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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2025  l’Accordo del 17 aprile 2025, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. (Rep. atti n. 59/CSR).

-> Consulta il testo dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Approvato il nuovo accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza

Sancito l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro Conferenza Stato-Regioni – Seduta ordinaria del 17 aprile 2025. 

Con il nuovo atto del  17 aprile 2025 in sede di Conferenza Stato-Regioni, che ha finalmente “sancito” il nuovo Accordo ‘finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza’, si chiude un altro lungo ciclo caratterizzato dalle modifiche al  d.lgs. n. 81/2008 ( legge 215/2021 di conversione del  decreto-legge 146/2021) e da un Accordo previsto e atteso entro il 30 giugno 2022.  Un Accordo che avrebbe dovuto accorparerivisitare e modificare gli accordi attuativi del decreto 81 ‘in modo di garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa’.

Il nuovo accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza

Il 17 aprile 2025 è stato sancito l’Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L’accordo rappresenta un’importante riforma del sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aggiornando e unificando i precedenti Accordi del 2011 e del 2012, e riconduce in quadro in una cornice unitaria, coerente e maggiormente orientata alla qualità e all’efficacia.

Le principali innovazioni dell’Accordo 2025

1. Unificazione e razionalizzazione normativa: l’Accordo sostituisce integralmente gli Accordi Stato-Regioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, creando un unico corpus regolatorio per la formazione in materia di sicurezza.

2. Formazione  le figure fondamentali del sistema della prevenzione:

– lavoratori, preposti e dirigenti, datori di lavoro;

– datori di lavoro che assumono direttamente i compiti del SPP (art. 34 D.Lgs. 81/2008); 

– RSPP e ASPP (art. 32);

– Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE);

– datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri mobili e temporanei;

– soggetti operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011);

– operatori addetti all’uso di attrezzature di lavoro per cui è richiesto il “patentino” (con ampliamento delle tipologie rispetto all’elenco previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 73 e Accordo 22/02/2012).

3. Progetto formativo strutturato: introdotta una metodologia vincolante per l’elaborazione del progetto formativo, che dovrà definire obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche, valutazione dell’apprendimento, aggiornamento e verifica dell’efficacia, in coerenza con la valutazione dei rischi e l’organizzazione aziendale.

4. Didattica a distanza: regole per videoconferenza e formazione e-learning: videoconferenza sincrona ammessa per tutti i corsi teorici, con requisiti tecnici e modalità di tracciabilità della partecipazione. 

E-learning consentito per i contenuti dei moduli base e di aggiornamento (ma non per i preposti), secondo uno standard tecnico-didattico nazionale conforme ai criteri già introdotti dall’Accordo del 2012, ma oggi resi più stringenti in termini di tracciabilità, tutoraggio e valutazione finale.

5. Durata e contenuti minimi armonizzati: ogni percorso formativo (iniziale e di aggiornamento) è stato ridefinito per garantire omogeneità nazionale, personalizzazione in base al rischio, e aggiornamento continuo dei contenuti sulla base dell’evoluzione tecnico-normativa e organizzativa.

Gas radon: comuni in area prioritaria

Scadenza

Entro marzo 2025, tutti gli esercenti con locali al piano terra e semisotterraneo situati nei comuni classificati in area prioritaria (Aree Prioritarie rischio Radon) dovranno effettuare misure della concentrazione media annua di radon e prevedere l’applicazione di azioni di risanamento nei casi in cui i valori risultino superiori a 300 Bq/m3.

Obbligo

Questo obbligo vale nei comuni classificati in area (Aree Prioritarie rischio Radon) prioritaria ai sensi del D.Lgs 101/2020 e s.m.i., come stabilito da una delibera della giunta lombarda (DGR 508/2023) in base alla relazione tecnica predisposta da ARPA Lombardia. L’elenco è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 settembre. Il radon è un gas naturale che negli ambienti chiusi può raggiungere livelli particolarmente elevati, correlato all’insorgenza di patologie tumorali ai polmoni.

Sanzioni

Il Decreto D.lgs. 101/2020 e s.m.i. prevede al Titolo XVI Art. 205:

“1. L’esercente che non effettua con le modalità e scadenze indicate le misurazioni e le valutazioni di cui agli art. 17, commi 1, 1-bis, 2 e 3, e articolo 22, commi 1, 2 e 3, è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00.”

