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CEI 11-27:2025 – Lavori su impianti elettrici

La nuova edizione è in vigore dal 1° novembre 2025, sostituendo la versione 2021. È previsto un periodo transitorio fino al 29 maggio 2026, durante il quale entrambe le versioni possono essere applicate. Dopo il 29 maggio 2026 la versione 2021 è definitivamente ritirata e non applicabile.

La norma si applica

– Ai lavori elettrici e ai lavori non elettrici con rischio elettrico

– Ai lavori in prossimità di parti attive non protette

– Ai lavori svolti con la modalità fuori tensione a qualsiasi tensione di lavoro

– Ai lavori sotto tensione fino a 1000 V AC e 1500 V DC

I riferimenti legislativi italiani restano gli artt. 82 e 83 del D.Lgs. 81/08 relativamente ai lavori sotto tensione e ai lavori in prossimità, unitamente all’allegato IX del medesimo D.Lgs. 81/08 per le distanze di sicurezza che la norma CEI 11-27 definisce DA9.

Veniamo ad alcune novità e modifiche, rispetto alla precedente edizione, che riguardano:

  • un adeguamento generale alla CEI EN 50110-1 ed. 2024;
  • gli acronimi e le definizioni delle figure professionali coinvolte;
  • le definizioni di attività lavorativa, di lavoro, di supervisione;
  • le distanze di lavoro;
  • nuovi allegati informativi sui “Pericoli degli archi elettrici” (Arc Flash) e “Disposizioni per l’emergenza”.
  • Le modalità di formazione dei lavoratori

La CEI 11-27:2025-10 ribadisce l’articolazione dei percorsi formativi nelle quattro tipologie di corso (1A, 2A, 1B, 2B), ma fornisce una maggiore strutturazione su modalità, responsabilità e verifica delle capacità operative. In particolare la formazione teorica continua a poter essere svolta:

  • in presenza, oppure
  • in videoconferenza sincrona con docente in diretta e interazione reale, ma con webcam attive

Viene invece esclusa la modalità e-learning e qualsiasi forma di erogazione asincrona (videolezioni registrate, piattaforme autoportanti, contenuti fruibili individualmente).
La motivazione è chiara: l’apprendimento deve consentire confronto immediato, domande, chiarimenti e verifica dell’effettiva comprensione.

La formazione pratica / addestramento rimane di responsabilità del Datore di Lavoro, che deve pianificarla nei contesti reali in cui l’operatore effettivamente opera, tenendo conto di:

  • tipologia degli impianti presenti,frequenza delle attività elettriche,
  • livello di competenza richiesto per le manovre.

Questo aspetto si discosta dalla precedente edizione 2021, in cui la parte pratica veniva talvolta delegata ai soli enti formatori.
Ora la norma chiarisce che l’addestramento non è delegabile come concetto di responsabilità: l’ente può supportare il Datore di Lavoro, ma la verifica dell’idoneità deve essere condotta dall’azienda, in coerenza con l’esperienza e le mansioni del lavoratore e tracciare l’attività pratico operativa.

La sesta edizione conferma l’obbligo di aggiornamento quinquennale, ma indica una durata minima di 4 ore per il personale PAV/PES (sui percorsi formativi di base 1A 1B) e 4 ore per il personale che è stato identificato dal Datore di Lavoro come idoneo ai lavori sotto tensione (sui percorsi formativi di base 2A e 2B). Non si tratta di una semplice ripetizione teorica, ma di un momento di revisione dei rischi reali dell’azienda, delle procedure adottate e delle variazioni tecnologiche degli impianti.

Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile D.Lgs 159/25 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre è stato pubblicato il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n.159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Tra le misure più significative si segnalano: il potenziamento della c.d. patente a crediti, l’adozione di badge digitali per i cantieri, l’aggiornamento dei sistemi di protezione individuale e collettiva contro le cadute dall’alto e la digitalizzazione del fascicolo formativo dei lavoratori.

