Luglio 21, 2022 - Cybersecurity e PMI: pubblicata la Guida europea per le PMI sui controlli di sicurezza delle informazioni.

Sviluppata come implementazione dello standard internazionale ISO/IEC 27002, la versione italiana della Guida europea per le PMI sui controlli di sicurezza delle informazioni è stata pubblicata dalla Italian Digital SME Alliance.


La guida, elaborata nella sua versione originale in inglese dalla European DIGITAL SME Alliance e SBS (Small Business Standards), è basata su standard internazionali, in primis ISO/IEC 27002 nonché le norme ISO/IEC 27701, 17021, 17065, ma anche il regolamento GDPR.  La guida contiene controlli di gestione della sicurezza, controlli di sicurezza informatica, raccomandazioni sulla sicurezza fisica e controlli sulla protezione della privacy, insieme ad indicazioni sulla governance della sicurezza delle informazioni.


La guida è stata tradotta dalla Italian Digital SME Alliance in lingua italiana e è stata presentata all’evento “Cybersecurity e PMI – Presentazione della guida europea sulla sicurezza delle informazioni nelle PMI”, tenutosi il 14 luglio 2022 a Milano. Fortemente voluta dal mondo imprenditoriale italiano, la traduzione è stata sponsorizzata dalle associazioni di rappresentanza delle PMI digitali e non: Assintel, Confimi Industria Digitale, CNA Milano e Italia4Blockchain.


La sicurezza rimane un argomento cruciale nell’adozione delle tecnologie abilitanti e delle soluzioni di cui le aziende hanno bisogno. In tempi in cui le PMI sono sempre più colpite da attacchi informatici, la sicurezza informatica è essenziale per proteggerne il valore e garantirne la continuità operativa.


La guida mira a supportare le PMI in maniera più concreta nel conformarsi ai requisiti in materia di sicurezza informatica e di sviluppare le proprie capacità tecniche al riguardo. La sicurezza informatica è un requisito per l’intera catena di approvvigionamento, che garantisce il passaggio graduale dei processi industriali dal mondo fisico al cyberspazio.


La Italian Digital SME Alliance è una Coalizione di associazioni, PMI e professionisti attivi nel settore digitale costituita nel 2018 con lo scopo di creare un ponte con le Istituzioni europee ed agevolare la partecipazione a progetti internazionali. La divulgazione della cultura digitale soprattutto nei confronti della piccola  media impresa rappresenta un importante obiettivo che si prefigge la Coalizione.






Giugno 29, 2022 - Google: Garante privacy stop all’uso degli Analytics. Dati trasferiti negli Usa senza adeguate garanzie

Il sito web che utilizza il servizio Google Analytics (GA), senza le garanzie previste dal Regolamento Ue, viola la normativa sulla protezione dei dati perché trasferisce negli Stati Uniti, Paese privo di un adeguato livello di protezione, i dati degli utenti. Lo ha affermato il Garante per la privacy a conclusione di una complessa istruttoria avviata sulla base di una serie di reclami e in coordinamento con altre autorità privacy europee. Dall'indagine del Garante è emerso che i gestori dei siti web che utilizzano GA raccolgono, mediante cookie, informazioni sulle interazioni degli utenti con i predetti siti, le singole pagine visitate e i servizi proposti. Tra i molteplici dati raccolti, indirizzo IP del dispositivo dell’utente e informazioni relative al browser, al sistema operativo, alla risoluzione dello schermo, alla lingua selezionata, nonché data e ora della visita al sito web. Tali informazioni sono risultate oggetto di trasferimento verso gli Stati Uniti. Nel dichiarare l’illiceità del trattamento è stato ribadito che l’indirizzo IP costituisce un dato personale e anche nel caso fosse troncato non diverrebbe un dato anonimo, considerata la capacità di Google di arricchirlo con altri dati di cui è in possesso. All’esito di tali accertamenti il Garante ha adottato il primo di una serie di provvedimenti con cui ha ammonito Caffeina Media S.r.l. che gestisce un sito web, ingiungendo alla stessa di conformarsi al Regolamento europeo entro novanta giorni. Il tempo indicato è stato ritenuto congruo per consentire al gestore di adottare misure adeguate per il trasferimento, pena la sospensione dei flussi di dati effettuati, per il tramite di GA, verso gli Stati Uniti. Il Garante ha evidenziato, in particolare, la possibilità, per le Autorità governative e le agenzie di intelligence statunitensi, di accedere ai dati personali trasferiti senza le dovute garanzie, rilevando al riguardo che, alla luce delle indicazioni fornite dall’EDPB (Raccomandazione n. 1/2020 del 18 giugno 2021), le misure che integrano gli strumenti di trasferimento adottate da Google non garantiscono, allo stato, un livello adeguato di protezione dei dati personali degli utenti. Con l’occasione l’Autorità richiama all’attenzione di tutti i gestori italiani di siti web, pubblici e privati, l’illiceità dei trasferimenti effettuati verso gli Stati Uniti attraverso GA, anche in considerazione delle numerose segnalazioni e quesiti che stanno pervenendo all’Ufficio. E invita tutti i titolari del trattamento a verificare la conformità delle modalità di utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento utilizzati sui propri siti web, con particolare attenzione a Google Analytics e ad altri servizi analoghi, con la normativa in materia di protezione dei dati personali. Allo scadere del termine di 90 giorni assegnato alla società destinataria del provvedimento, il Garante procederà, anche sulla base di specifiche attività ispettive, a verificare la conformità al Regolamento Ue dei trasferimenti di dati effettuati dai titolari.