 ELENCO DEI COMUNI LOMBARDI CLASSIFICATI IN AREA PRIORITARIA
 COMUNEPROVABITANTI
1ABBADIA LARIANALC3198
2ALGUABG656
3ANFOBS448
4AVIATICOBG575
5BAGOLINOBS3747
6BESANOVA2508
7BISUSCHIOVA4268
8BRANZIBG666
9CAINOBS2141
*10CAMPODOLCINOSO927
11CARONABG286
12CASARGOLC837
13CASSIGLIOBG110
14CASTANO PRIMOMI10871
*15CASTELLO DELL’ACQUASO614
16CASTIONE DELLA PRESOLANABG3348
17CASTOBS1623
*18CHIAVENNASO7161
19CLUSONEBG8498
20COSTA DI SERINABG4753
21CUNARDOVA2887
22DERVIOLC2582
23FERRERA DI VARESEVA705
24FINO DEL MONTEBG1141
25FONTENOBG566
26FOPPOLOBG167
27GANDELLINOBG961
*28GEROLA ALTASO161
29GHEDIBS18496
*30GORDONASO1925
31GROMOBG1133
*32GROSIOSO4356
33IDROBS1865
34ISOLA DI FONDRABG171
35LAVENONEBS487
36LENNABG553
*37LIVIGNOSO6904
38LODRINOBS1624
*39LOVEROSO625
40MACCAGNO CON PINO E VEDDASCAVA2390
*41MAZZO DI VALTELLINASO1024
*42MESESO1798
43MEZZOLDOBG164
44MOIO DE’ CALVIBG195
45MONTIRONEBS5067
46ODOLOBS1917
47OLIVETO LARIOLC1193
48OLMO AL BREMBOBG486
49OLTRESSENDA ALTABG144
50ONOREBG919
51PIARIOBG1007
52PIAZZA BREMBANABG1193
53PIAZZATORREBG389
54PIAZZOLOBG87
*55PIUROSO1873
56PONTE DI LEGNOBS1761
*57PONTE IN VALTELLINASO2250
58PONTE NOSSABG1716
59PREMANALC2174
60PREMOLOBG1058
61RIVA DI SOLTOBG881
62SABBIO CHIESEBS3915
63SALTRIOVA2983
*64SAMOLACOSO2860
*65SAN GIACOMO FILIPPOSO369
66SELVINOBG1990
*67SERNIOSO476
68SOLTO COLLINABG1777
69SONGAVAZZOBG696
*70SPRIANASO79
71TEMU’BS1105
*72TORRE DI SANTA MARIASO2388
*73TOVO DI SANT’AGATASO626
74VALBONDIONEBG972
*75VALDIDENTROSO4129
*76VALDISOTTOSO3595
*77VALFURVASO2508
78VALGOGLIOBG586
79VALLIO TERMEBS1408
80VALNEGRABG215
81VALVESTINOBS173
82VANZAGHELLOMI5246
83VARENNALC723
*84VERVIOSO202
85VESTONEBS4174
86VEZZA D’OGLIOBS1474
*87VILLA DI CHIAVENNASO6612
88VILLA D’OGNABG968
89VIONEBS622
90VOBARNOBS8259

NB: *COMUNI VALTELLINESI

La nuova norma UNI 11958:2024 per gli ambienti confinati

Pubblicata la norma “UNI 11958:2024 Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento – Criteri per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi”, redatta da un gruppo di lavoro coordinato dall’Inail.

È disponibile sul sito dell’Ente italiano di normazione la norma “Uni En Iso 11958 – Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento – Criteri per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi”, che in linea con la legislazione vigente stabilisce i criteri per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. In questi ambienti, nonostante le rigorose disposizioni normative in vigore, si verificano tuttora infortuni lavorativi con esiti talvolta mortali, spesso con il coinvolgimento di più persone che muoiono nel tentativo di salvare i propri colleghi di lavoro. Per contribuire a limitare il verificarsi di questi eventi, l’Inail si è fatto promotore presso l’Uni della stesura di una norma tecnica che, partendo dalla definizione di “ambienti sospetti di inquinamento e/o confinati” coerente con l’attuale quadro legislativo, fornisse indicazioni per la corretta esecuzione di attività lavorative in questi luoghi di lavoro.

L’ambito di applicazione. Nella norma, analogamente a quanto previsto negli standard internazionali che trattano la tematica, viene proposta una procedura per la valutazione dei rischi e la definizione di modalità operative idonee per la tutela della salute e sicurezza degli operatori che operano in questi spazi lavorativi. I contenuti della norma 11958 potrebbero essere applicati utilmente anche ai cosiddetti “ambienti assimilabili “, cioè ad altri ambienti che, strutturalmente simili e caratterizzati da pericoli analoghi, non sono tuttavia esplicitamente disciplinati dalla legislazione vigente.

