantità di gas che hanno effetti negativi sull’ambiente e sulla nostra salute.
La guida è stata predisposta da ENEA in collaborazione con Adiconsum, Assoclima, Assotermica, Confartigianato, Federconsumatori, Unione consumatori e il Salvagente.
Guida MISE
Novembre 13, 2015 - ECHA: volume sulla sicurezza chimica nelle piccole e medie imprese
La pubblicazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) fornisce informazioni pratiche per essere in regola con i regolamenti REACH, CLP e BRP.
Secondo i dati in possesso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), relativi a recenti indagini e ispezioni condotte nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), quasi il 70 % delle piccole e medie imprese (PMI) che non operano nel settore chimico non è a conoscenza dell'impatto diretto che i regolamenti REACH e CLP hanno sulle loro attività. Inoltre, le imprese più piccole, a causa del loro basso fatturato credono di non doversi conformare al regolamento REACH, con il risultato che vi è il pericolo di immissione sul mercato di prodotti chimici non conformi e non sicuri.
Il volume dell’ECHA, “La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”, nasce con lo scopo di fornire informazioni pratiche tese a chiarire i ruoli e gli obblighi delle imprese a norma dei regolamenti REACH (relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), CLP (relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele) e BRP (relativo all’immissione sul mercato e all'uso di biocidi).
La pubblicazione si basa sugli orientamenti per i consulenti delle PMI redatti dall'ECHA e dall'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) per l'Enterprise Europe Network, la rete europea al servizio delle PMI.
L’ECHA ricorda innanzitutto che i sopra citati regolamenti incidono sulle attività commerciali della maggior parte delle imprese con sede nell'UE e aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) e sottolinea che le PMI hanno le stesse responsabilità delle grandi aziende e non possono essere esentate da nessuna delle prescrizioni in materia di sicurezza chimica.
Il documento vuol far passare il concetto che non solo la sicurezza chimica è una risorsa per le aziende, ma che la conformità ai regolamenti dell’UE può permettere alle imprese di soddisfare alcune esigenze quali: operare legalmente sul mercato, garantire fornitura, uso e gestione sicuri delle sostanze chimiche, rendere più sicuro l'ambiente di lavoro, risparmiare sui costi riducendo l'impatto sulla salute nei luoghi di lavoro e sull'ambiente, migliorare la loro reputazione agli occhi dei clienti, dei consumatori, degli investitori e della comunità che sono sempre più attenti alla gestione responsabile delle sostanze chimiche e alla sostenibilità.
L’opuscolo si divide in due parti, nella prima sono illustrate le norme UE che regolano la fabbricazione, commercializzazione e uso delle sostanze chimiche, mentre nella seconda, a taglio più pratico, si individuano le prescrizioni applicabili a seconda dei casi; in chiusura una serie di allegati di supporto (es. Tipi di biocidi, Pittogrammi del CLP).
Guide_chemical_safety_sme_it.pdf
Novembre 13, 2015 - INAIL: avviso pubblico per la realizzazione di progetti in materia di prevenzione
L’Inail mette a disposizione tre milioni di euro complessivi per interventi per un importo massimo di 500.000 euro da realizzare in regime di compartecipazione, fino al 50%, con organismi pubblici e privati, enti locali, università, istituzioni scolastiche, mondo del non profit, associazioni di categoria e sindacati.
Secondo quanto disposto nell’Avviso pubblico possono proporre la realizzazione di progetti prevenzionali – anche a titolo oneroso e a valenza nazionale, in regime di compartecipazione e da formalizzare mediante accordi di collaborazione – enti e organismi pubblici e privati, enti locali, università, istituzioni scolastiche, enti non profit, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali. Tale platea può avvalersi, per la realizzazione dei progetti prevenzionali presentati, anche di soggetti con personalità giuridica o di associazioni non riconosciute, di loro diretta emanazione, titolati, sia singolarmente che in regime di associazione.
L’entità delle risorse messe a disposizione attraverso l’Avviso pubblico è pari a tre milioni di euro complessivi e i soggetti interessati possono presentare progetti prevenzionali per un importo massimo pari a 500.000 euro (comprensivo dell’eventuale Iva), del quale non oltre il 50% a carico dell’Inail. L’area di intervento dei progetti ritenuta di particolare rilevanza è l’informazione e lo sviluppo della cultura della prevenzione per la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura ed alle aziende sanitarie ed ospedaliere.
Le manifestazioni di interesse andranno trasmesse via posta elettronica certificata alla direzione centrale Prevenzione entro e non oltre la data del 30 novembre 2015 (indirizzo Pec: dcprevenzione@postacert.inail.it), corredate di tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione secondo i criteri esposti nell’Avviso pubblico. Dell’esito della valutazione verrà, comunque, fornita comunicazione a ciascun soggetto richiedente.
Novembre 07, 2015 - Il D.Lgs. 151/2015 e l'abrogazione del registro infortuni
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 si avrà l’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal 23 dicembre 2015. Le modifiche del D.Lgs. 81/2008, il SINP mancante e la nuova denuncia alla Commissione europea.
Alcune delle novità contenute in uno dei decreti correlati all’attuazione delle deleghe del “Jobs Act” ( legge 10 dicembre 2014, n. 183) riguarda il registro infortuni, un documento riepilogativo finalizzato a fornire dati sull'andamento del fenomeno infortunistico all'interno delle imprese. Un registro che, riprendendo le parole di una vecchia circolare del Ministero del Lavoro, ha lo scopo di “fornire ai dirigenti ed ai preposti delle aziende le indicazioni necessarie alla prevenzione degli infortuni”. E, soprattutto, di dare agli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza “uno strumento di controllo, per valutare la frequenza, la gravità e le cause degli infortuni nell'azienda e di guida per indirizzare l'attività di vigilanza”.
Prima di affrontare le novità del D.Lgs. 151/2015, ricordiamo che il D.Lgs. 81/2008, in relazione alla “documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali”, aveva già previsto nel 2008 una sua abrogazione:
Articolo 53 - Tenuta della documentazione
(...)
6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
(...)
L’abrogazione sarebbe avvenuta a seguito dell’istituzione del SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali (istituito appunto dall’art. 8 del Testo Unico), un importante strumento nato per fornire “dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori”.
Uno strumento che, purtroppo, rappresenta ad oggi una delle principali carenze della nostra normativa: il decreto interministeriale, dal 2008, non è mai stato emanato.
E l’ interpello n. 9/2014, aveva chiarito che in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale (art. 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008) istitutivo del SINP - che disciplinando le modalità di comunicazione degli infortuni avrebbe fatto “venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie” - le aziende che ricadevano nella sfera di applicazione del registro erano “soggette alla tenuta del registro infortuni”. E questo mentre molte Regioni in questi anni, ad esempio la Regione Lombardia e la Regione Veneto, avevano soppresso l’obbligo di vidimazione del registro infortuni.
In questa situazione, complicata dall’impaludamento e dai ritardi del decreto di istituzione del SINP (di cui parleremo nei prossimi giorni con un intervista a Cinzia Frascheri), interviene ora il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Vediamo innanzitutto quanto indicato dal nuovo D.Lgs. 151/2015 all’articolo 20 e 21...
Art. 21 - Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(...)
4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni.
(...)
Art. 20 - Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(...)
h) all'articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed» sono soppresse;
(...)
Dunque con il D.Lgs. 151/2015 si prevede la soppressione del riferimento al registro infortuni nell’articolo 53 del D.Lgs. 81/2008 e - in coordinamento con quanto previsto all'articolo 21, comma 4 – l’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015. Dunque l’abolizione sarà effettiva dal 23 dicembre 2015.
Riportiamo per chiarezza l’articolo del TU, come corretto dal D.Lgs. 151/2015:
Articolo 53 - Tenuta della documentazione
(...)
6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
(...)
Agosto 31, 2015 - In G.U. la Direttiva (UE) Metodi comuni per la determinazione del rumore
In G.U. la Direttiva (UE) n. 996 del 19 maggio 2015 - Metodi comuni per la determinazione del rumore
La Direttiva (UE) n. 996 della Commissione del 19 maggio 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 2a Serie Speciale Unione Europea n. 66 del 24/08/2015. Direttiva che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
DIRETTIVA 19 maggio 2015 n. 996
Gazzetta Ufficiale 2a Serie Speciale Unione Europea n. 66 del 24/08/2015
Direttiva n. 996/2015 della Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Pubblicata nel n. L 168 del 1° luglio 2015 (15CE1360)
Direttiva 2002/49/CE
Agosto 31, 2015 - INAIL: riduzioni tariffe, nuovo modello OT 24
INAIL: riduzioni tariffe, nuovo modello OT 24
Pubblicato il nuovo modello OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2016 in relazione agli interventi migliorativi nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro adottati dalle aziende nel 2015.
Il modello è destinato alle imprese che intendono presentare istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per interventi di prevenzione, dopo il primo biennio di attività.
Gli interventi, effettuati nell'anno precedente a quello in cui viene richiesta la riduzione, dovranno essere volti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).
L'"oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail. In base al decreto ministeriale 3 marzo 2015, che ha sostituito l'articolo 24 decreto ministeriale 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo:
- Fino a 10 lavoratori-anno la riduzione è del 28%
- Da 11 a 50 lavoratori-anno la riduzione è del 18%
- Da 51 a 200 lavoratori-anno la riduzione è del 10%
- Oltre i 200 lavoratori-anno la riduzione è del 5%
Potranno beneficiarne, su domanda, tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti) e che abbiano effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
La riduzione riconosciuta dall'Inail opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Nuovo Modello OT24
Agosto 31, 2015 - G.U.: Pubblicato il Decreto di Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
G.U.: Pubblicato il Decreto di Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU Serie Generale n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 51)
ALLEGATO 1 DEL DECRETO 3 AGOSTO 2015 - Norme tecniche di prevenzione incendi
Struttura del documento
Sezione G Generalita'
G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attivita'
Sezione S Strategia antincendio
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell'incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operativita' antincendio
S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Sezione V Regole tecniche verticali
V.1 Aree a rischio specifico
V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
V.3 Vani degli ascensori
Sezione M Metodi
M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale
Sezione G Generalita'
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione S Strategia antincendio
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione V Regole tecniche verticali
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione M Metodi
Parte di provvedimento in formato grafico
Decreto 3 Agosto 2015
Giugno 08, 2015 - Il 1° giugno tutte le SdS dovranno essere conformi al CLP
A partire dal 1° giugno 2015, il Regolamento 1272/2008/CE (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio sarà la sola normativa vigente per la classificazione e l'etichettatura sia delle sostanze sia delle miscele.
Il CLP richiede alle società di classificare, etichettare e imballare le loro sostanze chimiche pericolose in modo appropriato prima d'immetterle sul mercato a garanzia della sicurezza di lavoratori e consumatori.
Tutti i membri della catena di approvvigionamento definita dal Regolamento 1907/2006/CE (REACH) sono responsabili delle informazioni stabilite nella scheda di dati di sicurezza.
Nonostante che la scheda di dati di sicurezza sia preparata dal produttore, dall’importatore o dall’utente a valle durante la produzione, i fornitori del prodotto chimico in questione sono ugualmente responsabili del contenuto della scheda di dati di sicurezza ed hanno l’obbligo di fornire le schede aggiornate all’utilizzatore finale.
Giugno 08, 2015 - INAIL: realizzata pubblicazione su scale portatili
INAIL: realizzata pubblicazione su scale portatili
Le scale portatili sono attrezzature largamente diffuse e usate in ambiente di lavoro e in ambiente di vita. Vengono impiegate da milioni di persone e comportano rischi elevati di incidenti, come riportato da numerosi Osservatori
Le tipologie di incidenti riguardano principalmente la stabilità nell’uso e la resistenza strutturale nei riguardi del comportamento alle sollecitazioni cicliche.
Tali caratteristiche non sono verificate con idonee prove dalla normativa di prodotto europea vigente, in quanto vengono parzialmente e indirettamente valutate con considerazioni geometriche per quanto concerne la stabilità, e con prove di carattere esclusivamente statico per la resistenza strutturale. L’individuazione delle misure progettuali e di sperimentazione - tema del report, argomento della pubblicazione - per ridurre al minimo i rischi connessi con le attività effettuate è in diretta relazione con la possibilità di verificare le caratteristiche di resistenza e di stabilità delle stesse attraverso prove sperimentali.
Volume sulle Scale portatili
Giugno 08, 2015 - INAIL: pubblicato volume su agenti cancerogeni e mutagen
INAIL: pubblicato volume su agenti cancerogeni e mutageni
Si tratta di uno strumento di ausilio nell’utilizzo e nella gestione degli agenti cancerogeni e/o mutageni destinato a lavoratori, datori di lavoro e RSPP. Fornisce informazioni sulla gestione dei rischi connessi alla presenza di detti agenti.