Marzo 28, 2022 - Cessazione dello stato di emergenza: in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022 Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. La norma modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1 aprile le restrizioni attualmente in vigore.


Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina il 31 marzo 2022.


Ecco i passaggi principali.


Accesso ai luoghi di lavoro
Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile. 


Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità
Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.


Green pass per attività e servizi
Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi.  In particolare, dal 1 aprile cade l'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.


Scuola
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.


Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.


Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.


L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.


Mascherine
Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:



  • mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)

  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive


Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.


E resta l'obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.


Quarantene e isolamento
Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).


Leggi



 






Dicembre 21, 2021 - Legge 17 dicembre 2021, n. 215

Cambia il D.Lgs. n. 81/2008 e la sicurezza nei luoghi di lavoro con la legge n. 215/2021 di conversione del decreto legge n. 146/2021: importanti novità per datori di lavoro e lavoratori.


Il decreto interviene, con il Capo III e con un lungo articolo 13 ed un più breve articolo 13-bis che interessa soltanto la sicurezza delle istituzioni scolastiche, con numerose modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


Le norme approvate consentiranno, infatti, di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.


L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione.


 


Sicurezza sul lavoro: quali sono le novità per formazione, vigilanza dei preposti e sospensione dell’impresa


La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro definisce una “miniriforma” del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. L’intervento, volto a rilevare l’urgenza di un miglioramento delle evidenze prevenzionistiche, prevede l’implementazione delle attività formative e di addestramento, la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza, l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo del preposto, l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione riconosciute alle Aziende Sanitarie Locali, nonché il rilancio del ruolo degli organismi paritetici. Per garantire l’osservanza delle nuove disposizioni è prevista l’applicazione di pesanti sanzioni a carico dei datori di lavoro.


L’ampiezza dell’intervento normativo, peraltro, può leggersi come una “miniriforma” del Testo Unico, con precipuo riferimento al Titolo I, volto a rilevare l’urgenza di un miglioramento delle evidenze prevenzionistiche, operando contemporaneamente su cinque pilastri:


- una implementazione delle attività formative e di addestramento;


- l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo e delle correlate responsabilità del preposto;


- l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione in precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;


- la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza;


- il rilancio del ruolo degli organismi paritetici.


Formazione e addestramento


Quanto alla formazione, di rilievo appaiono le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 per prevedere che anzitutto che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale si accorpino, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire:


- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;


- la specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;


Altro profilo di novità importante il coinvolgimento in piena equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti per l’obbligo di ricevere una formazione adeguata e specifica e un aggiornamento periodico in base ai compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro svolti, esattamente secondo quanto stabilito nell’Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni.