All’Inail il coordinamento del gruppo di lavoro tecnico. Alla stesura della norma in ambito Uni hanno partecipato i professionisti della Consulenza tecnica salute e sicurezza (Ctss) dell’Inail, che ha coordinato il gruppo tecnico di lavoro istituito presso la commissione Sicurezza dell’ente di normazione, insieme ai ricercatori del Dipartimento innovazioni tecnologiche (Dit) dell’Istituto. 

La norma specifica, per le diverse tipologie di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento: 
a) i criteri per:
– la loro classificazione;
– l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi;
– l’elaborazione delle procedure operative e di emergenza per le attività in tali ambienti;
– la scelta delle attrezzature di lavoro e della strumentazione;

b) i requisiti sui dispositivi di protezione collettiva e individuale;

c) i compiti e i ruoli dei lavoratori impegnati nelle attività.

Inoltre, in Appendice A, fornisce un elenco esemplificativo dei possibili fattori di rischio negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

Questa norma, ispirandosi a uno standard internazionale relativo alle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, propone una procedura per valutare i rischi e definire modalità operative volte a garantire la salute e la sicurezza degli operatori.

DLgs 135/2024 e sostanze reprotossiche

E’ in vigore dallo scorso 11 ottobre 2024 il Decreto Legislativo 135/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/2024, ha introdotto una serie di obblighi significativi per le imprese, modificando peraltro il DLgs 81/2008, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Concetto di reprotossico

Il termine “reprotossico” si riferisce a una classe di sostanze chimiche che ha effetti negativi sul sistema riproduttivo, sia maschile che femminile.

Queste sostanze possono compromettere la fertilità, causare aborti spontanei, malformazioni congenite o ritardi nello sviluppo del feto.

Quali sono le sostanze reprotossiche?

Tra le sostanze reprotossiche più comuni figurano i metalli pesanti (come piombo e cadmio), alcune sostanze organiche volatili (VOC) e composti presenti in pesticidi e solventi industriali.

La classificazione di reprotossicità segue i criteri stabiliti dal Regolamento REACH (CE n. 1907/2006) e dal CLP (Regolamento CE n. 1272/2008), che definiscono specifiche categorie di pericolo (categoria 1A 1B) in base alla gravità degli effetti sulla salute riproduttiva.

Sono poi definite le sostanze reprotossiche prive di soglia, per le quali non esite un livello di esposizione sicuro e quelle con valore soglia, per le quali esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale i rischi sono adeguatamente contenuti.

Quali le novità del decreto?

Il decreto rafforza inoltre le misure di sicurezza, imponendo ai datori di lavoro l’obbligo di effettuare una valutazione accurata dei rischi, garantire una formazione adeguata ai dipendenti e implementare programmi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a tali sostanze.

Estende inoltre la tutela prevista per lavoratori esposti a sostanze cancerogene e mutagene, anche a quelle tossiche per la riproduzione.

Stabilisce inoltre specifici valori limite di esposizione professionale e biologica per queste sostanze, distinguendo tra quelle con soglia e quelle senza soglia. Tra le modifiche sono da rilevare in particolare quelle relative ai composti del Nichel e del Piombo, il Monossido di carbonio, Benzene e Nitrobenzene.

Quali obblighi per le aziende?

Il D. Lgs. 135/2024 impone alle aziende una revisione significativa delle loro procedure di valutazione gestione delle sostanze chimiche, con un focus particolare sulla sicurezza e sulla prevenzione dei rischi legati alle sostanze reprotossiche.

La logica a cui vengono assoggettate queste sostanze è quella già applicata alle sostanze cancerogene: priorità alla sostituzione, quando non è possibile adozione di sistemi chiusi, quando non è possibile riduzione al minimo del rischio. L’esposizione (che deve essere misurata) non deve superare i valori limite definiti.

Le aziende devono adottare misure preventive e assicurare la conformità entro le scadenze stabilite, per evitare sanzioni e garantire la protezione dei lavoratori e dell’ambiente.

Gli obblighi principali per le aziende sono di seguito riassunti.