Dopo una panoramica su classificazione ed etichettatura di cancerogenicità e mutagenicità secondo la normativa vigente – aggiornata al Regolamento UE n.1272/2008 (CLP) – e sui meccanismi di cancerogenesi e mutagenesi, vengono descritte le principali misure da intraprendere per il controllo dell’esposizione degli addetti.
Segue una serie di Schede di facile consultazione, dedicate ai principali agenti cancerogeni e/o mutageni in ambito lavorativo, compresi i chemioterapici antiblastici, indi sono riportate le procedure basilari per lavorare in sicurezza.
Volume Agenti Cancerogeni e Mutageni
Giugno 08, 2015 - DURC on-line, la nuova procedura
DURC on-line, la nuova procedura
Dal 1° luglio attiva la nuova procedura di rilascio on-line del DURC, basterà un clic per avere il documento in formato pdf in tempo reale. Per pubbliche amministrazioni ed imprese un risparmio complessivo annuo di oltre 100 milioni di euro.
Contribuire a rendere più semplice la vita delle imprese italiane, facendo loro risparmiare tempo e denaro. È questo l'obiettivo della nuova procedura di rilascio on-line del DURC, il documento unico di regolarità contributiva, resa possibile dall'impegno congiunto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per la completa informatizzazione delle attuali procedure e la creazione di collegamenti tra le diverse banche dati. Previsto per pubbliche amministrazioni ed imprese un risparmio complessivo annuo di oltre 100 milioni di euro.
All'attività comune degli enti coinvolti ha fatto seguito un periodo di sperimentazione del nuovo sistema informatico. Al fine di garantirne la massima affidabilità, i test proseguiranno sino alla entrata in vigore del decreto che regolamenta il DURC on-line, la cui pubblicazione è prevista per i primi giorni di giugno.
Grazie alla nuova procedura, che sarà operativa a partire dal prossimo 1° luglio, basterà un semplice clic per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che, peraltro, avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da internet.
Servizi online
Maggio 25, 2015 - UNI 11583:2015 “DPI - Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale per lavoro su tetti inclinati”
UNI ha pubblicato la norma UNI 11583 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale per lavori sui tetti inclinati.
Questa norma è stata voluta dal gruppo di lavoro “Stivali e scarpe di protezione” della Sottocommissione 2 DPI della Commissione Sicurezza sulla base di esigenze particolari richieste dal mercato.
Prendendo lo spunto da una norma simile austriaca, considerando tutte e tre le tipologie previste dalle norme EN (di sicurezza EN ISO 20345; di protezione EN ISO 20346 e da lavoro o occupazionali EN ISO 20347), nella configurazione di tipo B (calzatura alla caviglia) e C (stivale al polpaccio) della classificazione I (calzature di cuoio o altri materiali escluso gomma e polimerici), sono state definiti i requisiti che
devono possedere questi tipi di calzature per essere considerate adatte all’uso su tetti inclinati.
Per aumentare la resistenza allo scivolamento, definita su suolo di acciaio con soluzione NaLS (coefficiente ≥ 0,38 con scivolamento piano in avanti e ≥ 0,30 con scivolamento piano all’indietro), queste calzature sono state previste senza tacco e con rilievi con dimensioni specifiche.
Sono stati identificati anche i requisiti aggiuntivi che potrebbero avere questi dispositivi in base ai rischi che si possono incontrare sul luogo di lavoro sia per quan-
to riguarda le calzature complete che per quanto riguarda la suola.
Qualora fossero presenti plantari estraibili vengono date istruzioni anche in questo senso.
Maggio 25, 2015 - ISS, attivo l’Helpdesk Nazionale CLP
Il Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC) dell’Istituto Superiore di Sanità attraverso l’Helpdesk Nazionale CLP fornisce un servizio nazionale di assistenza tecnica on line sui nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle miscele chimiche pericolose.
Come le sostanze anche le miscele chimiche pericolose dovranno essere immesse sul mercato dal 1 giugno prossimo applicando i nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio.
Si tratta spesso di prodotti di uso quotidiano, per esempio detergenti e disincrostanti per l’igiene della casa, che contengono sostanze chimiche come l’acido solforico nei prodotti disgorganti, l’acido fosforico nei prodotti disincrostanti o l’ipoclorito di sodio nei prodotti sbiancanti.
Sostanze chimiche pericolose che l’Unione Europea già nel 2009 aveva regolato attraverso il CLP (Classification, Labelling and Packaging), un regolamento che disciplina le dicitura nelle etichette, con l’obiettivo di renderle uniformi e che dal primo giugno diventa obbligatorio anche per le miscele. L’applicazione del regolamento potrà comportare alcune criticità per le imprese coinvolte.
Per questo motivo il Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC) dell’Istituto Superiore di Sanità, istituito nel 2007 a supporto dell’Autorità Competente italiana per l’implementazione dei regolamenti europei REACH e CLP sulle sostanze e miscele pericolose, è il supporto attivo attraverso l’Helpdesk, un servizio nazionale di assistenza ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori e utilizzatori che potranno ricevere informazioni sulle responsabilità e sui rispettivi obblighi del Regolamento per le sostanze chimiche. Il supporto è attuato attraverso la pagina web del CSC Centro Sostanze Chimiche dove si può porre la domanda nel "Form per quesiti" oppure consultare le "domande frequenti". Il richiedente riceverà la risposta via mail.
Il regolamento prevede anche l’utilizzo di nuovi pittogrammi a forma di diamante rosso con sfondo bianco e sostituiranno i vecchi simboli quadrati di colore arancione applicati ai sensi della legislazione precedente. Dal 1° giugno 2015 le sostanze e miscele devono essere etichettate secondo la nuova normativa, ma fino al 1° giugno 2017 sarà ancora possibile trovare sul mercato i vecchi pittogrammi poiché oggetto di deroga per le miscele già presente sul mercato prima del 1 giugno 2015. Nell’etichetta saranno anche presenti le indicazioni di pericolo H e le i consigli di prudenza P oltre ai nomi delle sostanze presenti nella miscela che la fanno classificare come pericolosa.
Gennaio 07, 2015 - Pubblicato il bando Isi 2014 per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Pubblicato il bando Incentivi Isi 2014. Dal 3 marzo al 7 maggio 2015 le aziende interessate potranno inserire on line, sul portale dell’Istituto, le domande di finanziamento.
L'Inail mette a disposizione 267.427.404 euro per finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (es. i SGSL, ecc.). I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo, pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto.
Nella sezione Incentivi per la sicurezza > Bando Isi 2014 sono disponibili gli avvisi pubblici regionali
per la documentazione di dettaglio e i fac-simili della modulistica.
I soggetti interessati potranno insierire le domande di partecipazione dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, nella sezione Servizi online
. Per accedere all'applicativo è necessario essere registrati al portale Inail.
Dicembre 05, 2014 - Il 13 Dicembre entra in vigore il Regolamento CEE1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Il 13 Dicembre entra in vigore il Regolamento CEE1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
In pratica dal 13 dicembre tuttti i prodotti alimentari commercializzati dovranno essere etichettati, in modo da fornire ai consumatori le indicazioni specifiche sui prodotti allergeni presenti. Dovranno farlo non solo le aziende che producono e imballano, ma anche quelle che cucinano e somministrano prodotti alimentari: mense, bar, ristoranti, pizzerie, agriturismi, ospedali, treni, aerei, navi, pasticcerie, panifici.
Gli operatori del settore alimentare dovranno, quindi, adeguarsi alla normativa europea che entrerà in vigore contemporaneamente in tutti i Paesi dell’Unione e specificare per iscritto la presenza di ingredienti allergeni nei loro prodotti.
Regolamento CEE 1169/2011
Novembre 18, 2014 - Bando FIPIT Inail: disponibile la procedura online per inserire le domande di partecipazione
Bando FIPIT Inail: disponibile la procedura online per inserire le domande di partecipazione
È disponibile dal 3 novembre sul sito Inail nella sezione “Incentivi alle imprese” dei Servizi online, la procedura telematica per la compilazione delle domande di partecipazione. Con il bando FIPIT l’Inail finanzia le piccole e micro imprese operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con questo bando l'Inail mette a disposizione 30 milioni di euro, suddivisi in budget regionali/provinciali, per le piccole e micro imprese dei settori agricoltura, edilizia ed estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.
La domanda deve essere presentata per la regione/provincia dove è attiva l’unità produttiva per la quale l’impresa intende richiedere il finanziamento. Dopo l'inserimento online, la domanda di partecipazione deve essere inoltrata, insieme alla documentazione prevista dal bando, all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) della struttura regionale/provinciale competente.
L'invio della domanda e della relativa documentazione deve avvenire nei termini e con le modalità previsti dal bando medesimo entro le ore 18.00 del 3 dicembre 2014. Il rispetto del termine di scadenza sarà valutato in base alla data e all’orario indicati nel messaggio di presa in carico del gestore di Posta elettronica certificata utilizzata dal mittente. Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le domande inviate oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Le istruzioni per accedere alla procedura e per compilare online la domanda sono riportate nel Manuale utente.
Sito INAIL 
Novembre 18, 2014 - G.U.: Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 modifica D.Lgs. 81/2008 per chiudere procedura d'infrazione n. 2010/4427
G.U.: Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 modifica D.Lgs. 81/2008 per chiudere procedura d'infrazione n. 2010/4427
Pubblicata sulla GU Serie Generale n. 261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83. Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2014
La procedura d'infrazione n. 2010/4227 era stata aperta contro l'Italia per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CEE. Con l'art. 13 della legge n. 161/2014 sono state apportate modifiche al D.Lgs. 81/2008 in materia di valutazione dei rischi in caso di rielaborazione del documento o di avvio di nuova impresa.
Art. 13
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227.
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata
comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»;
b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».
Gazzetta Ufficiale
Novembre 06, 2014 - INAIL: Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili
INAIL: Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili
Realizzati dal DIPIA (Settore Ricerca), costituiscono una collana di opuscoli informativi rivolti a coloro che operano nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili e rappresentano un agile strumento sia per l'informazione e la formazione dei lavoratori, sia per il miglioramento dell'organizzazione delle piccole e medie imprese.
Forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.
Gli argomenti trattati nei Quaderni sono:
1.Ancoraggi
2.Parapetti provvisori
3.Ponteggi fissi
4.Reti di sicurezza
5.Scale portatili
6.Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto
7.Sistemi di protezione individuale dalle cadute
Sito INAIL 
Ottobre 13, 2014 - INAIL: pubblicate le Faq del bando Fipit
Pubblicate le Faq del bando per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica
L'Inail ha pubblicato le Faq del bando Fipit per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica.
Il bando Fipit è rivolto alle piccole e micro imprese operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei.
Accesso ai finanziamenti
Dal 3 novembre 2014 e fino alle ore 18.00 del 3 dicembre 2014 le imprese hanno a disposizione, nella sezione Servizi online, una procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione. Per accedere alla procedura è necessario essere registrati sul portale Inail.
Faq del bando Fipit
Settembre 15, 2014 - In G.U. i Modelli Semplificati per la redazione del POS, PSC, Fascicolo dell'opera e PSS
E' stato pubblicato sulla G.U. n.212 del 12.9.2014 un Comunicato del Ministero del Lavoro che rende noto che il 9.9.2014, con Decreto Interministeriale di cui all'art.104-bis del D.Lgs. 81/08 (integrato dalla L.98/2013 di convers. Decreto Fare), sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo.
Con il Comunicato in oggetto, il Ministero "rende noto che in data 9 settembre 2014, con decreto interministeriale di cui all'articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di
sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonche' del piano di sicurezza sostitutivo, di cui all'articolo 131, comma 2-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il suddetto decreto é reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro), all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro»."
Nuovi Modelli Semplificati
Settembre 02, 2014 - Pubblicato il nuovo modello OT/24 per il 2015
Pubblicato il nuovo modello OT/24 per il 2015.
Lo sconto è rivolto alle aziende che nel 2014 hanno adottato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nuovo Modello OT24 2015
Agosto 01, 2014 - Bando INAIL Fipit
L’Inail finanzia le piccole e micro imprese operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei
L’Inail finanzia le piccole e micro imprese operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
Finanziamenti a disposizione
Per il 2014 il bando Fipit mette a disposizione 30 milioni di euro ripartiti tra i tre settori di attività:
• 15.582.703 di euro per il finanziamento dei progetti del settore agricoltura
• 9.417.297 di euro per il finanziamento dei progetti del settore edilizia
• 5.000.000 di euro per il finanziamento dei progetti del settore estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.