In merito all’addestramento si stabilisce in primo luogo che l'addestramento consiste in una prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).


Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione e l'aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative di essi devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l'evoluzione dei rischi già esistenti o per l'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008).


A rinforzare tale previsione la miniriforma porta con sé l’applicazione della pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.


Preposto


La legge di conversione del D.L. n. 146/2021 interviene sugli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 per meglio specificare le funzioni del preposto, che nel contesto “uno e trino” del sistema di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro assume ora un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità (accanto a datore di lavoro e dirigente).


Si stabilisce l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008). Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.


Il richiamato art. 19, comma 1, del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro viene modificato per prevedere che il preposto ha il dovere di:


- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;


- sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.


D’altro canto, si stabilisce che quando il preposto rileva comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, lo stesso preposto è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Per tale specifica funzione obbligatoria del preposto il D.L. n. 146/2021 convertito prevede l’applicazione della pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.


Inoltre, al preposto è fatto obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza: anche tale funzione è presidiata dalla sanzione penale alternativa dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro.


La rinnovata importante investitura di tutela preventiva e contestuale ulteriormente riconosciuta dalla norma al preposto si muove anche nei riguardi specifici delle attività svolte in regime di appalto o di subappalto, stabilendo che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008). La rilevanza di tale obbligo di designazione e informativo è evidenziata dalla circostanza che l’inosservanza è penalmente sanzionata con la pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.


Sospensione dell’impresa


La riscrittura dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 pone una fondamentale attenzione sui nuovi presupposti per l’adozione del provvedimento a contrasto del lavoro irregolare e a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come sottolineato dall’INL nelle circolari n. 3/2021 e n. 4/2021.


Leggi anche Sospensione dell’attività imprenditoriale: requisiti, limiti e nuove procedure


Anzitutto per i casi di sospensione per lavoro irregolare oltre all’ipotesi di rilevazione di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, la legge di conversione prevede anche l’ipotesi di personale occupato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, con particolare riguardo al nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’ITL introdotto dallo stesso art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 novellato.


In questo modo rilevano i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, i soci lavoratori di cooperativa e i tirocinanti di formazione e orientamento senza preventiva comunicazione di assunzione, nonché i lavoratori autonomi occasionali per i quali non sia stata effettuata la nuova comunicazione preventiva, con l’estensione alla generalità dei soggetti operanti in azienda (esclusi soltanto i coadiuvanti familiari e i soci d’opera delle società diverse dalle cooperative).


In secondo luogo, riguardo all’ampiezza della sospensione in materia di salute e sicurezza il nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, che elenca le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL e ASL), si completa con il ripristino del riferimento al rischio d’amianto, che era stato eliminato dal D.L. n. 146/2021, per cui torna confermata la gravità della mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto, accanto agli altri inadempimenti già elencati nell’Allegato, così come illustrati dall’INL nella circolare n. 4/2021.


D’altra parte, riguardo alla tutela dei lavoratori oggetto del provvedimento di sospensione per gravi violazioni di sicurezza o per lavoro irregolare nella legge di conversione si stabilisce espressamente che a fronte del necessario allontanamento degli stessi dal lavoro (come confermato dalla circolare n. 3/2021 dell’INL), il datore di lavoro è obbligato a corrispondere integralmente la retribuzione e a versare i relativi contributi.


Ispettorato del lavoro


Sempre in prospettiva di rafforzamento delle tutele prevenzionistiche, il D.L. n. 146/2021 ricolloca dopo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella pienezza dei poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con un intervento legislativo coraggioso, sebbene rispettoso del dettato costituzionale di cui all’art. 117 Cost.


Il legislatore della “miniriforma”, infatti, riscrive i contenuti essenziali dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 allo scopo di prevedere che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta in modo paritario dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio e dall’Ispettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali. A sottolineare la portata rivoluzionaria e l’importanza storica dell’intervento operato, vale la pena ricordare che il precedente testo normativo assegnava la titolarità principale della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle Aziende sanitarie locali (in linea con il D.P.R. n. 616/1977 e la l. n. 833/1978), mentre all’INL spettava una competenza (concorrente con le ASL) soltanto nelle seguenti materie: attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile; impianti ferroviari; sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti; lavori mediante cassoni in aria compressa; lavori subacquei.