Questo il testo del provvedimento. Riassumiamo in elenco alcune delle principali misure approvate:

a) revisione aliquote oscillazione e contributi Inail per l’agricoltura ed esclusione dal 2026 delle aziende con sentenze di condanna per violazioni gravi in materia di negli ultimi due anni;
b) risorse Inail destinate dal 2026 alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
c) vigilanza Inl in cantiere su imprese in appalto e subappalto, tessera di riconoscimento per i lavoratori con codice univoco anche in digitale tramite strumenti interoperabili SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), generato automaticamente per i lavoratori assunti su piattaforma SIISL, provvedimento Garante Privacy in 60 gg per gestione dati;
d) modifiche all’articolo 27 del TU con nuove sanzioni e decurtazioni punti per la patente a crediti;
e) potenziamento Ispettorato nazionale del lavoro 300 funzionari da mobilità e nuovi reclutamenti per concorso nel 2026 2027 e 2028, nuove assunzioni nell’Arma dei Carabinieri;
f) nuove risorse Inail al Fondo sociale per occupazione e formazione, interventi di formazione in materia prevenzionale, sostegno alle micro e Pmi, campagne informative;
g) RLS, modifiche “all’articolo 37 del TU: “1) al comma 11, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta.», il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto”;
h) modifiche all’articolo 41 del TU, al comma 4-bis aggiunta le previsione di un Accordo Stato Regioni entro il 31 dicembre 2026 per accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza e decreto attuativo del Il Ministro della salute;
i) modifiche all’articolo 77 TU obblighi datore di lavoro su Dpi efficienza, manutenzione, riparazione da fabbricante;
j) scale verticali “permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala e’ fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi piu’ di 60 centimetri”;
k) articolo 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto: priorità a parapetti, reti e altrimenti sistemi di trattenuta, posizionamento, accesso fune, sistemi di arresto;
l) “Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione: “entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I criteri e i requisiti disposti dall’accordo di cui al comma 1
devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell’accreditamento, anche dai soggetti gia’ accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;
m) tutela Inail per gli studenti anche per infortuni nel tragitto casa -sede dei percorsi di formazione scuola-lavoro, divieto di occupare gli studenti in lavorazioni ad elevato rischio;
n) borsa di studio Inail dal 1° gennaio 2026 per ragazzi superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, nelle scuole primarie e secondarie, università e alta formazione, sussidi su domanda e fino a 7000 euro l’anno per frequenza con profitto;
o) adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità Inail;
p) convenzioni Ministero Lavoro, Inail e Uni consultazione gratuita delle norme tecniche salute e sicurezza sul lavoro;
q) “dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche,
per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la
disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)”;
r) entro sei mesi definite linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti e sistema di raccolta dati;
s) sorveglianza sanitaria: controlli sanitari, ore “che devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva”; MC fornisce informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, screening, LEA; entro dodici mesi previsto decreto per la definizione delle strutture convenzionate per il datore di lavoro delle quali il MC può essere collaboratore;
“visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive”;
t) convenzioni con aziende sanitarie locali o con medici competenti per gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità;
u) modifiche agli adempimenti delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, Croce Rossa Italiana e Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco;

L’attestato di formazione appartiene al lavoratore (Garante Privacy 2025)

Il Garante per la protezione dei dati personali – Provvedimento n. 571 del 11 settembre 2025 – ha chiarito definitivamente che l’attestato di formazione in materia di sicurezza sul lavoro è un dato personale del lavoratore, e che questi ha diritto a ottenerne copia o originale.

Con il Provvedimento n. 571/2025, il Garante Privacy ha affermato un principio di diritto destinato a incidere profondamente sulla gestione documentale della formazione aziendale:

“Gli attestati di formazione e i relativi registri contengono dati personali riferibili ai lavoratori, la cui disponibilità deve essere garantita all’interessato, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.”

Si tratta di una precisazione coerente con l’art. 4, par. 1, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo cui costituisce dato personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”, e con l’art. 15 che riconosce all’interessato il diritto di ottenere copia dei propri dati.

L’attestato di formazione, previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, certifica un percorso individuale di apprendimento: è quindi un bene personale del lavoratore, non un titolo aziendale.

Il datore di lavoro può conservarne copia per esigenze organizzative o di vigilanza, ma non può trattenerne l’originale, né opporsi alla sua consegna.

Il Garante ricorda inoltre che:

“Il titolare del trattamento è tenuto ad assicurare la disponibilità e la portabilità dei dati che riguardano l’interessato, garantendo l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento.”

In termini operativi, ciò implica:

– consegnare l’attestato al lavoratore al termine del corso, contro firma di ricevuta;

– conservare una copia nel fascicolo formativo, con informativa aggiornata ex art. 13 GDPR;

– rilasciare copia conforme su richiesta, anche dopo la fine del rapporto di lavoro.

Il principio è ormai consolidato:

– la formazione appartiene alle lavorateici e ai lavoratori, non all’impresa.

Negare la consegna o trattenere l’attestato significa violare la normativa sulla protezione dei dati personali e i doveri di correttezza contrattuale civilistica del datore di lavoro.