I fondi di settore sono a loro volta suddivisi in budget regionali e provinciali come previsto nei relativi bandi.
Bandi pubblici regionali e provinciali
Luglio 22, 2014 - Uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili: Linee guida Regione Lombardia
Pubblicate l'8 luglio 2014 dalla Direzione Generale Salute della Regione Lombardia le Linee guida "Uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili" (cantieri temporanei e mobili)
Il documento è finalizzato a fornire indirizzi comuni ai Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL) e alle imprese in ordine all'utilizzo corretto e sicuro delle piattaforme di lavoro elevabili.
Nello specifico, per i servizi PSAL il documento costituisce un riferimento comune per l'attività di vigilanza e controllo di queste attrezzature di lavoro; per le aziende rappresenta una guida ai fini della valutazione del rischio.
Sito Regione Lombardia
Luglio 22, 2014 - G.U.: Accordo Stato-Regioni sull'istanza di presentazione della SCIA
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.161 del 14-7-2014 - Suppl. Ordinario n. 56 l'Accordo della Conferenza Unificata del 12 giugno 2014
E' stato pubblicato in Gazzetta l'atteso Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) edilizia (Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281).
L'Accordo consta di un articolo e un allegato.
L'articolo 1 prevede quanto segue:
"Modulistica unificata e semplificata.
1. Sono adottati i moduli semplificati e unificati di cui all'allegato 1 del presente accordo per la presentazione dell'istanza di permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Le Regioni, ove necessario, adeguano in relazione alle specifiche normative regionali di settore, i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati ed unificati, di cui al presente accordo, utilizzando i quadri e le informazioni individuati come variabili.
3. I Comuni adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo.
4. Le Regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.
5. I moduli sono, ove necessario, aggiornati sulla base di successivi accordi."
Gazzetta Ufficiale - Accordo 12 Giugno 2014
Giugno 03, 2014 - ISO: Nuovo manuale per la certificazione di sicurezza alimentare|
Il manuale combina ISO / TS 22003 e ISO / IEC 17021
Il nuovo manuale per la certificazione di sicurezza alimentare, combinando due norme fondamentali sulla materia, fornisce tutte le informazioni indispensabili in relazione ai controlli efficienti ed affidabili di cui necessita la certificazione.
l manuale, infatti, combina: ISO / TS 22003 , che definisce i requisiti per gli organismi che rilasciano le certificazioni ISO 22000 sui sistemi di gestione della sicurezza alimentare (SGSA) e ISO / IEC 17021 , che stabilisce i requisiti generici per gli organismi che effettuano audit.
Sito ISO 
Maggio 12, 2014 - G.U: Già in vigore il "Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2014 n. 105 il DPCM 14 marzo 2014 recante "Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89."
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014 contiene 4 articoli e un allegato.
In particolare, l'articolo 1 ("Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria")prevede che "Alla luce di quanto indicato nei precedenti considerato, è approvato il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, nel seguito piano ambientale, come riportato in allegato."
L'articolo 2 è dedicato alla "Conclusione dei procedimenti di riesame e modifiche" e l'articolo 3 alle "Raccomandazioni per la predisposizioni del piano industriale". Ai sensi dell'articolo 4, infine, il Decreto è entrato in vigore l'8 maggio 2014, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Aprile 22, 2014 - VVF: Prevenzione incendi, nuova Modulistica dal 1 maggio 2014
Prevenzione incendi, nuova Modulistica VVF dal 1 maggio 2014
Pubblicato sul sito dei Vigili del fuoco
Segnalazione Certificata di Inizio Attività:
- PIN 2-2012 S.C.I.A.:
PIN 2-2014 S.C.I.A. (in vigore dal 1 maggio 2014):
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
- PIN 2.1-2012 Asseverazione:
PIN 2.1-2014 Asseverazione (in vigore dal 1 maggio 2014):
Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio
- PIN 2.2-2012 - Cert. REI:
Certificazione di resistenza al fuoco
- PIN 2.3-2012 - Dich. Prod.:
PIN 2.3-2014 - Dich. Prod. (in vigore dal 1 maggio 2014):
Dichiarazione inerente i prodotti
- PIN 2.4-2012 - Dich. Imp.:
Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
- PIN 2.5-2012 - Cert. Imp.:
PIN 2.5-2014 - Cert. Imp. (in vigore dal 1 maggio 2014):
Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto
- PIN 2.6-2012 Dichiarazione non aggravio rischio:
Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio
- PIN 2 gpl- 2012 S.C.I.A.:
PIN 2 gpl- 2014 S.C.I.A. (in vigore dal 1 maggio 2014):
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl
- PIN 2.1-gpl-2012 Attestazione:
PIN 2.1-gpl-2014 Attestazione (in vigore dal 1 maggio 2014):
Attestazione per depositi di gpl
- PIN 2.7-gpl-2012-dichiarazione di installazione:
Dichiarazione di installazione per depositi di gpl
- Dichiarazione di rispondenza:
(Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 - M.S.E.)
Rinnovo periodico di conformità antincendio:
- PIN 3-2012 Rinnovo periodico:
PIN 3-2014 Rinnovo periodico (in vigore dal 1 maggio 2014):
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
- PIN 3.1-2012 Asseverazione per rinnovo:
PIN 3.1-2014 Asseverazione per rinnovo (in vigore dal 1 maggio 2014):
Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità
- PIN 3-gpl-2012 Attestazione di rinnovo periodico gpl:
PIN 3-gpl-2014 Attestazione di rinnovo periodico gpl (in vigore dal 1 maggio 2014):
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl
- PIN 3.1-gpl-2012 Dichiarazione per rinnovo:
Dichiarazione per depositi di gpl
SITO DEI VIGILI DEL FUOCO - Nuova Modulistica
Marzo 17, 2014 - Min-Interno: prevenzione incendi Decreto 28 febbraio 2014 strutture turistiche oltre 400 persone
Pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14-3-2014
Ministero dell'Interno: Decreto 28 febbraio 2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta(campeggi, villagi turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400 persone".
Art. 2: Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico - ricettive in aria aperta, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14-3-2014
Il presente decreto entra in vigore il 13 aprile 2014 (il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Gazzetta Ufficiale - D.Lgs n.19 del 19 febbraio 2014
Marzo 12, 2014 - D.Lgs. 19/2014 modifica D.Lgs. 81/2008, nuovo Titolo X-bis, rischi da taglio o punta in ambito sanitario
Pubblicato sulla G.U. n. 57 del 10 marzo 2014
La G.U. n. 57 del 10 marzo 2014 pubblica il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19, Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
Art. 1.
Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Dopo il titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«TITOLO X-BIS PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO
Art. 286 -bis .
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di la- voro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.
Art. 286-ter .
Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intende per: a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro;
b) dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari all’esercizio di attività specifiche nel quadro dell’assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro;
c) misure di prevenzione specifiche: misure adottate per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel quadro della prestazione di servizi e dello svolgimento delle attività direttamente connesse all’assistenza ospedaliera e sanitaria, incluso l’impiego di attrezzature ritenute tecnicamente più sicure in relazione ai rischi e ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici taglienti, qua- li i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani dell’operatore durante e al termine della procedura per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare una azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento definitivo;
d) subfornitore: ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all’assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro.
Art. 286 -quater - Misure generali di tutela
Gazzetta Ufficiale - D.Lgs n.19 del 19 febbraio 2014
Marzo 04, 2014 - UE: aggiormanto 5 Direttive sui rischi chimici
UE: aggiormanto 5 Direttive sui rischi chimici
"Commission welcomes definitive adoption by Council of measures to protect workers against exposure to hazardous chemicals"
La Commissione europea ha accolto con favore l'adozione definitiva dal Consiglio dei ministri delle misure per proteggere meglio i lavoratori dai rischi connessi all'esposizione a sostanze chimiche sul posto di lavoro dell'UE .
La nuova direttiva modifica di cinque direttive esistenti:
- 92/58/CEE
- 92/85/CEE
- 94/33/CE
- 98/24/CE
- 2004/37/CE di salute e sicurezza UE sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche nocive per allinearle con le più recenti norme in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche (Regolamento ( CE ) 1272/2008 ).
Gli Stati membri hanno ora fino al 1 giugno 2015 per attuare la nuova direttiva nella loro legislazione nazionale.
Ogni giorno milioni di lavoratori dell'Unione europea sono potenzialmente esposti a sostanze chimiche pericolose in un'ampia gamma di settori occupazionali, tra cui manifatturiero e terziario , l'agricoltura, la sanità e l'istruzione.
Le nuove regole assicureranno che i requisiti delle cinque direttive, che proteggono i lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche, vengono portati in linea con le nuove norme introdotte di recente per la fornitura di prodotti chimici.
Produttori e fornitori di sostanze chimiche e delle miscele dovranno fornire informazioni etichettatura armonizzate sulla classe di rischio, avvertire l'utente della presenza di sostanze chimiche pericolose e la necessità di evitare l'esposizione e dei rischi connessi.
I datori di lavoro utilizzano queste informazioni quando effettuano valutazioni del rischio sul posto di lavoro.
Questo permette ai datori di lavoro di mettere in atto misure di gestione del rischio appropriate per proteggere la salute e sicurezza dei lavoratori, come ad esempio: isolamento dei processi, sistemi di ventilazione e l'uso di dispositivi di protezione individuale.
Febbraio 24, 2014 - Min-Lavoro: Decreto SGSL di organizzazione e gestione nelle PMI
Comunicato stampa del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Ministro del Lavoro Enrico Giovannini, ha firmato il decreto che semplifica i SGSL per le PMI (cioè l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese di cui al D.Lgs. 231/2001), riguardo l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, adempimento degli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza tenendo conto della struttura organizzativa dell'impresa.
Il modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza non è infatti obbligatorio e deve essere valutato dalla Direzione aziendale in base alle proprie necessità gestionali ed organizzative.
Dal momento in cui la Gazzetta Ufficiale pubblicherà l'avviso, le piccole e medie imprese potranno utilizzare la modulistica pubblicata nella sezione "Sicurezza nel lavoro", che potranno modificare e integrare a seconda della complessità organizzativa e tecnica aziendale.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Febbraio 17, 2014 - Parlamento UE: Ispezioni sul lavoro efficaci, Risoluzione
Approvata il 14 gennaio 2014
Risoluzione del Parlamento UE del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa
- Premesse
I. Misure di ispezione a livello nazionale
II. Raccomandazioni programmatiche a livello europeo
Tra le altre raccomandazioni:
1. sottolinea che, anche se le ispezioni sul lavoro rappresentano una funzione di diritto pubblico che deve essere svolta esclusivamente da uffici pubblici e indipendenti, ciò non deve precludere la possibilità che gli ispettori del lavoro siano assistiti da rappresentanti delle parti sociali; ritiene che l'indipendenza dei servizi di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti del datore di lavoro debba essere garantita e che, per quanto riguarda la salute sul lavoro, la sorveglianza, le allerte, la competenza sanitaria e le relative consulenze debbano essere assicurate esclusivamente da professionisti indipendenti del settore sanità e sicurezza; deplora che la gestione dei servizi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro continui a essere affidata, …, alle associazioni dei datori di lavoro; sottolinea che l'ispezione e il monitoraggio della salute occupazionale debbano essere affidati ad addetti indipendenti specializzati in sanità e sicurezza;
2. sottolinea l'importanza di elaborare piani d'azione nazionali per il rafforzamento dei meccanismi di ispezione del lavoro e …. aggiunto a sostegno della coesione sociale e, in generale, del rafforzamento della giustizia sul lavoro;
3. afferma il ruolo cruciale delle ispezioni sul lavoro nella prevenzione e nel controllo e il loro contributo positivo per il miglioramento delle informazioni e delle competenze all'interno dell'azienda; invita gli Stati membri ad accrescere le risorse umane e finanziarie per le ispezioni sul lavoro e a raggiungere l'obiettivo di un ispettore ogni 10 000 lavoratori, conformemente alle raccomandazioni dell'OIL, nonché a rafforzare le sanzioni nei confronti delle imprese che non rispettano gli obblighi …; ritiene che tali sanzioni debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive;
4. sottolinea che tutte le categorie di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi, … , rapporto di lavoro od origine, devono rientrare nella competenza delle autorità di controllo nazionali ed essere assoggettati allo stesso livello di protezione; ….;
5. sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo degli ispettorati nazionali del lavoro, di fornire formazione ai loro dirigenti e di coordinarne le competenze al fine di affrontare con successo le nuove sfide in materia di ispezione;
6. ritiene che le ispezioni sul lavoro possano essere efficacemente attuate solo dotando le autorità di adeguate risorse finanziarie e umane; esprime preoccupazione per la penuria di personale che caratterizza le autorità di controllo degli Stati membri e per la mancanza di formazione permanente soprattutto sulle problematiche europee; invita gli Stati membri a rafforzare i loro sistemi ispettivi, …;
7. ricorda la necessità di una formazione comune degli ispettori del lavoro e degli altri soggetti coinvolti onde rafforzare l'efficacia del diritto comunitario in materia di protezione dei lavoratori;
Febbraio 17, 2014 - INAIL: Danno biologico, aumentate del 7,57% le indennità
Dal 1 gennaio 2014 aumentano del 7,57% le indennità Inail per danno biologico.