Organismi paritetici


Infine, si prevede l’istituzione del repertorio degli organismi paritetici, con specifica definizione dei criteri identificativi, sentendo preventivamente le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.


Inoltre, il nuovo art. 51, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che gli organismi paritetici devono comunicare annualmente, contestualmente all’Ispettorato del Lavoro e all’INAIL, i dati relativi a:


- imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi;


- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;


- rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza (D.Lgs. n. 231/2001, art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008).


Peraltro, i dati comunicati dagli organismi paritetici verranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell’Ispettorato del lavoro e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL, tenendo conto del fatto che le imprese aderiscono volontariamente al sistema paritetico che ha come obiettivo essenziale l’efficacia prevenzionistica.


 






Dicembre 06, 2021 - Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali". In particolare, in continuità con le precedenti Linee guida, delle quali è stata mantenuta l'impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati, anche in un'ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l'introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19.


 



Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021 l’Ordinanza 2 dicembre 2021 del Ministero della Salute relativa all’adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali».

Come noto, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021. Ciò ha reso necessario aggiornare la versione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», alla luce delle nuove indicazioni del Comitato tecnico-scientifico.

Le nuove linee guida aggiornano e sostituiscono il documento recante «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», adottato con l’ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021, come previsto all'art. 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

In particolare, in continuità con le precedenti Linee guida, delle quali è stata mantenuta l'impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati, anche in un'ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l'introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19.

In esse sono state rimarcate le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.

Il Ministero della Salute sottolinea che nella fase attuale nella quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l'utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ambienti chiusi.

Per l'accesso alle attività economiche e ricreative è necessario tenere conto delle previsioni del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, con particolare riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19.

Le linee guida riguardano in particolare i seguenti settori:

- Ristorazione e cerimonie;

- Attività turistiche e ricettive;

- Cinema e spettacoli dal vivo;

- Piscine termali e centri benessere;

- Servizi alla persona;

- Commercio;

- Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre;

- Parchi tematici e di divertimento;

- Circoli culturali, centri sociali e ricreativi;

- Convegni e congressi;

- Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;

- Sagre e fiere locali;

- Corsi di formazione;

- Sale da ballo e discoteche.







Novembre 24, 2021 - Green Pass Rafforzato

l 24 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge con nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.


 


Approvato dal Consiglio dei Ministri, nella riunione di mercoledì 24 novembre 2021, un nuovo decreto-legge recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.


 


Riprendiamo dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 48 alcune delle novità relative alle misure di contenimento della quarta ondata del virus SARS-CoV-2. Novità che riguardano quattro diversi aspetti:



  1. obbligo vaccinale e terza dose;

  2. estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;

  3. istituzione del Green Pass rafforzato;

  4. rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.


 


Riguardo all’obbligo vaccinale e alla terza dose il nuovo decreto-legge – che alla data di pubblicazione di questa news non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale - prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo.


 


Il provvedimento stabilisce anche l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre 2021.


 


Queste le nuove categorie coinvolte:



  • personale amministrativo della sanità

  • docenti e personale amministrativo della scuola

  • militari

  • forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.


 


Riguardo al Green Pass il testo approvato prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi. E l’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.


 


Inoltre a decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il Green Pass rafforzato che vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti.


 


Il nuovo Certificato verde COVID-19 serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti:



  • Spettacoli

  • Spettatori di eventi sportivi

  • Ristorazione al chiuso

  • Feste e discoteche

  • Cerimonie pubbliche


 


Il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri indica poi che in caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.


 


Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.


 


Riguardo alle altre misure contenute si segnala che sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.


 


Inoltre sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.


 


Infine il Comunicato indica che il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:



  • è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;

  • aprirà da subito la terza dose per gli under 40;

  • se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.






Novembre 19, 2021 - Green Pass - Legge 19 novembre 2021, n. 165

Il 17 novembre la Camera ha approvato in via definitiva, dopo l’approvazione al Senato, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.