Manutentori Anticendio Qualificati: dal 26 Settembre 2026 in vigore il regime ordinario

La Circolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 14644 del 10 settembre 2025 segna la fine delle proroghe e l’avvio del regime ordinario per la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio.
Il 25 settembre 2026 sarà quindi la data di riferimento non più prorogabile: dal giorno successivo, ogni attività di manutenzione potrà essere svolta soltanto da professionisti qualificati e iscritti nell’elenco ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il percorso di qualificazione obbligatoria dei tecnici manutentori antincendio nasce con il D.M. 1° settembre 2021 (Decreto Controlli), che ha introdotto i criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3 del D.Lgs. 81/2008. L’articolo 4 del Decreto Controlli stabilisce che l’attività di manutenzione dei presidi antincendio possa essere svolta solo da tecnici qualificati, previa verifica dei requisiti e superamento di un esame presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province

Caldo e radiazioni solari: gli effetti sulla salute dei lavoratori

Nelle “ Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, che offrono una “visione di insieme degli elementi che caratterizzano il percorso che porta alla realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure, in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare”, ci si sofferma ampiamente anche sui possibili effetti sulla salute del caldo e delle radiazioni.

Le condizioni cliniche correlate all’esposizione al calore

Riprendiamo dal documento alcune indicazioni sugli effetti sulla salute.

In particolare, si indica che le malattie da calore “sono condizioni cliniche correlate all’esposizione al calore e comprendono:

  1. dermatite da sudore: “causata dalla eccessiva sudorazione e si manifesta con irritazione, prurito e comparsa di piccole vescicole e papule. L’eruzione cutanea può comparire sul collo, sulle ascelle, sulla parte superiore del torace, sull’inguine, sotto il seno e sulle pieghe del gomito”;
  2. crampi da calore:“sono dolori muscolari causati dalla perdita di sali e liquidi corporei durante la sudorazione”;
  3. squilibri idrominerali: “conseguenti a profuse perdite idriche, in genere dovute a sudorazione, in assenza di adeguato reintegro di acqua. Successivamente si instaura un deficit sodico dovuto ad inadeguato ripristino del sodio perso con il sudore. I sintomi e segni più comuni sono debolezza improvvisa, irritabilità, sonnolenza, sete intensa, pelle e mucose asciutte, calo della pressione arteriosa”;
  4. esaurimento o stress da calore: “caratterizzato da un esaurimento della capacità di adattamento (del cuore e del sistema termoregolatorio), specie in soggetti non acclimatati sottoposti a sforzi fisici intensi. I segni e sintomi di esaurimento da calore sono: mal di testa, nausea, vertigini, debolezza, irritabilità, confusione, sete, forte sudorazione e una temperatura corporea superiore a 40° C”. Si indica che i lavoratori con segni o sintomi di esaurimento da calore “dovrebbero essere portati all’osservazione del medico o al pronto soccorso per la valutazione e il trattamento medico. Se i sintomi peggiorano, deve essere allertato il 112/118. Qualcuno deve sempre rimanere con il lavoratore fino all’arrivo dei soccorsi”;
  5. colpo di calore: “la condizione clinica più grave associata all’ esposizione al calore. Si verifica quando il centro di termoregolazione dell’organismo è gravemente compromesso dall’esposizione al caldo e la temperatura corporea sale a livelli critici (superiori a 40°C). Si tratta di un’emergenza medica che può provocare danni agli organi interni e nei casi più gravi la morte. I segni e sintomi del colpo di calore comprendono: cute secca e ardente per blocco dei meccanismi centrali della termoregolazione e arresto della sudorazione, alterazione dello stato mentale (es. delirio), iperventilazione, tachicardia, aritmie cardiache, rabdiomiolisi, malfunzionamento organi interni, perdita di coscienza, fino allo shock”. Se un lavoratore mostra i segni di un possibile colpo di calore, “è necessario chiamare immediatamente il 112/118”.

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che si sofferma anche sui primi interventi, su “cosa fare” in caso di comparsa dei sintomi delle patologie descritte. 

I possibili effetti dell’esposizione alla radiazione solare

Si indica poi che “per le lavorazioni effettuate all’aperto, soprattutto, ma non solo, in estate, è necessario prevenire anche gli effetti dell’esposizione alla radiazione solare”.

Questi effetti sono “prevalentemente a carico della cute e degli occhi e possono essere con insorgenza sia a breve termine che a lungo termine”.