E' stato disposto dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con un decreto che – in attuazione della legge di stabilità – rende disponibili per tale scopo 50 milioni nel bilancio dell’Istituto. Superato un blocco dell'adeguamento delle prestazioni che durava dal 2009
“L'aumento, disposto in via straordinaria in attesa dell'introduzione del sistema di rivalutazione automatica delle indennità, tiene conto della variazione dei prezzi al consumo – si legge in una nota emanata dal dicastero – e si applica sia agli indennizzi sia ai ratei di rendita maturati dall'inizio dell'anno.
In particolare sono 105mila le rendite in essere interessate dall'incremento previsto dal decreto:
- 55mila gli indennizzi in capitale annui
- 13mila le nuove rendite del 2014.
Febbraio 14, 2014 - G.U.: Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori
Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.
Pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero dei trasporti 14 gennaio 2014, che legifera la circolazione su strada di mezzi da lavoro sprovvisti di carta di circolazione.
Ai fini di quanto stabilito all'art. 1, il carrello:
a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in
originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del
costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza,
altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime
ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici
ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con
relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;
b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del
dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
c) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce
bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro
dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione
ridotta;
d) deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore
collocato sul lato sinistro che consenta la visibilita' verso il
retro nonche', se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo
tergicristallo;
e) deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su
almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
g) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal
costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa
sulla compatibilita' elettromagnetica;
f) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la
rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni
(direttiva macchine);
h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il
conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le
prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico al
decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l'ingombro trasversale degli
oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima
del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I
limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto
della visibilita' da parte del conducente, come prescritto al citato
punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti
su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.
Gennaio 20, 2014 - Min.Lavoro: Macchine agricole, Obbligo abilitazione - Circolare n. 45
Fornisce forniti chiarimenti in merito alla applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012
Obbligo di abilitazione all'uso delle macchine agricole - Circolare n. 45 del 24 dicembre 2013
Con circolare n. 45 del 24 dicembre 2013 vengono forniti chiarimenti in merito alla applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012, recante "Accordo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernenti l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.", con particolare riferimento al concetto di attrezzature di lavoro, utilizzate da lavoratori del settore agricolo o forestale, per le quali è differito il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione, secondo quanto disposto all'art. 45 bis, comma 2 della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.
Circolare n° 45 del 24 Dicembre 2013
Gennaio 20, 2014 - VVF: Modulistica Prevenzione incendi e commercializzazione prodotti
Modulistica Prevenzione incendi, pubblicata sul sito dei Vigili del Fuoco:
Valutazione dei progetti:
o Pin 1-2012 Valutazione Progetto: Istanza di valutazione del progetto
Segnalazione Certificata di Inizio Attività:
o Pin 2-2012 S.C.I.A.: Segnalazione Certificata di Inizio Attività
o Pin 2.1-2012 Asseverazione: Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio
o Pin 2.2-2012 - Cert. REI: Certificazione di resistenza al fuoco
o Pin 2.3-2012 - Dich. Prod.: Dichiarazione inerente i prodotti
o Pin 2.4-2012 - Dich. Imp.: Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
o Pin 2.5-2012 - Cert. Imp.: Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto
o Pin 2.6-2012 Dichiarazione non aggravio rischio: Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio
o Pin 2 gpl- 2012 S.C.I.A.: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl
o Pin 2.1-gpl-2012 Attestazione: Attestazione per depositi di gpl
o Pin 2.7-gpl-2012-dichiarazione di installazione: Dichiarazione di installazione per depositi di gpl
o Dichiarazione di rispondenza: (Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 - M.S.E.)
Rinnovo periodico di conformità antincendio:
o Pin 3-2012 Rinnovo periodico: Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
o Pin 3.1-2012 Asseverazione per rinnovo: Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità
o Pin 3-gpl-2012 Attestazione di rinnovo periodico gpl: Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl
o Pin 3.1-gpl-2012 Dichiarazione per rinnovo: Dichiarazione per depositi di gpl
Deroga:
o Pin 4-2012 Deroga:
Istanza di deroga
Nulla Osta di Fattibilità:
o Pin 5-2012 Richiesta N.O.F.: Istanza di nulla osta di fattibilità
Verifiche in corso d'opera:
o Pin 6-2012 Richiesta Verifica in corso d'opera:
Istanza di verifiche in corso d'opera Voltura:
o Pin 7-2012 Voltura
Sito dei Vigili del Fuoco MODULISTICA
Gennaio 13, 2014 - G.U. Milleproroghe, ancora rinvii norme sicurezza antincendio e funivie
Pubblicati sulla G.U. 30-12-2013.
La G.U. n. 304 del 30-12-2013 pubblica 2 Decreti-Legge "Milleproroghe"
Sono in vigore dal 31.12.2013
Dovranno essere convertiti in legge entro 60 giorni
Si tratta di:
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 151 Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche' a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamita' naturali
Tra le altri RINVII e MODIFICHE si segnalano le seguenti (altre seguiranno).
....
Art. 11 - Ennesima proroga dei termini per le disposizioni in materia di Sicurezza Antincendio nelle strutture turistico-ricettive, oltre i 25 posti letto
Leggi l'articolo dell'Ing. Bertoldo, al link a fianco
1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare
l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto,
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.
......................
Art. 4 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
comma 7
7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo,
per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneita' al funzionamento e della sicurezza degli impianti.
.......
Art. 8 - Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "entro nove mesi"; b) al comma 2-ter, le parole:
"novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "duecento
settantesimo giorno".
Gennaio 13, 2014 - D.L. 145/2013: aumenta sanzioni D.Lgs. 81/2008 del 30% e altre fino al 1000%
Dovrà assere convertito entro 60 giorni
Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013 (cosiddetto "destinazione Italia")
Prevede aumento dell sanzioni:
- aumento del 30% per la revoca del provvedimento di sospensione dei lavori di cui all'art. 14, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 (impiego lavoratori irregolari oltre il 20% nonchè gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
- aumento fino al 1000% (decuplicate) in caso di altre violazioni in materia di lavoro irregolare o di orario di lavoro
Sul merito, riportiamo l'esame della DPL di Modena (vedi link)
E' entrato in vigore il 24.12.2013, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23/12/2013
Dovrà assere convertito entro 60 giorni
Art. 14 - Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare
1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al fenomeno del
lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti
disposizioni:
a) l'importo delle sanzioni amministrative di cui
- all'articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73,
nonche' delle
- somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e' aumentato del 30%.
Per la violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non e' ammessa alla procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124;
b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo D.Lgs., sono decuplicate
c) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni ... sono destinati al finanziamento di misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del lavoro, nonche' alle spese di missione del personale ispettivo e
quelle derivanti dall'adozione delle misure di cui alla lettera f). A tal fine le predette risorse sono versate … omissis;
d) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare la migliore e piu' razionale impiego del personale ispettivo degli Enti Pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la programmazione delle verifiche ispettive, sia livello centrale che territoriale, da parte dei predetti Enti e' sottoposta all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro...;
Gennaio 13, 2014 - INAIL: Protezione contro i fulmini, opuscolo aggiornato 2013
Prodotto: Opuscolo - Edizioni Inail – Dicembre 2013
Nei luoghi di lavoro la valutazione del rischio fulminazione, eseguita n la versione precedente delle norme CEI, va rivalutata come richiesto dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. (artt. 17 e 84), essendo in vigore dal 01.03.2013 la nuova norma CEI EN 62305-2.
Infatti, per gli edifici esistenti, nei quali la valutazione era stata effettuata secondo le norme precedenti, "il datore di lavoro dovrà compiere nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305 – 2 e se necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma".
Opuscolo INAIL 
Gennaio 13, 2014 - Min.Lavoro: Formazione RSPP docenti, Interpello 18-2013
Interpello 18-2013 del 19/12/2013
Importante risposta della Commissione "Interpelli" Governo-Regioni, ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. 81/2008.
L'istanza riguardava l'esistenza o meno di un obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di RSPP
La domanda era stata presentata da CNAPI - Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e del Periti Industriali Laureati, a seguito delle richieste di un dirigente scolastico di imporre la formazione prevista per i lavoratori all'art. 37 ai RSPP (docenti nominati RSPP).
La Commissione Interpelli stabilisce che il RSPP ed anche l'ASPP (purchè risulti in possesso dei suddetti requisiti - quindi con corretto aggiornamento quinquennale) ha ricevuto una "formazione sufficente e adeguata" relativamente alla formazione per i lavoratori e i preposti ove opera o ha il titolo di RAPP e ASPP.
Naturalmente la sua formazione deve essere integrata rispetto a eventuali nuovi rischi che derivi dall VdR.
La risposta è contenuta nell'Interpello n. 18/2013, che pubblichiamo al link, a fianco.
Gennaio 13, 2014 - Min.Lavoro: Testo Unico D.Lgs. 81/2008 aggiornato dicembre 2013
Disponibile on line il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: disponibile on line il testo coordinato nell'edizione dicembre 2013 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.
Novità in questa versione:
- inserita la circolare 41 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- inserita la modifica all'art. 71, comma 11 introdotta dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013);
- inseriti gli interpelli dal n. 8 al n. 15 del 24/10/2013.
- Fonte: Ministero del Lavoro
Gennaio 13, 2014 - Incentivi INAIL, 307,359 milioni di euro per progetti salute e sicurezza
Bando ISI 2013, i fondi suddivisi Regione per Regione
Con il Bando Isi 2013, Inail finanzia con un totale di 307,359 milioni di euro in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il contributo, pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto.
I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
Le scadenze:
dal 21 gennaio all’8 aprile 2014 si può inserire online il proprio progetto.
Se le caratteristiche del progetto sono in linea con quelle richieste dal bando, è possibile partecipare alla fase successiva di invio telematico della domanda.
Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:
1. progetti di investimento
2. progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi
3. progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21/9/1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del d.lgs. 81/2008 s.m.i. e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.
Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.
Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni
I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento.
Come accedere ai finanziamenti.
Le imprese, previa registrazione sul portale Inail, hanno a disposizione una procedura informatica per l’inserimento guidato della domanda di contributo con le modalità indicate negli Avvisi regionali, attraverso semplici passaggi operativi:
- inserimento della domanda nella sezione Servizi online e verifica delle condizioni minime di ammissibilità
- download del codice identificativo
- invio della domanda attraverso la procedura online nei tempi e nelle modalità previste dagli Avvisi pubblici regionali
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Al via anche una campagna informativa.
Il varo del nuovo bando Isi sarà accompagnato da una campagna informativa su quotidiani, periodici, tv e Internet.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il contact center dell’Istituto ai numeri:
- 803164 (gratuito da telefono fisso)
- 06-164164 (a pagamento da telefono cellulare).
Dicembre 09, 2013 - GUUE: Materiale elettrico, titoli e riferimenti di norme armonizzate
Dicembre 09, 2013 - GUUE: macchine e modifica la direttiva 95/16/CE
Dicembre 09, 2013 - ECHA: Guida applicazione criteri CLP, aggiornata
L'Agenzia europea di sostanze chimiche (ECHA) ha pubblicato un aggiornamento alla guida sull'applicazione dei criteri CLP.
La guida è ora disponibile nella sezione 'Orientamento su CLP del sito Web dell'ECHA.
Un aggiornamento delle linee guida sull'applicazione dei criteri CLP per la parte
- 2: pericoli fisici
e
- parte 3: pericoli per la salute
era necessaria al fine di tener conto del secondo adattamento al progresso tecnico (ATP) del regolamento CLP, entrato in vigore nell'aprile 2011.
L'aggiornamento tiene inoltre conto del quarto ATP che è entrato in vigore nel giugno 2013.
In aggiunta, una rettifica della parte 1: principi generali per la classificazione ed etichettatura parte 4: rischi ambientali e i suoi relativi allegati I-V.
Novembre 18, 2013 - Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi in via definitiva due disegni di legge volti a recepire le normative più recentemente adottate a livello di Unione Europea
Il Consiglio dei Ministri n. 33/2013, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, Enzo Moavero Milanesi, ha approvato oggi in via definitiva due disegni di legge volti a recepire le normative più recentemente adottate a livello di Unione Europea e a chiudere svariate procedure d'infrazione al diritto UE, suscettibili di determinare sanzioni pecuniarie a carico del Paese.