La nuova legge 19 novembre 2021, n. 165 – recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” – è stata recentemente, il 20 novembre 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale insieme al testo coordinato (legge di conversione 165/2021 - decreto legge 127/2021).  


La legge n. 165/2021, entrata in vigore il 21 novembre 2021, introduce alcune modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del testo originario del DL 127/2021 e aggiunge diversi nuovi articoli:



  • art. 3-bis (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa);

  • art. 3-ter (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile universale);

  • art. 3-quater (Misure urgenti in materia di personale sanitario);

  • art. 4-bis (Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro);

  • art. 8-bis (Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti);

  • art. 10-bis (Clausola di salvaguardia).


 Ci soffermiamo su alcune delle novità in materia di obbligo di green pass nel mondo del lavoro con riferimento ai seguenti argomenti:



  • La consegna del green pass e la semplificazione dei controlli

  • Le novità per la formazione e per i lavoratori in somministrazione

  • La scadenza del green pass e le campagne di sensibilizzazione


La consegna del green pass e la semplificazione dei controlli


Partiamo da una delle novità più rilevanti che può arrivare a semplificare l’organizzazione delle attività di controllo connesse al possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori.


Si tratta della modifica dell’articolo 1 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico), con riferimento al nuovo comma 5 dell’art. 9 quinquies introdotto dal DL 165/2021 al DL 52/2021.


Riportiamo integralmente il comma 4, che ha solo alcune modifiche formali, e il comma 5.


Le parti in grassetto riguardano le modifiche e/o aggiunte in fase di conversione:


 4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.


 5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. I datori di lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni, le province autonome e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”.


 La possibilità della consegna, da parte dei lavoratori, del green pass ai datori di lavoro, è presente anche nel nuovo articolo 3 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato). Chiaramente sarà utile per ogni azienda approfondire con i consulenti relativi alla privacy gli aspetti relativi alla conservazione delle certificazioni.


 


Le novità per la formazione e per i lavoratori in somministrazione


Ci soffermiamo, invece, su alcune modifiche all’articolo 3, relativo all’ambito lavorativo privato, e che riguardano il mondo della formazione e dei lavoratori in somministrazione.


Anche in questo caso riprendiamo il testo integrale dei commi modificati dalla legge di conversione con riferimento, in questo caso all’art. 9 septies introdotto dal DL 165/2021 nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52:



  • modifica del comma 1, capoverso art. 9-septies – comma 2: “La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione , anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”.

  • modifica del comma 1, capoverso art. 9-septies – comma 4: “I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all’utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.


 


La scadenza del green pass e le campagne di sensibilizzazione


Riportiamo in conclusione alcune novità correlate a due nuovi articoli inseriti dalla legge di conversione.


Partiamo dall’introduzione dell’articolo 3-bis relativo alla scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa.


Il nuovo articolo indica che dopo l’articolo 9-octies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 è inserito il seguente articolo: Art.9-novies. – (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa) che indica che “Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro».


In conclusione riprendiamo il contenuto del nuovo articolo 4-bis che invita i datori di lavoro pubblici e privati a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione.


L’articolo 4 -bis (Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro) indica che (comma 1) “al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”.


In particolare (comma 2) “le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente,


senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. E (comma 3) per le finalità di cui al presente articolo i datori di lavoro “si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.


 



Allegati:
greenpass_regole.pdf


Ottobre 22, 2021 - Aggiornamento NORMA CEI 11-27:2021

E' stata pubblicata dal Comitato Elettrotecnico Italiano l’attesa quinta edizione della Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”.


La nuova edizione del 2021 sostituisce la precedente, in vigore dal lontano 2014.


Vediamo cosa cambia nella nuova edizione, richiamando in sintesi gli aspetti fondamentali che rendono la norma CEI 11-27 un pilastro per la sicurezza nei lavori su impianti elettrici.


QUAL È IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA CEI 11-27?


Ricordiamo che la norma CEI 11-27 aveva e ha come campo di applicazione i “lavori elettrici”, ossia “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”.