Tra gli effetti a breve termine più frequenti il documento ricorda:

  • eritema solare a carico della cute: “indotto essenzialmente dalla componente UVB. Nelle forme gravi (ustioni solari) un eritema marcato può accompagnarsi a edema e flittene (ustioni gravi) nelle zone foto- esposte”. Ricordiamo che la radiazione ultravioletta (UV), che appartiene al sottoinsieme delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, occupa una regione spettrale da 100 a 400 nanometri (nm) che è stata suddivisa in tre bande contigue, denominate UVA, UVB e UVC.
  • fotocongiuntivite: “per interessamento della membrana congiuntivale esposta”;
  • fotocheratite: “per il coinvolgimento della cornea”.

Il documento indica che “sarebbe auspicabile integrare i presidi di primo soccorso con ausili idonei ad eseguire azioni di primo intervento in caso di insorgenza di disturbi correlati al caldo e/o alla radiazione solare previa consultazione con il medico competente che collabora con il datore di lavoro nella predisposizione delle misure di emergenza” ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 81/2008. Gli addetti al primo soccorso “devono essere adeguatamente formati sulle misure di emergenza da mettere in atto inerenti tali particolari fattori di rischio”. 

Anche in questo caso il documento riporta ulteriori suggerimenti.

La protezione dal calore e dalla radiazione solare: sorveglianza sanitaria

Infine, ci soffermiamo su quanto indicato per la sorveglianza sanitaria.

Si segnala che ai sensi dell’art.185 (Sorveglianza sanitaria) del Titolo VIII (Agenti Fisici) del D.Lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici “viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del Titolo VIII sulla base dei risultati della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro a cui lo stesso medico deve collaborare” ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 81/2008.

La sorveglianza sanitaria permetterà “sia di formulare il giudizio di idoneità alla mansione specifica che di monitorare le condizioni di salute dei lavoratori”. E particolare attenzione dovrà essere posta dal medico competente “ai soggetti particolarmente suscettibili” (ad esempio con riferimento all’assunzione di farmaci e alle condizioni mediche particolari dei lavoratori).

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che riporta informazioni su:

  • valutazione del rischio e prevenzione
  • indicazioni specifiche per il comparto agricoltura
  • indicazioni specifiche per il comparto edile
  • indicazioni specifiche per il comparto logistica

Stop alle attività dalle 12.30 alle 16 in aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche

In considerazione delle prolungate ondate di calore che interessano la Lombardia 2025 e previste anche per i prossimi giorni, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un’ordinanza urgente finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature. La decisione dopo una riunione con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, convocata lunedì 30 giugno dall’assessore al Welfare, Guido Bertolaso.

L’ordinanza, in vigore dalle 00.01 di mercoledì, 2 luglio, e fino al 15 settembre 2025, disciplina il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12.30 e le 16 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente su questo sito www.worklimate.it  riferita a: ‘lavoratori esposti al sole’ con ‘attività fisica intensa’ ore 12, segnali un livello di rischio ‘ALTO‘.

Presidente Fontana: ordinanza a tutela della salute dei lavoratori

“La nostra priorità è la tutela della salute dei lavoratori – ha detto il presidente – soprattutto in momenti come questi in cui il caldo diventa particolarmente insopportabile. L’ordinanza rappresenta un passo importante per garantire che le attività produttive si svolgano nel rispetto delle condizioni di sicurezza e salute”.

Nell’ordinanza si richiama inoltre l’importanza delle ‘Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare’, approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e che costituiscono una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e PPA, tra cui la Lombardia. Sono escluse dall’applicazione del divieto le attività urgenti e di pubblica utilità, purché siano adottate tutte le misure di prevenzione previste: “Avevamo già inviato le linee guida per la tutela dei lavoratori lo scorso 13 giugno – ha aggiunto Fontana – con il provvedimento, trasformiamo le raccomandazioni in un provvedimento concreto, per proteggere efficacemente chi opera all’aperto durante le ore più calde”.

Caldo record 2025 in Lombardia, ulteriori dettagli dell’ordinanza

Il divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, agli interventi di protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità.

L’ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale della Giunta regionale e trasmessa ai Prefetti, ai sindaci dei Comuni lombardi, alle Ats, Asst, alle Organizzazioni Sindacali, ai rappresentanti delle imprese e delle associazioni di categoria, affinché vengano adottate tutte le misure necessarie.

Si ricorda che la violazione delle disposizioni comporta sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 650 del codice penale, fatta salva l’applicazione di eventuali reati più gravi.
Il governatore ha concluso: “Continueremo a monitorare attentamente la situazione e ad adottare tutte le misure necessarie”.

L’ordinanza a questo link