In particolare, il testo contiene norme che:
- aboliscono l’esonero di responsabilità del datore di lavoro, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nel caso di delega di alcune delle sue funzioni;
- rendono più compiutamente disponibili al pubblico i dati relativi al monitoraggio ambientale e consentono la partecipazione dei cittadini all’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale che non siano già sottoposti a VIA;
- migliorano la tutela contro l’inquinamento acustico;
- prevedono l’obbligo per l’autore di un danno ambientale di ripararlo mediante il pieno ripristino della situazione antecedente il danno;
- eliminano le differenze di trattamento dei contribuenti, residenti in un altro Stato dell’Unione Europea, i quali producono la maggior parte del proprio reddito in Italia (c.d. ‘non residenti Schumacker’);
- superano la disparità di trattamento fiscale fra le attività finanziarie detenute in Italia e quelle detenute all’estero;
- individuano le autorità competenti per la vigilanza sui soggetti finanziari;
- chiariscono alcuni dubbi interpretativi per l’applicazione della direttiva di disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati e fra le pubbliche amministrazioni e i privati.
Inoltre in ottemperanza con la sentenza della Corte di Giustizia Ue, è stata previsto che in caso di violazioni gravi e manifeste dell’ordinamento della Ue da parte di organi giurisdizionali di ultimo grado, lo Stato ne debba rispondere direttamente.
Il Governo ha deciso di esercitare, per la prima volta, la facoltà, di cui all'articolo 29 della Legge n. 234 del dicembre 2012 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”), presentando al Parlamento due ulteriori disegni di legge, dopo l'approvazione delle leggi ‘europea’ e ‘di delegazione europea’ 2013, avvenuta nello scorso luglio.
Il nuovo disegno di 'legge europea 2013' mira a chiudere 7 procedure d'infrazione e 10 casi precontenziosi (c.d. ‘EU-Pilot’) e a dare attuazione a due regolamenti UE, a una sentenza della Corte di Giustizia UE e a una decisione Euratom.
Novembre 14, 2013 - INAIL: Pubblicati gli atti del Seminario "Macchine e attrezzature di sollevamento"|
Sono disponibili gli atti del Seminario tenutosi nell'ambito della manifestazione Ambiente Lavoro - Bologna 17 ottobre 2013 "Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali", organizzato da INAIL - Settore Ricerca - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza.
"Macchine e attrezzature di lavoro" - Sito INAIL
Novembre 04, 2013 - Min. Salute: Telefoni cellulari e salute
Data di pubblicazione: 22 ottobre 2013
I telefoni cellulari, come altre applicazioni dei campi elettromagnetici a radiofrequenza nel settore delle telecomunicazioni, fanno ormai parte della nostra vita.
Alla fine del 2011risultavano attivi nel mondo 6 miliardi di contratti di telefonia mobile e tre quarti di queste utenze erano localizzate in paesi in via di sviluppo.
Tutti i dispositivi a radiofrequenza, per poter essere immessi sul mercato, devono rispondere ai requisiti di sicurezza basati sulle conoscenze scientifiche più aggiornate e definiti da organizzazioni internazionali di esperti riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
L’incredibile successo commerciale dei telefoni mobili è stato accompagnato, tuttavia, da preoccupazioni riguardo ad effetti negativi sulla salute eventualmente associati al loro utilizzo.
L’OMS ha risposto ai timori sui rischi dei campi elettromagnetici avviando nel 1996 il Progetto Internazionale Campi Elettromagnetici, orientato a:
- identificare le lacune conoscitive
- definire le priorità di ricerca sugli effetti sanitari dell’esposizione a bassi livelli di campi elettromagnetici (inferiori ai livelli consentiti dalle normative)
- promuovere progetti d’indagine coordinati ed efficienti
- monitorare gli sviluppi delle conoscenze
- valutare ed interpretare i risultati della ricerca scientifica e diffonderli all’esterno dei ristretti ambiti tecnici.
Negli ultimi vent'anni sono stati realizzati molti studi finalizzati a valutare se i telefoni mobili comportino potenziali rischi per la salute.
Ad oggi, secondo l'OMS, non è stato dimostrato alcun effetto sanitario avverso causato dall'uso dei telefoni cellulari, ma ulteriori ricerche sono in corso per colmare residue lacune nelle conoscenze.
In particolare, le evidenze scientifiche attualmente disponibili tendono, nel loro complesso, a deporre contro l’ipotesi che l’uso dei telefoni cellulari comporti un incremento del rischio di tumori intracranici.
D’altra parte, non sono ancora disponibili osservazioni a distanze superiori ai 15 anni dall’inizio dell’uso e per esposizioni iniziate durate l’infanzia e l’adolescenza.
Pertanto, in linea con quanto raccomandato dall’OMS, è opportuno proseguire la sorveglianza epidemiologica dell’andamento dei tumori cerebrali nel tempo e gli studi di coorte prospettici attualmente in corso.
Il Ministero della Salute segue con attenzione l’evoluzione delle conoscenze scientifiche, e con questo dossier intende trasferire ai cittadini italiani le conoscenze scientifiche più aggiornate in merito agli eventuali effetti sanitari, dando risposte alle domande più frequenti sul rapporto tra telefoni cellulari e salute. Fonte: Ministero della Salute.
Ottobre 14, 2013 - Reg. Lombardia: Check-List sul Rischio di caduta dall’alto
La "Scheda di rilevazione dei rischi di caduta dall'alto"
è stata pensata come strumento di analisi sia per gli addetti del settore che per i funzionari ASL.
• per gli addetti del settore, in particolare Preposti delle imprese edili e Coordinatore in fase di esecuzione (CSE), la scheda serve per una rapida e facile valutazione sullo stato di sicurezza delle attrezzature e sul loro corretto utilizzo. Il susseguirsi delle fasi lavorative che caratterizzano il cantiere edile rende la scheda prodotta un utile strumento per esercitare controlli periodici all’interno del cantiere;
• per i funzionari ASL la scheda è un pratico pro-memoria per focalizzare l’attenzione sulle principali misure da utilizzare nei lavori condotti in altezza o situazioni che espongono a rischio di cadute dall’alto.
La scheda ad uso del funzionario ASL dovrà riportare in calce, per presa d’atto:
- la firma della persona presente al sopralluogo
- e la aggiunta della frase:
"In caso di violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni, verrà inviato verbale di contravvenzione con le opportune prescrizioni e/o disposizioni"
Settembre 25, 2013 - GUUE: Atmosfera esplosiva, titoli e riferimenti di norme armonizzate
Sulla GUUE C 259/01 del 7 setttembre 2013 è pubblicata la Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)
G.U.U.E. C259/01 
Settembre 16, 2013 - Legge 98/2013: Novità su DURC, SCIA, Ambiente e Paesaggio
Le principali novità
Semplificazione del DURC e Appalti pubblici.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è:
- acquisito d'ufficio in via telematica dalle stazioni appaltanti
- sarà richiesto soltanto per le fasi fondamentali del contratto
- ha validità aumentata da 90 a 120 giorni.
Immediata sarà la richiesta di DURC sia per i pagamenti sia intermedi sia per il saldo finale.
Edilizia e SCIA.
La SCIA può essere utilizzata anche nei casi di interventi edilizi che prevedono la modifica della sagoma degli edifici (prima era necessario il permesso di costruire).
Sono eccezioni:
- gli edifici sottoposti a vincolo paesaggistico o culturale;
- aree site in centri storici e di particolare importanza ambientale, artistica e culturale
- aree espressamente individuate a mezzo di delibera comunale.
E' abolita la dichiarazione del tecnico abilitato
Gli interessati potranno inoltre richiedere allo Sportello Unico per l'Edilizia (competente anche alla raccolta ed al rilascio di singoli atti di autorizzazione e di assenso, da richiedere altrimenti alle singole amministrazioni territoriali).
Il rilascio del certificato di agibilità parziale nel caso in cui l'opera non sia ancora compiuta nella sua interezza ma siano stati ultimati i lavori entro singole unità abitative.
L'attestazione di agibilità può essere trasmesso allo sportello unico dal direttore dei lavori in alternativa alla richiesta di rilascio dello stesso.
Ambiente e paesaggio.
Si passa:
- dalla previsione del silenzio rifiuto
- all'obbligo per la P.A. di concludere i procedimenti amministrativi di rilascio del permesso di costruire in presenza di determinati vincoli paesaggistici ed ambientali con un provvedimento espresso.
Inoltre, il parere del soprintendente necessario al rilascio di autorizzazione paesaggistica deve ora essere rilasciato entro il termine di 45 giorni (prima era di 90 giorni).
Settembre 11, 2013 - Min. Salute: Rinnovo dell’autorizzazione dei prodotti biocidi in scadenza, linee guida
L'ECHA ha elaborato delle linee guida necessarie per effettuare la domanda di rinnovo dei prodotti biocidi in scadenza. Si segnala che al momento sono in scadenza le autorizzazioni dei prodotti a base di defenacum e di difenatialone, si allega il modulo con il quale è possibile effettuare la domanda di rinnovo.
L'ECHA ha elaborato delle linee guida necessarie per effettuare la domanda di rinnovo dei prodotti biocidi in scadenza.
Si segnala che al momento sono in scadenza le autorizzazioni dei prodotti a base di defenacum e di difenatialone, si allega il modulo con il quale è possibile effettuare la domanda di rinnovo.
Per fare la domanda è necessario utilizzare il modulo per il rinnovo: Application form - renewal of a national authorisation under Regulation (EU) No 528/2012
Per approfondire consulta le linee guida Renewal of national authorisations for biocidal products containing difethialone or difenacoum
Ministero della salute
Settembre 11, 2013 - Reg. Lombardia: Formazione dei carrellisti, semplificazione dell'accreditamento degli utilizzatori
Determinazione Regione Lombardia D.d.s. 5 agosto 2013 - n. 7472.
Determinazione concernente l’individuazione dei soggetti formatori in ordine all’applicazione dell’accordo Stato Regioni del 22 febbraio.... 2012 in attuazione dell’art. 73, comma 5, del d.lgs. 81/08 - allegato A - lettera B - punto 1.1 - lettera f).
DECRETA
1. di stabilire che le aziende utilizzatrici, che intendono svolgere attività formativa per l'abilitazione all'uso delle attrezzature di lavoro individuate
nell'allegato A lettera A dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, limitatamente ai propri lavoratori, in coerenza con l'allegato A- lettera B- punto 1.1 del richiamato Accordo e come stabilito dalla d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 -Allegato l) punto 1.2. devono profilarsi nel sistema regionale di accreditamento attraverso l'autocertificazione di cui all'Allegato l) parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui viene altresì comunicato
l'awio delle attività formative;
2. di stabilire che le suddette aziende devono registrarsi nel si stema informativo regionale https://gefo.servizirl.it/ e compilare entro la data di avvio delle attività formative l'autocertificazione che viene generata automaticamente dal sistema informativo come da Allegato l) parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
3. di stabilire che le aziende di cui al precedente punto l) possono erogare, limitatamente ai propri lavoratori corsi di formazione e di aggiornamento per l'abilitazione all'uso delle specifi che attrezzature di lavoro esclusivamente presso l'unità locale/i ubicata/ e, come da Registrazione in Camera di Commercio,nel territorio di Regione Lombardia;
4. di stabilire che l'attestato finale di abilitazione venga rila sciato direttamente dal soggetto erogatore senza logo regiona le utilizzando il format di cui all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per uniformità con gli attestati rilasciati da tutti soggetti di cui all'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012;
5. di confermare che per tutto quanto non previsto dal pre sente atto valgono le prescrizioni di cui all'Accordo Stato Regioni del22 febbraio 2012 nonché le ulteriori specifiche regolamentazioni attuative regionali;
6. di pubblicare il presente prowedimento sul BURLe sul sito delle Direzioni generali Salute e Istruzione Formazione e Lavoro della Regione Lombardia.
Regione lombardia Istruzione, Formazione e Lavoro
Agosto 26, 2013 - GU: Legge 99/2013: disposizioni lavoro, aumenta sanzioni 9,6%
Pubblicata sulla G.U. n. 196 del 22-8-2013 la Legge n. 99/2013 che ha convertito il DL 76/2013, recante: «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»
Reca un insieme di disposizioni di:
- natura fiscale
- in materia di lavoro
- nonché varie misure di finanziamento di specifici interventi.
Ecco le principali novità
RIVALUTAZIONE 9,6% DELLE SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO
Il comma 4-bis dell’art. 306 del D.L.vo n. 81/2008 è stato sostituito: le ammende previste con riferimento nelle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative sono rivalutate a cadenza quinquennale ... in misura pari all’indice ISTAT ...