NORMA CEI 11-27 E D. LGS. 81/08: COME SI INSERISCE LA NORMA NEL “TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO”?


La fondamentale importanza della norma CEI 11-27 nel panorama legislativo italiano in materia antinfortunistica è chiarita in modo inequivocabile dagli articoli 80, 82 e 83 del D. Lgs. 81/2008, che richiamano esplicitamente come riferimento per la scelta delle misure di sicurezza elettrica, quelle indicate nella pertinente norma tecnica.


Si veda ad esempio l’art. 82 del D. Lgs. 81/2008 che vieta l’esecuzione dei lavori elettrici sotto tensione, consentendone tuttavia l’esecuzione quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni, cioè:



  • per i sistemi di categoria 0 e 1, che “l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica”.


L’interpello n. 3/2012 del 22 novembre 2012 ha precisato che la norma tecnica pertinente alla quale far riferimento quando un operatore viene destinato a eseguire lavori sotto tensione è la CEI 11-27.


QUALI SONO LE NOVITÀ PRESENTI NELLA NUOVA EDIZIONE DELLA NORMA CEI 11-27 RISPETTO ALLA PRECEDENTE?


Le modifiche apportate dalla nuova edizione della norma CEI 11-27 del 2021 rispetto alla precedente sono le seguenti:



  • aggiornamento delle definizioni di RIURL PL;

  • precisazioni in merito al lavoro elettrico e ai controlli funzionali (misure elettriche);

  • precisazioni riguardanti l’organizzazione dei lavori elettrici e le relative comunicazioni;

  • alcune precisazioni sulla formazione dei lavoratori addetti ai lavori elettrici (PES e PAV);

  • introduzione della cadenza quinquennale dell’aggiornamento della formazione degli addetti ai lavori elettrici;

  • aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione;

  • inserimento dell’Allegato H “Ulteriori informazioni per il lavoro in sicurezza”.


Approfondiamo di seguito le principali novità presenti nella nuova edizione della norma CEI 11-27.


LE NUOVE DEFINIZIONI DI RI, URL E PL PRESENTI NELLA NORMA CEI 11-27:2021


La nuova norma CEI 11-27 ha modificato le definizioni delle figure:



  • RI (Responsabile dell’Impianto): si tratta della persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico “durante l’attività lavorativa”. La nuova norma ha esplicitato che la figura del RI è “attiva” solo durante i lavori elettrici sull’impianto. Si tratta di una precisazione, senza una variazione sostanziale dell’attività prevista in capo a questa figura.

  • URL (Unità Responsabile del Lavoro): secondo la nuova definizione l’Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL) è definita come l’Unità o la Persona alla quale è demandato l’incarico di preparare ed eseguire il lavoro elettrico. In sostanza è stato specificato che URL non solo esegue, ma anche “prepara” il lavoro elettrico.

  • PL (Preposto Lavori): la variazione consiste nell’aggiunta nella definizione della parola “persona”, ossia, secondo la nuova edizione della norma CEI 11-27 si definisce PL: Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa.


LE NUOVE INDICAZIONI SULLE MISURE ELETTRICHE (CONTROLLI FUNZIONALI) PREVISTE DALLA NUOVA CEI 11-27 DEL 2021


La nuova norma CEI 11-27 edizione 2021 introduce alcune precisazioni in merito ai “controlli funzionali”, ossia alle misure sugli impianti elettrici.


In particolare:



  • la necessità che qualora tali misure (escludendo quelle sotto tensione) siano svolte da una PEC, quest’ultima deve essere sorvegliata da una PES o PAV;

  • gli strumenti di misura devono essere costruiti in conformità alle norme di prodotto, al fine di garantire l’adeguatezza e la sicurezza.


LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI SECONDO LA NUOVA CEI 11-27 DEL 2021


La nuova edizione della norma CEI 11-27, pur non introducendo variazioni sostanziali sulla formazione degli addetti ai lavori elettrici (PES e PAV), ancora suddivisa nei già noti livelli:



  • 1A

  • 2A

  • 1B

  • 2B


ha specificato che l’attività formativa, per quanto attiene le parti teoriche, può essere svolta mediante:



  • Corsi frontali.