  • Valutazione dei rischi: obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione a sostanze pericolose, includendo le nuove categorie di agenti introdotte dal decreto.
  • Formazione e informazione dei lavoratori: i lavoratori devono essere formati e informati adeguatamente sui rischi connessi all’uso di sostanze pericolose prima di iniziare l’attività. La formazione deve essere aggiornata almeno ogni cinque anni o ogni volta che intervengono modifiche nelle lavorazioni che influiscono sulla natura o sull’entità dei rischi. Particolare attenzione deve essere data quando i lavoratori sono esposti o potenzialmente esposti a nuovi agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione.
  • Sorveglianza sanitaria: obbligo di sottoporre i lavoratori esposti a sorveglianza sanitaria, per monitorare l’impatto dell’esposizione anche a sostanze tossiche per la riproduzione sul loro stato di salute.
  • Conservazione della documentazione: le aziende devono conservare per almeno cinque anni, dalla cessazione di qualsiasi attività che espone a sostanze reprotossiche, il registro delle esposizioni e le cartelle sanitarie dei lavoratori, garantendo la tracciabilità dei rischi e degli eventuali impatti sulla salute.

CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

A cosa serve

La finalità del Sistema di certificazione della parità di genere alle imprese è quella di favorire l’adozione di politiche per la parità di genere e per l’empowerment femminile a livello aziendale e quindi di migliorare la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro, di leadership e di armonizzazione dei tempi vita e lavoro.

Al fine di promuovere l’adozione della certificazione della parità di genere da parte delle imprese, il Sistema prevede un principio di premialità che si realizza con l’introduzione di meccanismi di incentivazione.

In base all’art. 5, comma 2, della legge 5 novembre 2021 n. 162 (Legge Gribaudo), alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere in applicazione della prassi UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato è concesso un esonero dal versamento di una percentuale dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l’anno 2022. In particolare, sono stanziati 50 milioni di euro per il 2022 e l’esonero è determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa. L’art. 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 ha stanziato ulteriori fondi per finanziare la misura a regime, prevedendo 50 milioni di euro a partire dal 2023. La definizione delle modalità attuative della decontribuzione per le imprese certificate è regolata da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro con delega per le pari opportunità adottato il 20 ottobre 2022. La circolare INPS n. 137 del 27 dicembre 2022 stabilisce le istruzioni operative per l’accesso all’esonero contributivo per i datori di lavoro delle aziende che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022. Con il messaggio INPS n. 4614 del 21 dicembre 2023 è stata avviata la campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023.

Inoltre, sempre ai sensi della Legge Gribaudo (art. 5, comma 3) alle aziende che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere in applicazione alla prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione di proposte progettuali, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

Infine, con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo quanto previsto all’art. 108, comma 7, così come modificato dall’art. 6 co. 2 bis del decreto legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 87, le amministrazioni aggiudicatrici indicano, nei loro avvisi, un maggiore punteggio legato al possesso della certificazione di genere. L’art 106, comma 8, del nuovo codice dei contratti pubblici prevede, inoltre, per tutte le tipologie di contratto una diminuzione della garanzia del 20%, cumulabile con tutte le altre riduzioni previste dalla legge, in caso di possesso di certificazioni (riportate nell’allegato II. 13 al Codice) attestanti specifiche qualità, tra le quali rientra anche la certificazione della parità di genere.

Come ottenere la certificazione

La certificazione avviene su base volontaria e su richiesta dell’impresa. Al rilascio della certificazione provvedono gli organismi di certificazione accreditati presso Accredia (ai sensi del regolamento CE 765/2008) che operano sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022.

La prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata in data 16 marzo 2022 da UNI – Ente italiano di normazione, è stata elaborata al fine di definire criteri, prescrizioni tecniche ed elementi funzionali alla certificazione della parità di genere nelle imprese.

La prassi UNI/PdR 125:2022 prevede l’adozione di specifici indicatori, Key Performance Indicator (KPI), in relazione a 6 aree di valutazione per le differenti variabili che contraddistinguono un’organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere:

  • Cultura e strategia
  • Governance
  • Processi Human Resources
  • Opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda
  • Equità remunerativa per genere
  • Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro

Ogni area è contraddistinta da un peso percentuale, per un totale pari a 100, che contribuisce alla misurazione del livello attuale dell’organizzazione e rispetto al quale è misurato il miglioramento nel tempo. Ogni indicatore è associato a un punteggio il cui raggiungimento o meno viene ponderato per il peso dell’area di valutazione: è previsto il raggiungimento del punteggio minimo complessivo del 60% per determinare l’accesso alla certificazione da parte dell’organizzazione.

La certificazione ha validità triennale ed è soggetta a monitoraggio annuale.