...dal 1° luglio 2013 la rivalutazione è pari al 9,6% (tra queste, oltre a quelle specifiche per la sicurezza, la rivalutazione riguarda anche le norme sanzionatorie applicabili in materia di visite preassuntive, di tesserini e di DURC).
La metà delle maggiorazioni sono destinate al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del Lavoro.
Altre novità riguardano i contratti dei lavoratori in somministrazione.
Viene istituito un incentivo (sperimentale) a favore dei datori di lavoro (quindi anche non imprenditori) che assumano con contratto a tempo indeterminato lavoratori tra i 18 ed i 29 anni che abbiano determinati requisiti (vedi legge).
MODIFICHE ALLA NORMATIVA SULL’APPRENDISTATO
Prevede misure straordinarie, applicabili fino al 31 dicembre 2015, finalizzate a fronteggiare la grave crisi occupazionale che coinvolge, soprattutto i giovani.
ALTRE DISPOSIZIONI
- Borse di studio per tirocini formativi nel meridione e misure di auto impiego ed imprenditorialita’
- Misure del programma “garanzia per i giovani” e per la ricollocazione dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga
- Disposizioni in materia di istruzione e formazione
- Modifiche alla normativa sui contratti a termine
- Lavoro intermittente
- Collaborazioni coordinate e continuative a progetto
- Lavoro accessorio
- Modifiche all’art. 3 della legge n. 92/2012
- Convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali
- Modifiche al decreto legislativo n. 181/2000
- Banca dati delle politiche attive e passive
- Contratti di prossimita’ ex art. 8 della legge n. 148/2011
- Modifiche alle normative sul lavoro dei cittadini extra comunitari
- Assunzioni da parte delle imprese agricole facenti parte dello stesso gruppo
- Calcolo del reddito per la pensione di inabilita’
Decreto Legge n.76/2013
Agosto 26, 2013 - Legge 98/2013 ha convertito DL 69/2013 e modificato DLgs. 81/2008, ma non tutte in vigore subito.
Pubblicata in G.U. la Legge 98/2013, conversione DL 69/2013 - aggiornamento 20 agosto 2013
Il S.O. n. 63L alla G.U. n194 del 20 agosto ha pubblicato la legge di conversione del Decreto-legge 69/2013, detto "del Fare".
Si tenga conto che NON entreranno immediatamente in vigore (quasi) tutte le modifiche al D.Lgs. 81/2008 e alla salute e sicurezza sul lavoro, poichè la legge prevede la definizione e specificazione di molti aspetti tramite intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, spesso sentita la Commssione consultiva permanente (ex. art. 6), ovvero le Commissioni parlamentari.
Il voto del Parlamento è stato accompagnato anche dalla approvazione di numerosi Ordini del giorno, alcuni dei quali relativi:
- all'art. 40, Allegati 3-A e 3-B
- ai vlontari
, le cui richieste ovviamente NON saranno immdatamente operative - anche se accolte dal Governo - poichè gli OdG costituiscono una richiesta al Governo, che NON può essere resa esecutiva per decreto ministeriale ma solo con una "norma primaria".
Tra le altre novità:
- abolizione del DURT (il Documento di Regolarità Tributaria introdotto dalla Camera)
- il taglio agli stipendi dei manager
- il ripristino in Aula delle semplificazioni per gli interventi edilizi anche se modificano la sagoma dell'edificio ma con vincoli più rigidi per la tutela dei centri storici;
- Scuole: si aggiungono agli interventi di messa in sicurezza anche la realizzazione nuovi istituti;
- Multe: la misura ridotta del 30% varrà per i trasgressori se si paga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Salta invece lo sconto per gli automobilisti virtuosi;
- Appalti: diventa obbligatoria l'anticipazione del 10% dell'importo.
Come si potrà valutare esaminando il testo coordinato:
- i contenuti finali del decreto-legge sono migliorati rispetto al testo originale, pubblicato in Gazzetta ufficiale,
ma
- sono anche più limitati rispetto alle richieste nostre e della Commissione XI dela Camera (Lavoro).
In particolare non è più soppresso l’art. 35 (formazione semplificata per attività fino a 50 giornate/anno), sostituito da una formulazione incomprensibile e peggiorativa dell’attuale normativa per le stesse aziende con attività stagionali.
Decreto "del Fare" Legge n.69/2013
Agosto 05, 2013 - G.U.: pubblica il Decreto ILVA, LEGGE 3 agosto 2013, n. 89
Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/2013
La G.U. pubblica la conversione in legge del cd "Decreto ILVA".
E' la la LEGGE 3 agosto 2013, n. 89, pubblicata sulla G.U. n.181 del 3 agosto 2013 , Serie Generale, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/2013.
La legge, si compone di:
- un solo articolo (vedi sotto)
- e di un Allegato, che riporta le modifiche al Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 61
ALLEGATO
Art. 1 - Commissariamento straordinario
1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio, puo' deliberare il commissariamento straordinario
dell'impresa, esercitata anche in forma di societa', (( che impieghi
un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al
trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e )) che
gestisca almeno uno stabilimento (( industriale )) di interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, (( con modificazioni )), dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attivita' produttiva abbia
comportato e comporti (( oggettivamente )) pericoli gravi e rilevanti
per l'integrita' dell'ambiente e della salute a causa della
inosservanza (( reiterata )) dell'autorizzazione integrata
ambientale, di seguito anche «a.i.a.». Il commissario e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sette giorni
dalla delibera del Consiglio dei ministri e si avvale di un sub
commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede
all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub
commissario. (( Al commissario e al sub commissario sono attribuiti
poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'a.i.a.
Decreto ILVA
Agosto 05, 2013 - Reg.Lombardia: Siglato Piano per la sicurezza sul lavoro
Un piano quadriennale per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro redatto da tutti i soggetti coinvolti.
NEL PIANO INDICAZIONI TRAVERSALI PER PREVENIRE RISCHI -
Il 'Piano regionale 2014-2018 per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro' sarà redatto insieme ai componenti del Patto per lo sviluppo (fra i quali i sindacati e le associazioni di categoria), Ance, Inail, Inps, Direzione regionale del Lavoro e Ufficio scolastico regionale.
Conterrà indicazioni e azioni trasversali e integrate in materia di prevenzione dei rischi, delle malattie professionali e degli infortuni mortali o invalidanti, oltre che indicazioni sulle attività di formazione e divulgazione della cultura della sicurezza.
IN GIUNTA ENTRO FINE ANNO
Il Piano sarà pronto per l'approvazione in Giunta entro il 31 dicembre 2013 e sarà redatto secondo i principi di intersettorialità, semplificazione e sostenibilità delle attività, sviluppando e condividendo i contenuti del Piano regionale 2011-2013.
Con la firma dell'intesa Regione Lombardia ribadisce la volontà di promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro e quindi il benessere dei cittadini, anche attraverso il coordinamento di tutti i soggetti che partecipano attivamente alla sua attuazione, in piena coerenza con gli impegni presi dal Governo regionale.
Luglio 29, 2013 - Min. Lavoro: Circ. 31-2013 chiarimenti sulle verifiche periodiche
Circolare n. 31 del 18 luglio 2013.
Con circolare n. 31/2013 avente ad oggetto "D.M. 11 aprile 2011 concernente la 'Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all.VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo – Chiarimenti" vengono fornite indicazioni in relazione all'obbligo di trasmissione trimestrale del registro informatizzato delle verifiche periodiche effettuate, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'Allegato III del D.M.
Circolare n.31 del 18 Luglio 2013 
Luglio 22, 2013 - Min. Lavoro: Vigilanza in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Nota Ministero Lavoro 27 giugno 2013, n. 11649.
Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Applicazione dell’art. 2,comma 1, lett. C), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011.
Con la nota n.11649 del 2013 il Ministero del Lavoro risponde ad un quesito posto da una Direzione Territoriale del Lavoro, in merito alla sanzione applicabile nel caso in cui l'appaltatore, per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, si avvalga di lavoratori utilizzando forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non abbia certificato tali contratti ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del DLgs 276/2003.
La nota chiarisce che l'attivita' lavorativa deve essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso di:
- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro
- con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
- assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione che i relativi contratti siano preventivamente certificati rispetto ai contenuto del decreto legislativo sopra citato.
Qualora, in sede di verifica ispettiva, dovesse emergere che non sia stata fatta la certificazione di tali tipologie di contratti, al committente sara' applicata la sanzione a carico del latore di lavoro e dei dirigenti dell'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 Euro (e loro aggiornamenti quinquennali) prevista per il mancato rispetto dell'art.26, comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008.
Luglio 22, 2013 - DL 69: Appalti: DURT e Responsabilità fiscale - Comunicazione all'Agenzia Entrate|
Sei mesi di tempo per la messa in funzione del Durt, il nuovo documento unico di regolarità tributaria
Responsabilità fiscale negli appalti: 6 mesi di tempo per la messa in funzione del DURT, il nuovo documento unico di regolarità tributaria che gli appaltatori dovranno acquisire per schivare la responsabilità solidale sulle ritenute.
Lo prevede un emendamento è stato approvato approvato dalle Commissioni I e V della Camera, all’articolo 50 del decreto legge 69/2013 (Fare).
Il provvedimento deve essere confermato dall'Aula di Montecitorio e poi dal Senato.
Alle imprese toccherà anche comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate i dati contabili ed i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute, almeno fin quando le procedure sulla fatturazione elettronica non saranno messe a regime.
L’adempimento sulla carta è facoltativo, ma per chi vorrà ottenere le certificazioni in tempo reale (e quindi essere pagato rapidamente dal committente o appaltatore) sarà di fatto un obbligo.
Luglio 21, 2013 - Min.Lavoro: Circ. 30:13 Segnaletica sicurezza, All.to XXV D.Lgs. 81/2008
Fornisce chiarimenti sulla corrispondenza di pittogrammi D.Lgs. 81/2008, Allegato XXV con la norma UNI EN ISO 7010:2012
Con la Circolare n. 30 del 16 luglio 2013 del Ministero del lavoro vengono fornite indicazioni circa il corretto uso dei segnali di sicurezza.
La Circolare 30/2013 ha per oggetto "Segnaletica di sicurezza - D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV – Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 – Chiarimenti" vengono fornite indicazioni circa il corretto uso dei segnali di sicurezza, di cui all'Allegato XXV del D. Lgs. n.81/2008 e la loro rispondenza con quelli previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012.
Circolare n.30 del 16 Luglio 2013 
Luglio 15, 2013 - Circolare n. 28/2013: rischi di ribaltamento Benne miscelatrici per calcestruzzo
Circolare n. 28 del 2 luglio 2013
Circolare n. 28 del 2 luglio 2013 sull'utilizzo di benne miscelatrici per calcestruzzo
Con la circolare n. 28 del 2 luglio 2013, recante “Benne miscelatrici per calcestruzzo: rischi di ribaltamento connessi all’utilizzo in abbinamento a caricatori compatti”, vengono forniti chiarimenti e indicazioni sull’utilizzo delle benne miscelatrici per la produzione di calcestruzzo al fine di garantire la tutela degli operatori durante l’uso di dette attrezzature e di ridurre, riconsiderando anche i livelli di sicurezza di tali macchinari, il rischio di infortuni nel settore.
Circolare n. 28 del 2 luglio 2013
Luglio 02, 2013 - EU: Protezione dei lavoratori contro i campi elettromagnetici
Approvata il 20 giugno 2013 dal Consiglio dei Mininistri EU la nuova direttiva.
La nuova direttiva tutela i lavoratori come medici e infermieri che aiutano i pazienti nelle scansioni di risonanza magnetica (MRI), le persone che lavorano con radar, saldatori e operai che riparano le linee elettriche.
La proposta di direttiva:
- chiarisce le definizioni degli effetti negativi sulla salute
- introduce un sistema aggiornato sui Limiti di esposizione (le frequenze che vengono riconosciuti come aventi effetti nocivi sul sistema cardiovascolare umano o del sistema nervoso centrale), nonché
- una serie di disposizioni per rendere più facile per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi prevista dalla legge.
Il Commissario László Andor ha commentato: "Le nuove norme garantiscono un buon equilibrio tra una migliore protezione dei lavoratori europei contro l'esposizione nociva ai campi elettromagnetici, e limitare l'onere normativo per le piccole e medie imprese.
Entrambi i lavoratori e le imprese traggono vantaggio da queste nuove regole."
Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva nella legislazione nazionale entro il 1 luglio 2016
Direttiva europea sulla protezione dei lavoratori dal rischi derivanti da Campi Elettromagnetici
Luglio 02, 2013 - Decreto Fare n. 69/2013 Modifica D.Lgs. 81/2008
Il Decreto Fare n. 69/2013 Modifica D.Lgs. 81/2008 e altre disposizioni su Ambiente e tutela beni ambientali
Il testo del Decreto legge” n. 69 del 21.6.2013 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 20013, suppl. ord. n. 50
- è entrato in vigore il 22.6.2013
In queste “note” si evidenziano alcune prime considerazioni.
Il "decreto-legge fare" contiene norme relative a varie disposizioni, tra cui:
- Semplificazioni di adempimenti burocratici in materia di lavoro (Art. 32);
- Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata (Art. 35);
- Disposizioni in materia di prevenzione incendi (Art. 38);
- Disposizioni in materia di beni culturali (Art. 39);
- Disposizioni in materia ambientale (Art. 41);
- Soppressioni di certificazioni sanitarie (Art. 42);
e, inoltre:
- Finanziamento acquisto di macchine (Art. 2);
- Piano nazionale sicurezza stradale (Art. 20);
- Proroghe in materia di appalti pubblici (Art. 26)
- Semplificazioni in materia edilizia (Art. 30)
- Semplificazioni DURC (Art. 31)
- Proroghe dei Consigli di Vigilanza di INAIL e INPS (Art. 37).
PREMESSA
Nonostante il decreto-legge sia in vigore dal 22 giugno 2013:
- Molte norme NON entreranno immediatamente in vigore, poiché il DL 69/2013 prevede il rinvio a successive definizioni, ad esempio tramite decreti interministeriali ovvero in sede di Conferenza Stato-Regioni (CSR), a volte tramite una “intesa” vincolante altre volte solo “sentita” la CSR oppure/anche previo parere delle parti sociali (generalmente non vincolante);
- altre norme entreranno immediatamente in vigore ma con parecchi dubbi interpretativi e possibilità di contenziosi interpretativi peggiori forse della semplificazione che vorrebbero attuare.
Decreto del Fare n°69/2013
Luglio 02, 2013 - Lavoro, il DL 76/2013 modifica le sanzioni del D.Lgs. 81/2008
Il Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 è pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28-6-2013
Il Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 è pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28-6-2013 e modifica anche norme sulla salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008:
- sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008
- contratti di somministrazione
Il Decreto legge n. 76/2013 reca: "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2013
Le novità sulla TSSL sono stete previste dall'art.9 comma 2.
Il comma 4-bis dell’art. 306 del D.L.vo n. 81/2008 è stato sostituito: le ammende previste con riferimento nelle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative sono rivalutate a cadenza quinquennale con decreto del Direttore Generale per l’Attività Ispettiva in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo con arrotondamento della cifra al decimale superiore.
Dal 1° Luglio 2013(sede di prima applicazione) la rivalutazione è pari al 9,6% (tra queste, oltre a quelle specifiche per la sicurezza, la rivalutazione riguarda anche le norme sanzionatorie applicabili in materia di visite preassuntive, di tesserini e di DURC).
La metà delle maggiorazioni sono destinate al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del Lavoro.
Un’altra novità in materia di sicurezza è stata introdotta per i lavoratori con contratto di somministrazione, attraverso una modifica dell’art. 23, comma 1, del D.L.vo n. 276/2003, come
modificato dall’art. 7 del D.L.vo n. 24/2012.
La nuova disposizione afferma che le condizioni di tutela del lavoratore utilizzato debbono essere non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello anche sotto l’aspetto della “integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D.L.vo n. 81/2008”.
Decreto Legge n°76/2013
Giugno 20, 2013 - EU-OSHA: le classificazioni sulle sostanze pericolose ora disponibili in C & L dell'ECHA
UE - le classificazioni armonizzate secondo la direttiva sulle sostanze pericolose ora disponibile in C & L.
La classificazione e l'etichettatura di tutte le sostanze armonizzate incluse nell'allegato VI del regolamento CLP in base ai criteri stabiliti nella precedente direttiva sulle sostanze pericolose
(DSD) saranno ora disponibili nel C & L Inventory.
Questo è in aggiunta alla classificazione ed etichettatura in base ai criteri del regolamento CLP, che erano già inclusi.
Questa aggiunta è quello di aiutare gli utenti che ancora classificare ed etichettare le miscele secondo la DSD. Anche se completamente sostituito dal Regolamento CLP per le sostanze, i criteri della DSP possono ancora essere applicati a miscele fino al giugno 2015. È inclusa anche la classificazione delle sostanze armonizzate ai sensi della direttiva Seveso II.
Tutte le sostanze saranno ricercabile usando la loro identità di sostanza (come il nome, il numero CE, numero indice, ecc), ma solo i criteri del regolamento CLP possono essere utilizzati per la ricerca di particolari classificazioni.
Classificazione Sostanze Chimiche
Giugno 18, 2013 - Ministero Salute, Circolare su Allegati 3-A e 3-B D.lgs. 81/2008 e DM 9 luglio 2012
Emanata dal Ministero della Salute una lettera circolare inerente alcuni chiarimenti applicativi del DM 9 luglio 2012, diretta ai dipartimenti di prevenzione delle ASL, al coordinamento tecnico delle Regioni e agli altri interlocutori istituzionali La Direzione generale della Prevenzione del Dipartimento della Sanità pubblica e dell'innovazione del Ministero della Salute ha emanato una circolare, in data 10 giugno 2013, avente per oggetto "Chiarimenti applicativi D.M. 9 luglio 2012".
Emanata dal Ministero della Salute la circolare inerente alcuni chiarimenti sugli Allegati 3-A e 3B del D.Lgs. 81/2008 e DM 9 luglio 2012.
In attuazione dell’articolo 40 comma 2-bis del D.Lgs. 81/2008 è stato emanato
il D.M. 9 luglio 2012 ha definito i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione annuale dei dati collettivi aggregati, sanitari e
di rischio, dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Il Decreto Ministeriale 9 luglio 2012 è entrato in vigore il 25 agosto 2012, pertanto a partire da tale data sono stati riattivati gli obblighi di redazione e trasmissione delle informazioni dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria da parte dei medici competenti, temporaneamente sospesi dallo stesso comma 2-bis dell’articolo 40.
Unicamente per il periodo di sperimentazione, che interessa la raccolta e la trasmissione dei dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2012, il termine per l’invio delle informazioni richieste dall’allegato 3B, normalmente fissato dall’articolo 40 entro
il primo trimestre successivo all’anno di riferimento, è stato differito dal D. M. 9 luglio 2012 al 30 giugno 2013 ed inoltre è stata introdotta all’articolo 4 del decreto la previsione che: “Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell’art. 40, la sanzione di cui all’articolo 58, comma 1, lettera e), è sospesa fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede”.
La sospensione della sanzione, a carico dei medici competenti che non abbiano ottemperato nel termine previsto all’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 40, risulta pertanto prevista in ragione di possibili difficoltà non preventivate che abbiano ostacolata o impedita la raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui all’allegato 3 B, ...., oggetto della sperimentazione.
A tal riguardo stante la formulazione letterale del sopraccitato articolo 4…., si chiarisce che “fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede” non va inteso come una temporanea sospensione dell’accertabilità di eventuale inosservanza dell’obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, che duri “fino al 24 agosto 2013”, per cui solo successivamente a tale data l’eventuale violazione può essere accertata e sanzionata, …..
Infatti la ratio della previsione, introdotta all’articolo 4 del D M in via transitoria, è quella di favorire la serenità e la buona riuscita della sperimentazione stessa, stante anche la finalità di tale fase temporale di testare sul piano pratico la funzionalità della procedura telematica da utilizzare, assicurando una condizione esimente per il medico competente che si sia trovato nella condizione di non aver potuto adempiere al proprio obbligo di trasmissione dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria effettuata nell’anno 2012, alla data prescritta del 30 giugno 2013 , non per proprie responsabilità omissive ma per contingenti difficoltà operative.
Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che le preventivate possibili difficoltà operative non saranno in ogni caso tali da ostacolare l’utile acquisizione delle informazioni richieste dall’allegato 3 B, anche successivamente al termine prefissato del 30 giugno, in quanto la procedura telematica resa disponibile
dall’INAIL prevede, per la fase sperimentale in funzione di questa evenienza, tale ulteriore possibilità, nonché il recupero delle informazioni eventualmente già inviate per altra via telematica ai competenti servizi territoriali di vigilanza, senza necessità pertanto di ripetizione dell’invio delle informazioni precedentemente
trasmesse da parte del medico competente.
Giugno 18, 2013 - Commissione consultiva: Strategia prevenzione Infortuni sul lavoro e M.P.
Pubblicate le proposte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Approvato in via definitiva, in data 29 maggio 2013, il documento contenente le proposte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro per una strategia nazionale i prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Frutto di una approfondita riflessione in seno alla Commissione consultiva e in piena coerenza con la strategia europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il documento, inteso alla individuazione di attività promozionali della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, costituisce il primo passo di carattere propositivo nella identificazione di una strategia nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro.
In tal senso la Commissione consultiva ha inteso valorizzare, quali cardini valoriali a fondamento delle proposte di attività da pianificare e realizzare, la diffusione della cultura della salute e sicurezza nel lavoro, la promozione e diffusione dei comportamenti sicuri, il miglioramento della vigilanza, il sostegno alla efficacia delle attività di prevenzione, il miglioramento della tutela degli esposti ed ex esposti all’amianto.
Il documento verrà sottoposto alle valutazioni del comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 81/2008 e, quindi, ai Ministri competenti, evidenzia, ai fini di una compiuta realizzazione della strategia nazionale, la necessità di avviare un meccanismo di pianificazione periodica delle attività strategiche tale da consentire lo svolgimento di una azione di indirizzo e coordinamento delle iniziative promozionali in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in un arco temporale predeterminato.
Giugno 18, 2013 - UE: Nuove regole per proteggere i lavoratori dai campi elettromagnetici
UE: Le istituzioni dell'Unione europea sono d'accordo sulle nuove regole per proteggere i lavoratori dai campi elettromagnetici.
Il Consiglio dell'Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo il 26 marzo su una nuova direttiva la protezione dei lavoratori dai rischi potenziali connessi con i campi elettromagnetici.
La direttiva riguarda la tutela dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici e lo svolgimento di valutazioni di rischio efficienti ed efficaci, proporzionali alla situazione incontrata sul posto di lavoro.
Si definisce anche un sistema di protezione e il livello di rischio in modo semplice e facilmente comprensibile e impegna la Commissione europea per la produzione di linee guida per aiutare i datori di lavoro nel soddisfare i loro obblighi ai sensi della direttiva.
La direttiva contiene allegati tecnici che definiscono i valori limite di esposizione.
Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere o adottare disposizioni più favorevoli per la protezione dei lavoratori, in particolare fissando valori inferiori per i "livelli di azione" o i "valori limite di esposizione" per i campi elettromagnetici.
Giugno 12, 2013 - A.U.A.: pubblicato DPR AUA - Autorizzazione Unica Ambientale
Pubblicato sulla G.U. il DPR sulla A.U.A. - Autorizzazione Unica Ambientale Il DPR entra in vigore il 13/06/2013
La GU n. 124 del 29-5-2013 - Suppl. Ordinario n. 42, pubblica il il DPR n. 59 del 13 marzo 2013, il Regolamento sulla nuova A.U.A., Autorizzazione Unica Ambientale.
Il DPR entra in vigore il 13/06/2013 e reca la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Il regolamento attua la legge n. 35 del 2012 ("Semplifica Italia") nella parte in cui introduce l’autorizzazione unica ambientale tra gli strumenti di semplificazione per le PMI.
La nuova Autorizzazione sostituisce fino a sette procedure diverse (ad esempio:
- l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera
- la documentazione previsionale di impatto acustico etc. .
Basterà un’unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l’unica autorizzazione necessaria.
Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell’AUA.
Il nuovo Regolamento AUA costituisce il primo blocco della semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientali, peraltro già previste nel decreto semplificazioni, con particolare riferimento ad AIA e VIA.
Secondo il Governo, la piena applicazione dell’AUA garantirà un risparmio complessivo di 700 milioni di Euro all’anno per le PMI.
Giugno 12, 2013 - Min. Lavoro: Elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare lavori sotto tensione
Pubblicato il Decreto Dirigenziale del 30 maggio 2013.
Con Decreto Dirigenziale del 30 maggio 2013, è stato pubblicato il primo elenco, di cui al punto 3.4 dell’allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all’articolo 82, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2013.
Giugno 12, 2013 - Min. Lavoro: Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
Circolare n. 21 del 10 giugno 2013.