  • Corsi a distanza (FAD, ossia corsi in videoconferenza o in elearning).


AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI: COSA PREVEDE LA NUOVA CEI 11-27:2021?


La norma CEI 11-27 nella sua edizione 2021 prevede che gli addetti ai lavori elettrici svolgano un aggiornamento della formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni.


La norma precisa così un obbligo che in via generale già era precedentemente previsto dal D. Lgs. 81/08, dando indicazioni allineate alle periodicità dell’aggiornamento della Formazione sulla Sicurezza previsto per i lavoratori dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.






Settembre 02, 2021 - ANTINCEDIO DM 2 Settembre 2021

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.237 del 4 ottobre 2021 il Decreto 2 settembre 2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.


Il decreto entrerà in vigore a una anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 4 settembre 2022. Riporta le nuove norme di riferimento in merito a gestione sicurezza antincendio in esercizio ed emergenza, informazione e formazione lavoratori e addetti, designazione degli addetti, requisiti dei docenti.


Si applicherà ai luoghi di lavoro (articolo 62 del TU), e per cantieri temporanei e mobili e attività a rischio incidente rilevante le norme riguarderanno solo la designazione degli addetti antincendio, la formazione e i docenti.


Per quanto riguarda la gestione della sicurezza antincendio (articolo 2), le misure per i casi in esercizio o in emergenza vengono raccolte nell’allegato I del decreto. Criteri che devono essere rispettati nel piano di emergenza, che indichi i nomi degli addetti prevenzione incendi ed emergenza e del datore di lavoro e che deve essere obbligatoriamente redatto nei seguenti luoghi di lavoro:



  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;

  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.


Negli ambienti di lavoro che non abbiano le caratteristiche elencate non sarà necessario un piano, le misure antincendio dovranno essere in ogni caso riportate nel “documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;


Obbligo da parte del datore di lavoro di informare e formare i lavoratori. Il datore di lavoro è responsabile della designazione degli addetti al servizio antincendio, se stesso nei casi indicati dall’articolo 34 del TU, l’articolo 5 riporta i criteri per la formazione, che sono elencati in dettagli nell’allegato III. Formazione dalla scadenza almeno quinquennale.


I corsi possono essere svolti da VVF e soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, dallo stesso datore di lavoro in possesso dei requisiti dell’articolo 6.


L’articolo 6 indica i requisiti dei docenti dei corsi di formazione. Docenti di teoria e pratica, solo teoria, solo pratica. “Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza”.


L’aggiornamento è a cinque anni dall’ultimo corso di formazione o aggiornamento svolto, se in ritardo al momento dell’entrata in vigore del decreto, si dovrà recuperare entro 12 mesi.


I corsi già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.


L’allegato IV riporta i dettagli dell’idoneità tecnica per gli addetti antincendio negli ambienti di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.






Settembre 01, 2021 - NEW!!! Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome

SONO CONSULTABILI ON LINE SUL PORTALE AGENTI FISICI LE NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI


In data 21/07/2021 sono state approvate le INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 elaborate dal sottogruppo Tematico Agenti Fisici del Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in collaborazione con INAIL ed ISS.


Al fine di agevolarne la consultazione le indicazioni operative sono disponibili sul Portale Agenti Fisici sotto forma di “FAQ” consultabili on line nelle rispettive sezioni tematiche, come già realizzato per le FAQ su CEM, Radiazione Solare e Microclima.


Tali indicazioni aggiornano il precedente documento del Coordinamento Interregionale - INAIL - ISS (ultimo aggiornamento 2014) .


Di seguito i LINK per accedere a ciascuna sezione FAQ del PAF



 


Il documento è scaricabile dal PAF al seguente link LINK


Si ricorda che per quanto riguarda la valutazione e prevenzione del rischio derivante da Campi Elettromagnetici (Titolo VIII Capo IV) le Linee di Indirizzo del Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro - INAIL - ISS sono state approvate in data 26/06/2019 e sono consultabili on line alla sezione CEM-FAQ del Portale Agenti Fisici