Con circolare n. 21 dell’10 giugno 2013 vengono forniti chiarimenti, tenuto conto della circolare n.12/2013 di questo Ministero, in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
Giugno 10, 2013 - Min.Ambiente: Sostanze chimiche: bollettino 4/2013
In questo numero sono descritte le attività di controllo promosse a livello nazio-nale ed europeo per verificare che gli obblighi previsti dal regolamento REACH siano rispettati.
In questo numero sono descritte le attività di controllo promosse a livello nazio-nale ed europeo per verificare che gli obblighi previsti dal regolamento REACH siano rispettati.
In cosa consistono le attività di controllo ?
Le attività di controllo sono eseguite secondo procedure documentate e preve-dono, tra l’altro, la verifica:
- dell’avvenuta pre-registrazione e registrazione delle sostanze prodotte, im-
portate o utilizzate;
- dell’osservanza delle restrizioni stabilite dal regolamento REACH (articolo 67);
della presenza della scheda di dati di sicurezza (SDS) e della relazione sulla sicurezza chimica (Chemical Safety Report, CSR), se previste;
della completezza dei dati riportati nella SDS;
- della presenza nella SDS della descrizione degli scenari di esposizione, se previsti;
- dei dati contenuti nella valutazione della sicurezza chimica indicati nel CSR;
- dell’efficacia delle misure di gestione del rischio previste e della loro applcazione;
- della comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigiona-mento (trasmissione della SDS);
- della corrispondenza delle informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza e nelle etichette applicate alle sostanze e alle miscele.
Il bollettino di informazione “Sostanze chimiche - ambiente e salute” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha come obiettivo quello di fornire con cadenza periodica aggiornamenti e informazioni al pubblico sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, “Regolamento REACH” (acronimo di Registra-tion, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals).
Giugno 05, 2013 - GUUE: REACH, Modifiche
Regolamento di modifica classificazione, etichettatura e imballaggio sostanze e miscele.
Sulla GUUE L 149/1 del 1 giugno 2013 è pubblicato il Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione, dell’8 maggio 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Articolo 2
1. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, le sostanze e le miscele possono, prima del 1 o dicembre 2014 e prima del 1 o giugno 2015 rispettivamente, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.
2. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, le sostanze classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1 o dicembre 2014 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1 o dicembre 2016.
3. In deroga all’articolo 3, secondo paragrafo, le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1 o giugno 2015 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1 o giugno 2017.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica:
- alle sostanze a decorrere dal 1 o dicembre 2014
- alle miscele a decorrere dal 1 o giugno 2015.
Maggio 31, 2013 - La G.U. del 30 maggio 2013 (S.O. n. 42) pubblica il DPR n. 59 del 13 marzo 2013, il DPR sulla AUA (Autorizzazione Unica Ambientale).
La G.U. del 30 maggio 2013 (S.O. n. 42) pubblica il DPR n. 59 del 13 marzo 2013, il DPR sulla AUA (Autorizzazione Unica Ambientale).
Si tratta del Regolamento sulla Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle PMI e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Entra in vigore il 13 giugno 2013.
Rivoluziona il sistema autorizzatorio ambientale italiano:
- Che cosa cambierà? Qual è la procedura da utilizzare?
- Quale rapporto con le precedenti autorizzazioni?
- Quali oneri e costi ?
D.P.R 13 Marzo 2013 n.59 "A.U.A." 
Maggio 27, 2013 - DVR-PMI: Procedure standardizzate sono obbligatorie?
Min.Lavoro: Chiarimenti sulle Procedure standardizzate Procedure standardizzate
Il Ministero del Lavoro ha sottolineato come a far data dal 1° giugno 2013 verrà meno la possibilità, per le aziende fino a 10 lavoratori, di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.
E’ necessario, quindi, che le aziende che fino ad oggi si siano avvalse della facoltà di "auto dichiarare" la valutazione dei rischi si muniscano di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi.
A tale riguardo, è possibile utilizzare – quale strumento di ausilio ad un corretto adempimento degli obblighi di legge – le procedure di cui all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, le cosiddette "Procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi.
Ovviamente l'utilizzo delle "Procedure standardizzate" costituisce:
- una FACOLTA' e
- NON un OBBLIGO
per le PMI, che possono utilizzare altre metodologie, purchè valide ai fini della valutazione degli obblighi.
Maggio 27, 2013 - GU: Decreto 5.3.2013 - Direttiva 2012/24/UE Trattori e protezione
La G.U. n. 113 del 16.05.2013, pubblica il DECRETO 5 marzo 2013, Recepimento della direttiva 2012/24/UE in materia di prese di forza dei trattori e relativa protezione.
La G.U. n. 113 del 16.05.2013, pubblica il DECRETO 5 marzo 2013, Recepimento della direttiva 2012/24/UE in materia di prese di forza dei trattori e relativa protezione.
Art. 1
1. All'allegato 1, Capo I, del decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989, di attuazione della direttiva 86/297/CEE, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto 4.2 e' sostituito dal seguente: «4.2 Disposizioni relative alla presa di forza anteriore.
Le specifiche della norma ISO 8759-1:1998, ad eccezione della clausola 4.2, si applicano ai trattori di tutte le categorie T e C dotati di presa di forza anteriore come specificato in tale norma.»;
b) la tabella 2 e' soppressa.
Maggio 27, 2013 - Allegato 3-B; applicativo dal 22 maggio 2013, scadenza 30 giugno 2013
Pubblichiamo i documenti presentati dal Coordinamento delle Regioni ed INAIL
Pubblichiamo i documenti sull'applicativo gli adempimenti di raccolta e trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all’Allegato II al D.M. 9 luglio 2012 (Allegato 3B del D. Lgs. n.81/2008).
Sono attivi dal 22 maggio 2013, scadenza 30 giugno 2013
Sono stati presentati dal Coordinamento delle Regioni ed INAIL
Sono stati predisposti dai Ministeri del Lavoro e della Salute e il Coordinamento delle Regioni ed INAIL, in collaborazione con le Associazioni:
- SIMLII (Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale)
- ANMA (Associazione Nazionale Medici d’Azienda)
Ai fini di una compiuta attuazione della norma, l’Inail ha predisposto, ai sensi dell’intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012, un applicativo web studiato con l’obiettivo di semplificare e standardizzare le operazioni di inserimento dei dati da parte dei medici competenti, come previsto dall’Allegato II del D.M. 9 luglio 2012.
Il nuovo sistema operativo sarà accessibile ai medici competenti sul sito www.inail.it a partire dal 22 maggio p.v.
Il termine per la trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, relativi all'anno 2012, come previsto dal citato Allegato II del DM è fissato al 30 Giugno 2013.
Maggio 27, 2013 - INAIL: Manuale per riduzione del rumore negli ambienti di lavoro
Il Manuale, utile supporto operativo, si rivolge ai datori di lavoro, a tutti i soggetti della prevenzione (RSPP, consulenti, progettisti, costruttori, ecc.) e agli organi di vigilanza.
Il Manuale è utile supporto operativo, si rivolge ai datori di lavoro, a tutti i soggetti della prevenzione (RSPP, consulenti, progettisti, costruttori, ecc.) e agli organi di vigilanza.
Il Manuale, approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, costituisce lo stato dell'arte italiano in materia di controllo del rumore tramite gli interventi di prevenzione tecnica primari e secondari e, in sinergia alla recente Norma UNI/TR 11347, costituisce un sopporto metodologico e operativo per gli adempimenti previsti dal capo II del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 volti all'eliminazione o la riduzione al minimo del rischio rumore sulla base dell'attuale stato dell'arte della tecnologia.
Maggio 20, 2013 - Min. Lavoro: dal 1.6.2013 STOP alla autocertificazione della valutazione dei rischi
Obbligatorie dal 1 giugno 2013 cesserà la possibilità per le aziende fino a 10 lavoratori, di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottolinea come a far data dal 1° giugno 2013 verrà meno la possibilità, per le aziende fino a 10 lavoratori, di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.
E’ necessario, quindi, che le aziende che fino ad oggi si siano avvalse della facoltà di “auto dichiarare” la valutazione dei rischi si muniscano di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi.
A tale riguardo, è possibile utilizzare – quale strumento di ausilio ad un corretto adempimento degli obblighi di legge – le procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008.
Maggio 13, 2013 - GUUE: Atmosfere esplosive, titoli e riferimenti di norme armonizzate
GUUE: Atmosfere esplosive: pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate
Sulla GUUE C 128/20 del 4 maggio 2013 è pubblicata la Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizazione
Maggio 13, 2013 - UE: Nuove regole per proteggere i lavoratori dai campi elettromagnetici
UE: Le istituzioni dell'Unione europea sono d'accordo sulle nuove regole per proteggere i lavoratori dai campi elettromagnetici.
Il Consiglio dell'Unione europea, il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo il 26 marzo su una nuova Direttiva sulla protezione dei lavoratori dai rischi potenzialmente connessi con i campi elettromagnetici
.
La direttiva riguarda la tutela dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici e lo svolgimento di valutazioni di rischio efficienti ed efficaci, proporzionali alla situazione incontrata sul posto di lavoro.
Si definisce anche un sistema di protezione e il livello di rischio in modo semplice e facilmente comprensibile e impegna la Commissione europea per la produzione di linee guida per aiutare i datori di lavoro nel soddisfare i loro obblighi ai sensi della direttiva.
La direttiva contiene allegati tecnici che definiscono i valori limite di esposizione.
Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere o adottare disposizioni più favorevoli per la protezione dei lavoratori, in particolare fissando valori inferiori per i "livelli di azione" o i "valori limite di esposizione" per i campi elettromagnetici.
Maggio 07, 2013 - EU-OSHA: Commissione propone di migliorare la protezione dei lavoratori contro l'esposizione a sostanze chimiche pericolose
In particolare, la Commissione ha proposto di modificare le direttive di sicurezza e sanitarie dell'UE.
La Commissione europea ha proposto di tutelare meglio i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro.
In particolare, la Commissione ha proposto di modificare le direttive di sicurezza e sanitarie dell'UE già esistenti in materia di protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche nocive per allinearle con le più recenti norme in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche (Regolamento (CE) 1272/2008).
La proposta dovrebbe garantire che i produttori ei fornitori di sostanze chimiche e delle miscele dovrebbero fornire informazioni di etichettatura armonizzate sulla classe di rischio, avverte l'utente della presenza di sostanze chimiche pericolose, la necessità di evitare l'esposizione e dei rischi connessi.
Ogni giorno milioni di lavoratori europei sono potenzialmente esposti a sostanze chimiche pericolose in una vasta gamma di settori occupazionali tra le industrie manifatturiere e di servizi, l'agricoltura, la sanità e l'istruzione.
La proposta è stata oggetto di due cicli di consultazione del datore di lavoro e rappresentanti sindacali a livello di UE, nonché discussioni del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul lavoro (ACSHW).
Maggio 06, 2013 - Interpelli 2 e 3/2013: Requisiti del Coordinatore e PSC in casi di emergenza
La Commissione "Interpello" (art. 12 del D.Lgs. 81/200) ha approvato due importanti interpelli relativi al Titolo IV.
Interpello n. 2/20132: Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori- 2 maggio 2013
- destinatario: CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Interpello n. 3/20132: Applicazione dell’articolo 100 comma 6 del D.Lgs. 81/2008
- sull'obbligo del PSC in casi emergenza (acque, luce, gas) o servizi essenziali alle popolazioni
- 2 maggio 2013
- destinatario: Federutility – Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche
Maggio 06, 2013 - Interpelli 5 e 6/2013: Valutazione Stress e Stuntmen
La Commissione "Interpello" (art. 12 del D.Lgs. 81/200) ha approvato due importanti interpelli.
Interpello n. 5/2013: Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
- 2 maggio 2013
- destinatario: FIM-CISL – Federazione Italiana Metalmeccanici
Interpello n. 6/2013: Applicazione del D.Lgs. 81/2008 a “Stuntmen” e “addetto effetti speciali"
- 2 maggio 2013
- destinatario: APT – Associazione Produttori Televisivi
Maggio 06, 2013 - Interpello 7/2013: Idoneità tecnico professionale lavoratori autonomi
La Commissione "Interpello" (art. 12 del D.Lgs. 81/200) ha approvato una importante risposta sulla verifica dei requisiti dei lavoratori autonomi.
Si tratta della risposta all'Interpello n. 7/2013: Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008- 2 maggio 2013
- ANCE – Associazione nazionale Costruttori Edili
Maggio 03, 2013 - INAIL: Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 177/2011.
Il manuale, che prende ad esempio una cisterna interrata, rappresenta il primo volume di una serie che avrà l'obiettivo di approfondire e fornire soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori da realizzare nelle diverse tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, al fine di mettere a disposizione degli operatori un "catalogo" di soluzioni validate ed efficaci.